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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 12440/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 19/06/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 24/04/2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro trecento di multa riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cpv c.p. e disponeva la revoca la sospensione condizionale della pena stabilita con sentenza del Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2013, divenuta irrevocabile in data 28 Giugno 2013.2.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato il quale, con un unico motivo, lamenta violazione di legge in ordine alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena.

Assume che non era dato comprendere se la corte di appello aveva inteso adottare sul punto una mera pronunzia dichiarativa ovvero se si trattava di una revoca facoltativa o di una revoca ai sensi del secondo comma dell'art. 168 c.p., dovendosi, quindi, ritenere che la corte di merito aveva adottato una pronunzia in violazione del divieto di reformatio in peius, in difetto di appello del P.M. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Va premesso che la corte di appello ha rilevato che la condizione di "pregiudicato specifico" dell'imputato, desumibile dal certificato del casellario in atti, non solo precludeva la possibilità di concedere la chiesta sospensione condizionale della pena in assenza di una prognosi favorevole ma comportava, ai sensi dell' art. 168 c.p., tenuto conto della sequenza cronologica dei fatti rispetto alla sentenza de qua, la revoca della sospensione condizionale della pena • disposta con la sentenza del Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2013 divenuta irrevocabile in data 28 Giugno 2013.

2.1. Osserva la Corte che appare evidente che i giudici territoriali, sebbene non abbiano esplicitato in modo pienamente compiuto il loro ragionamento, hanno emesso una pronunzia meramente dichiarativa di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 comma I c.p. in ragione della nuova condanna per la quale è stata irrogata una pena detentiva.

Il fatto che la pena inflitta con la seconda condanna, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna condizionalmente sospesa (pari ad anni uno ed euro 400,00 di multa), non superasse il limite di due anni, costituiva circostanza valutabile dal giudice della cognizione ai fini dell'eventuale reiterazione della sospensione condizionale, ma una volta che il giudice che ha inflitto la nuova condanna a pena detentiva non ha ritenuto di replicare il beneficio precedentemente concesso per le ragioni anzi cennate, legittimamente la corte territoriale ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena stabilita con la citata sentenza del Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2013.

E' stato, invero, affermato, in fattispecie assimilabile, che il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare l'intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso per la seconda volta il beneficio, pur se la somma delle pene inflitte non superava il limite biennale complessivo. (Sez. 1, Sentenza n. 30001 del 05/06/2013 Cc. (deo. 12/07/2013) Rv. 256407 - 01.

2.2. Sulla scorta delle considerazioni che precedono non appare, quindi, ravvisabile il vizio lamentato avendo la corte di appello, correttamente, adottato un provvedimento di revoca ex art. 168 c.p. d' ufficio pur in difetto di impugnazione del P.M.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 Gennaio 2022 Con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 19/06/2020, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 24/04/2018 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro trecento di multa riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cpv c.p. e disponeva la revoca la sospensione condizionale della pena stabilita con sentenza del Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2013, divenuta irrevocabile in data 28 Giugno 2013.2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato il quale, con un unico motivo, lamenta violazione di legge in ordine alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena. Assume che non era dato comprendere se la corte di appello aveva inteso adottare sul punto una mera pronunzia dichiarativa ovvero se si trattava di una revoca facoltativa o di una revoca ai sensi del secondo comma dell'art. 168 c.p., dovendosi, quindi, ritenere che la corte di merito aveva adottato una pronunzia in violazione del divieto di reformatio in peius, in difetto di appello del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso che la corte di appello ha rilevato che la condizione di "pregiudicato specifico" dell'imputato, desumibile dal certificato del casellario in atti, non solo precludeva la possibilità di concedere la chiesta sospensione condizionale della pena in assenza di una prognosi favorevole ma comportava, ai sensi dell' art. 168 c.p., tenuto conto della sequenza cronologica dei fatti rispetto alla sentenza de qua, la revoca della sospensione condizionale della pena • disposta con la sentenza del Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2013 divenuta irrevocabile in data 28 Giugno 2013. 2.1. Osserva la Corte che appare evidente che i giudici territoriali, sebbene non abbiano esplicitato in modo pienamente compiuto il loro ragionamento, hanno emesso una pronunzia meramente dichiarativa di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 comma I c.p. in ragione della nuova condanna per la quale è stata irrogata una pena detentiva. Il fatto che la pena inflitta con la seconda condanna, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna condizionalmente sospesa (pari ad anni uno ed euro 400,00 di multa), non superasse il limite di due anni, costituiva circostanza valutabile dal giudice della cognizione ai fini dell'eventuale reiterazione della sospensione condizionale, ma una volta che il giudice che ha inflitto la nuova condanna a pena detentiva non ha ritenuto di replicare il beneficio precedentemente concesso per le ragioni anzi cennate, legittimamente la corte territoriale ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena stabilita con la citata sentenza del Tribunale di Palermo del 29 gennaio 2013. E' stato, invero, affermato, in fattispecie assimilabile, che il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di dichiarare l'intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso per la seconda volta il beneficio, pur se la somma delle pene inflitte non superava il limite biennale complessivo. (Sez. 1, Sentenza n. 30001 del 05/06/2013 Cc. (deo. 12/07/2013) Rv. 256407 - 01. 2.2. Sulla scorta delle considerazioni che precedono non appare, quindi, ravvisabile il vizio lamentato avendo la corte di appello, correttamente, adottato un provvedimento di revoca ex art. 168 c.p. d' ufficio pur in difetto di impugnazione del P.M. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 31 Gennaio 2022 Con
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