CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32692/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03N6B86 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata il giorno 30 maggio 2022, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800,00 di ammenda (con la riduzione prevista per il rito abbreviato) perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 1.110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, uno storditore elettrico rinvenuto, a seguito di perquisizione personale operata dalle forze dell'ordine, nella portiera del lato guidatore dell'autovettura da lui condotta (fatto commesso il 4 febbraio 2020); [OSCURATO:PERSONA] che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la sussistenza del giustificato motivo del possesso dell'arma, considerato che essa si trovava nell'auto e che, al momento della perquisizione, egli non aveva indicato alcuna giustificazione circa il relativo possesso; [OSCURATO:PERSONA], poi, che la Corte di appello, sempre in modo coerente, ha escluso l'ipotesi di non punibilità per la pericolosità dell'imputato desunta dai suoi numerosi precedenti penali; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dalla Corte di appello e che, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 settemb