CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 45067/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Ravenna in data 3 febbraio 2017, in relazione al delitto di insolvenza fraudolenta. All'imputato era contestata l'assunzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo, riguardante l'acquisto di cavi in rame dotati di guaina, dissimulando il proprio stato di insolvenza e provvedendo, poi, al ritiro della merce con il pretesto della pesatura, così omettendo il versamento del prezzo rendendosi irreperibile. • 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 641 cod. pen. e vizio della motivazione (per carenza, contraddittorietà e illogicità) in relazione al profilo della qualificazione giuridica dell'accordo concluso tra le parti che non poteva essere ricondotto allo schema di un lecito contratto di vendita, trattandosi dello smaltimento illecito di rifiuti (da cui sarebbe sorta l'obbligazione a carico del querelante del pagamento di un corrispettivo per il servizio reso dall'imputato); inoltre, era del tutto carente la motivazione riguardante la prova della dissimulazione del preteso stato di insolvenza. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello. Il ricorrente, infatti, reintroduce il tema dell'oggetto del contratto concluso dall'imputato, in contrasto con i dati probatori (emersi attraverso l'audizione del querelante) che entrambe le sentenze di merito hanno messo in rilievo, considerando l'esistenza dell'accordo per la determinazione del prezzo convenuto per il materiale che l'imputato intendeva acquistare; la Corte territoriale ha osservato che quel materiale, per le sue caratteristiche, possedeva "una valutazione di mercato", circostanza che contrasta l'ipotesi dello smaltimento del materiale "in nero" come ipotizzato dal ricorrente (potendosi, al più, convenire sulla decurtazione dal prezzo del materiale del costo del trasporto assunto dall'imputato); allo stesso modo, l'operazione di pesatura del materiale richiesta dall'imputato, pacificamente emersa dall'istruttoria, testimonia la necessità di stabilire il prezzo da corrispondere e l'onerosità del contratto. Il ricorrente non si confronta con questi argomenti, limitandosi a riproporre l'alternativa qualificazione dell'accordo senza alcun supporto probatorio (attività che, peraltro, comporterebbe la necessità di accertamenti in fatto non esperibili in sede di legittimità: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 0; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Analogamente, il profilo dell'asserita carenza di prova della dissimulazione dello stato di insolvenza, già dedotto con l'atto di appello, è stato puntualmente esaminato e superato dalla sentenza impugnata che ha indicato gli elementi obiettivi sintomatici della direzione della volontà dell'imputato volta a occultare l'impossibilità di adempiere sin dal momento della conclusione dell'accordo (elementi individuati nelle modalità di conclusione dell'accordo, nell'esibire un'inesistente autorizzazione al trasporto del materiale, trattandosi di rifiuto speciale, nell'utilizzare un mezzo di trasporto intestato a terze persone e rilasciando quale recapito un'utenza cellulare intestata ad altri). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] 1,1Paola