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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 25409/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 04ZA2WE) avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 18/10/2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il giudice per le indagini preliminari di Torino, con sentenza del 18/10/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt.73 comma 4 del d.P.R. 309/1990, quale aumento in continuazione con i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Torino 14/10/2021, irr. 24/11/2021.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento alla omessa motivazione sulla congruità della pena.

3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.).

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 . -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha allegato un generico vizio di motivazione con riguardo alla valutazione in concreto della dosimetria della pena, ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 04ZA2WE) avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 18/10/2022 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il giudice per le indagini preliminari di Torino, con sentenza del 18/10/2022, applicava ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni 1 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt.73 comma 4 del d.P.R. 309/1990, quale aumento in continuazione con i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Torino 14/10/2021, irr. 24/11/2021. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorre tramite il difensore di fiducia, lamentando la violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento alla omessa motivazione sulla congruità della pena. 3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.). Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 . -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha allegato un generico vizio di motivazione con riguardo alla valutazione in concreto della dosimetria della pena, ma non ha posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 25409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris