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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16702/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino il 24/9/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni, corredate da nota spese, rassegnate dal patrono delle parti civili costituite; letta la memoria e le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/5/2012, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di usura ascritto al capo c) in danno della Coop. [OSCURATO:PERSONA] e, riconosciute le attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 2.200,00 di multa e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore delle costituite parti civili.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto al Corte territoriale ha ritenuto il preliminare di compravendita del 25/1/2002 tra [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi Boscolo-Barazza affetto da simulazione relativa in considerazione della previsione della stipula del definitivo il 31/3/2006 senza considerare che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], commercialista del Detoma, aveva predisposto il preliminare secondo lo schema del contratto di compravendita con patto di riscatto, previsto dall'art. 1500 e secig cod.civ., prevedendo, altresì, quale condizione risolutiva che nel termine di quattro anni i promittenti venditori restituissero l'importo ricevuto di euro 186mila.

Secondo la difesa le pattuizioni tra le parti dovevano indurre ad escludere la sussistenza della contestata usura che la Corte di merito ha argomentato in maniera illogica e contraddittoria, ipotizzando un guadagno del Detoma di euro 460.621,00 che non appare coerente con gli importi mensili previsti in restituzione. 2.2 Con specifico riguardo alla posizione della ricorrente il difensore denunzia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

La difesa sostiene che la Corte di merito ha ritenuto l'attendibilità della teste Barazza nonostante l'assoluzione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e senza indagare le ragioni per cui la p.o. si è determinata a denunziare sebbene le trattative tra gli avvocati delle parti fossero ormai consolidate in una scrittura privata.

La sentenza impugnata a fronte dei rilievi difensivi si è limitata a ribadire la simulazione del preliminare, fondando la responsabilità della ricorrente sulla percezione dell'importo del 3% mensile senza tener conto dell'assenza di prova circa la consapevolezza dell'imputata della natura usuraria dell'operazione concertata dal padre e dal Conte.

Né ha considerato che allorché le pp.00. si rivolsero alla ricorrente per un prestito breve di 40mila euro la [OSCURATO:PERSONA] non pretese alcun interesse; 2.3 erronea applicazione della legge penale in relazione alla prescrizione del reato.

Secondo la difesa la data di ultima consumazione del reato deve essere fissata a Febbraio 2003 e non al 28/11/2005, ovvero alla data della lettera di messa in mora dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva genericamente alle pp.00. la somma di euro 40mila. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi che contestano la conferma della penale responsabilità della prevenuta censurando sia la asserita erronea ricostruzione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], dante causa e padre della prevenuta, e i coniugi Boscolo-Barazza, che il giudizio di attendibilità della dichiarante Barazza in relazione al capo c) sono manifestamente infondati.Invero, la Corte territoriale ha adeguatamente illustrato le ragioni alla base della reiezione del gravame, segnalando gli indici che l'hanno indotta a ritenere il contratto preliminare del 24/1/2002 quale frutto di simulazione relativa in quanto stipulato a garanzia della restituzione del prestito di euro 186mila accordato dal Detonna alle pp.00. con la mediazione del Conte e con la previsione di un tasso di interesse mensile pari al 3%. 1.1 II primo giudice, adesivamente richiamato dalla Corte di merito a pag. 20, ha sottolineato che una lettura anche superficiale del preliminare evidenzia che nel caso di specie il negozio è stato utilizzato per uno scopo diverso da quello tipico can sostanziale sviamento della causa come dimostrato dai ben quattro anni previsti per la stipula del definitivo e dalla corresponsione di una parte del prezzo di gran lunga superiore alla percentuale usualmente versata al preliminare, tanto più considerato che l'immobile era gravato da ipoteche.

Ha, inoltre, (pag. 21) persuasivamente argomentato la consapevolezza dell'imputata in ordine alla conoscenza della natura usuraria del prestito concesso dal padre, evidenziando che in data 21/10/2003 la stessa e i coeredi, a distanza di qualche mese dall'ultima rata pagata dai denunzianti, chiedevano mediante il proprio legale la restituzione della somma corrisposta dal congiunto a seguito di contratto del gennaio 2002, senza fare cenno ai ratei pagati né all'esecuzione in forma specifica del preliminare.

A fronte della conforme valutazione dei giudici di merito la difesa sollecita una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità in presenza di un percorso argomentativo che dà congruo conto dell'infondatezza dei rilievi difensivi.

2. Il secondo motivo relativo all'eccepita prescrizione è fondato.

Il primo giudice a pag. 25 e nello stesso dispositivo della sentenza ha chiarito che per il prestito Detoma la data finale del commesso reato deve farsi risalire a luglio 2003.

A tanto consegue che deve trovare applicazione nella specie il regime sanzionatorio anteriore alla modifica operata con L. n. 251/2005, che prevedeva per il delitto ex art. 644 cod.pen. una forbice edittale compresa tra uno e sei anni di reclusione con la multa da euro 3.098 a 15.493 in luogo di quella attuale da due a dieci anni di reclusione e da 5mila a 30mila di multa.

Deve ulteriormente rilevarsi che il primo giudice nella determinazione della pena ha di fatto escluso la sussistenza di aggravanti, limitandosi ad effettuare la riduzione per le riconosciute attenuanti generiche sulla pena base.

Pertanto, essendo intervenuta la sentenza di primo grado nella vigenza della nuova disciplina della prescrizione, in ragione della natura dell'istituto deve trovare applicazione il principio di prevalenza della normativa in concreto più favorevole sancito dall'art.2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il termine massimo di perenzione deve essere determinato in anni sette e mesi sei in assenza di sospensioni utilrnente computabili a fini dilatori.

A tanto consegue che il termine di prescrizione per il reato addebitato alla ricorrente, definitivamente consumato il primo luglio 2003 secondo l'accertamento del primo giudice, è venuto a maturazione il 1 gennaio 2011, in epoca antecedente la pronunzia del Tribunale intervenuta solo in data 7/5/2012.

3. S'impone pertanto l'emissione di declaratoria estintiva dell'illecito con revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione in data antecedente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino il 24/9/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni, corredate da nota spese, rassegnate dal patrono delle parti civili costituite; letta la memoria e le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/5/2012, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di usura ascritto al capo c) in danno della Coop. [OSCURATO:PERSONA] e, riconosciute le attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 2.200,00 di multa e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore delle costituite parti civili. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto al Corte territoriale ha ritenuto il preliminare di compravendita del 25/1/2002 tra [OSCURATO:PERSONA] e i coniugi Boscolo-Barazza affetto da simulazione relativa in considerazione della previsione della stipula del definitivo il 31/3/2006 senza considerare che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], commercialista del Detoma, aveva predisposto il preliminare secondo lo schema del contratto di compravendita con patto di riscatto, previsto dall'art. 1500 e secig cod.civ., prevedendo, altresì, quale condizione risolutiva che nel termine di quattro anni i promittenti venditori restituissero l'importo ricevuto di euro 186mila. Secondo la difesa le pattuizioni tra le parti dovevano indurre ad escludere la sussistenza della contestata usura che la Corte di merito ha argomentato in maniera illogica e contraddittoria, ipotizzando un guadagno del Detoma di euro 460.621,00 che non appare coerente con gli importi mensili previsti in restituzione. 2.2 Con specifico riguardo alla posizione della ricorrente il difensore denunzia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La difesa sostiene che la Corte di merito ha ritenuto l'attendibilità della teste Barazza nonostante l'assoluzione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e senza indagare le ragioni per cui la p.o. si è determinata a denunziare sebbene le trattative tra gli avvocati delle parti fossero ormai consolidate in una scrittura privata. La sentenza impugnata a fronte dei rilievi difensivi si è limitata a ribadire la simulazione del preliminare, fondando la responsabilità della ricorrente sulla percezione dell'importo del 3% mensile senza tener conto dell'assenza di prova circa la consapevolezza dell'imputata della natura usuraria dell'operazione concertata dal padre e dal Conte. Né ha considerato che allorché le pp.00. si rivolsero alla ricorrente per un prestito breve di 40mila euro la [OSCURATO:PERSONA] non pretese alcun interesse; 2.3 erronea applicazione della legge penale in relazione alla prescrizione del reato. Secondo la difesa la data di ultima consumazione del reato deve essere fissata a Febbraio 2003 e non al 28/11/2005, ovvero alla data della lettera di messa in mora dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva genericamente alle pp.00. la somma di euro 40mila. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi che contestano la conferma della penale responsabilità della prevenuta censurando sia la asserita erronea ricostruzione dei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], dante causa e padre della prevenuta, e i coniugi Boscolo-Barazza, che il giudizio di attendibilità della dichiarante Barazza in relazione al capo c) sono manifestamente infondati.Invero, la Corte territoriale ha adeguatamente illustrato le ragioni alla base della reiezione del gravame, segnalando gli indici che l'hanno indotta a ritenere il contratto preliminare del 24/1/2002 quale frutto di simulazione relativa in quanto stipulato a garanzia della restituzione del prestito di euro 186mila accordato dal Detonna alle pp.00. con la mediazione del Conte e con la previsione di un tasso di interesse mensile pari al 3%. 1.1 II primo giudice, adesivamente richiamato dalla Corte di merito a pag. 20, ha sottolineato che una lettura anche superficiale del preliminare evidenzia che nel caso di specie il negozio è stato utilizzato per uno scopo diverso da quello tipico can sostanziale sviamento della causa come dimostrato dai ben quattro anni previsti per la stipula del definitivo e dalla corresponsione di una parte del prezzo di gran lunga superiore alla percentuale usualmente versata al preliminare, tanto più considerato che l'immobile era gravato da ipoteche. Ha, inoltre, (pag. 21) persuasivamente argomentato la consapevolezza dell'imputata in ordine alla conoscenza della natura usuraria del prestito concesso dal padre, evidenziando che in data 21/10/2003 la stessa e i coeredi, a distanza di qualche mese dall'ultima rata pagata dai denunzianti, chiedevano mediante il proprio legale la restituzione della somma corrisposta dal congiunto a seguito di contratto del gennaio 2002, senza fare cenno ai ratei pagati né all'esecuzione in forma specifica del preliminare. A fronte della conforme valutazione dei giudici di merito la difesa sollecita una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità in presenza di un percorso argomentativo che dà congruo conto dell'infondatezza dei rilievi difensivi. 2. Il secondo motivo relativo all'eccepita prescrizione è fondato. Il primo giudice a pag. 25 e nello stesso dispositivo della sentenza ha chiarito che per il prestito Detoma la data finale del commesso reato deve farsi risalire a luglio 2003. A tanto consegue che deve trovare applicazione nella specie il regime sanzionatorio anteriore alla modifica operata con L. n. 251/2005, che prevedeva per il delitto ex art. 644 cod.pen. una forbice edittale compresa tra uno e sei anni di reclusione con la multa da euro 3.098 a 15.493 in luogo di quella attuale da due a dieci anni di reclusione e da 5mila a 30mila di multa. Deve ulteriormente rilevarsi che il primo giudice nella determinazione della pena ha di fatto escluso la sussistenza di aggravanti, limitandosi ad effettuare la riduzione per le riconosciute attenuanti generiche sulla pena base. Pertanto, essendo intervenuta la sentenza di primo grado nella vigenza della nuova disciplina della prescrizione, in ragione della natura dell'istituto deve trovare applicazione il principio di prevalenza della normativa in concreto più favorevole sancito dall'art.2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il termine massimo di perenzione deve essere determinato in anni sette e mesi sei in assenza di sospensioni utilrnente computabili a fini dilatori. A tanto consegue che il termine di prescrizione per il reato addebitato alla ricorrente, definitivamente consumato il primo luglio 2003 secondo l'accertamento del primo giudice, è venuto a maturazione il 1 gennaio 2011, in epoca antecedente la pronunzia del Tribunale intervenuta solo in data 7/5/2012. 3. S'impone pertanto l'emissione di declaratoria estintiva dell'illecito con revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione in data antecedente la sentenza di primo grado e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili. Così deciso
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