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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11554/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u0to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ye ha concluso chiedendo AtcS/Aew,.` udito il aifensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 3 dicembre 2020 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualificata la fattispecie di furto originariamente ascrittagli come tentata, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato violazione di legge per la mancata applicazione della fattispecie di cui all'articolo 626 n. 2 c.p. e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

La Corte di appello non applica la fattispecie indicata, assumendo che il furto è avvenuto con destrezza, ignorando però che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la destrezza non è configurabile allorquando il soggetto si è limitato ad occultare su se stesso o nella propria borsa la merce.

Lamenta inoltre il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità dei danno, pur avendo l'imputato tentato di rubare unicamente una camicia da uomo per necessità di avere un cambio rispetto a quanto indossava.

La Corte territoriale si è limitata ad affermare al riguardo che non poteva riconoscersi l'attenuante in parola in quanto l'esiguo valore della res era stato già considerato ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, e ciò senza considerare, peraltro, che il giudizio di bilanciamento era stato in termini di mera equivalenza.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 CP, essendosi la corte territoriale, nel rigettare la richiesta di riconoscimento di tale attenuante, limitata a rilevare che l'esiguità del valore economico della merce era stato già posto a base dell'applicazione delle attenuanti generiche; esso è, invece, inammissibile nel resto.

Se è vero, infatti, che/nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma primo cod. pen., l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza (Sez. 3, Sentenza n. 40765 del 30/04/2015, Rv. 264905 - 01), è altrettanto vero che nel caso di specie, innanzitutto, non è in gioco la valutazione di una specifica attenuante rispetto agli stessi elementi di valutazione della pena base, bensì la valutazione di un'attenuante specifica rispetto alle già concesse attenuanti generiche, che pur incidendo sulla determinazione della pena costituiscono componente a sé dal punto di vista valutativo, e si verte, comunque, nell'ambito di valutazioni non del tutto coincidenti; infatti, mentre per la concessione delle attenuanti generiche è venuto in rilievo il modesto valore economico, in sé, della res, la verifica della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. implica, invece, com'è noto, l'accertamento della speciale tenuità del danno, che è, all'evidenza, un fattore non perfettamente coincidente con l'altro.

In altri termini, mentre la speciale tenuità del danno implica una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa, la esiguità del valore economico della res si riferisce esclusivamente al valore in sé del bene rubato, con la conseguenza che non è configurabile alcuna lesione del principio del "ne bis in idem" ove si valutino entrambi tali elementi.

Ne discende che la motivazione resa sul punto dalla corte territoriale è apparente non essendosi essa, nella sostanza, espressa sulla configurabilità o meno della circostanza della speciale tenuità del danno patrimoniale, nel caso di specie.

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza attenuante della speciale tenuità del danno con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania che dovrà quindi procedere ad accertare se nel caso di specie ricorrano gli elementi identificativi della attenuante in argomento. 2.Quanto alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 626 nr. 2 c.p., di cui pure si duole il ricorrente - a prescindere dal fatto che essa è agganciata all'aggravante della destrezza di cui si contesta, per la prima volta, la sussistenza - si osserva che correttamente la Corte di Appello ha ritenuto la insussistenza del grave ed urgente stato di bisogno, in assenza di allegazione specifica sul punto, così conformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte sia pure in tema di cause di giustificazioni (cfr. Sez. 5 n. 22040 del 21/02/2020, Rv. 279356; Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Rv. 280304).

Indi, fermo l'annullamento della sentenza nei limiti suindicati, il ricorso deve essere nel resto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso il 10/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u0to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ye ha concluso chiedendo AtcS/Aew,.` udito il aifensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 3 dicembre 2020 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualificata la fattispecie di furto originariamente ascrittagli come tentata, ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato violazione di legge per la mancata applicazione della fattispecie di cui all'articolo 626 n. 2 c.p. e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. La Corte di appello non applica la fattispecie indicata, assumendo che il furto è avvenuto con destrezza, ignorando però che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la destrezza non è configurabile allorquando il soggetto si è limitato ad occultare su se stesso o nella propria borsa la merce. Lamenta inoltre il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità dei danno, pur avendo l'imputato tentato di rubare unicamente una camicia da uomo per necessità di avere un cambio rispetto a quanto indossava. La Corte territoriale si è limitata ad affermare al riguardo che non poteva riconoscersi l'attenuante in parola in quanto l'esiguo valore della res era stato già considerato ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche, e ciò senza considerare, peraltro, che il giudizio di bilanciamento era stato in termini di mera equivalenza. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 CP, essendosi la corte territoriale, nel rigettare la richiesta di riconoscimento di tale attenuante, limitata a rilevare che l'esiguità del valore economico della merce era stato già posto a base dell'applicazione delle attenuanti generiche; esso è, invece, inammissibile nel resto. Se è vero, infatti, che/nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma primo cod. pen., l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza (Sez. 3, Sentenza n. 40765 del 30/04/2015, Rv. 264905 - 01), è altrettanto vero che nel caso di specie, innanzitutto, non è in gioco la valutazione di una specifica attenuante rispetto agli stessi elementi di valutazione della pena base, bensì la valutazione di un'attenuante specifica rispetto alle già concesse attenuanti generiche, che pur incidendo sulla determinazione della pena costituiscono componente a sé dal punto di vista valutativo, e si verte, comunque, nell'ambito di valutazioni non del tutto coincidenti; infatti, mentre per la concessione delle attenuanti generiche è venuto in rilievo il modesto valore economico, in sé, della res, la verifica della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. implica, invece, com'è noto, l'accertamento della speciale tenuità del danno, che è, all'evidenza, un fattore non perfettamente coincidente con l'altro. In altri termini, mentre la speciale tenuità del danno implica una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa, la esiguità del valore economico della res si riferisce esclusivamente al valore in sé del bene rubato, con la conseguenza che non è configurabile alcuna lesione del principio del "ne bis in idem" ove si valutino entrambi tali elementi. Ne discende che la motivazione resa sul punto dalla corte territoriale è apparente non essendosi essa, nella sostanza, espressa sulla configurabilità o meno della circostanza della speciale tenuità del danno patrimoniale, nel caso di specie. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla circostanza attenuante della speciale tenuità del danno con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania che dovrà quindi procedere ad accertare se nel caso di specie ricorrano gli elementi identificativi della attenuante in argomento. 2.Quanto alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 626 nr. 2 c.p., di cui pure si duole il ricorrente - a prescindere dal fatto che essa è agganciata all'aggravante della destrezza di cui si contesta, per la prima volta, la sussistenza - si osserva che correttamente la Corte di Appello ha ritenuto la insussistenza del grave ed urgente stato di bisogno, in assenza di allegazione specifica sul punto, così conformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte sia pure in tema di cause di giustificazioni (cfr. Sez. 5 n. 22040 del 21/02/2020, Rv. 279356; Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Rv. 280304). Indi, fermo l'annullamento della sentenza nei limiti suindicati, il ricorso deve essere nel resto dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 10/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
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