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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29104/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7849-2015R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., STANCA Giuseppe, MARCOLONGO Daniela , elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia, n. 10 9 , presso lo studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalquale sono rappresentat i e difes i - Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 11 / 02 /201 4 della Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, depositata l’8 settembre 2014; Accertamento - Ires, Irap, Iva - costi indeducibili - c ondono parziale art. 6 d.l. 2 RGN 7849/2015 Consigliere rel .

Federici udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12 maggio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannochiesto la cassazione della sentenza n. 11/2/2014, depositata dalla Commissione tributaria regionale della Valle d’Aostal’8 settembre 2014, con la quale, in riforma della decisione del giudice di primo grado, è stato accolto l’appello dell’Amministrazione finanziariae rigetta to quello incidentale dei contribuenti, così respingendo integralmente il ricorso introduttivo di questi ultimi.

Il contenzioso traeva origine dalla verifica fiscale condotta per l’anno d’imposta 2008 nei confronti della società, esercente l’attività di commercio al dettaglio in cinque supermercati, all’esito della quale era stato notificato l’avviso d’accertamento alla società per il recupero ad imponibile di costi ritenuti non deducibili.

Erano stati notificati avvisi d’accertamento anche ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione dei redditi di partecipazione nella società.

Contestando le richieste dall’Agenzia delle entrate, i contribuenti proposero ricorso avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Aosta, che con sentenza n. 23/01/2013 ne accolse in parte le ragioni.

Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, appellò la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte rigettò l’appello dei contribuenti accogliendo quello dell’Agenzia delle entrate.

I ricorrenti hanno censurato la sentenza affidandosi a due motivi, ulteriormente sottoarticolati, cui ha resistito l’Amministrazione finanziaria con controricorso.RGN 7849/2015 Consigliere rel . [OSCURATO:PERSONA] more del giudizio i ricorrentihanno depositato istanza con cui hanno chiesto l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in l. 1° dicembre2016, n. 225.

Dopo aver acquisito informazioni più dettagliate sulla definizione dei carichi pendenti e l’integrazione della documentazione ad essa relativa, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023la causa è stata trattata e decisa.

Considerato che Deve intanto chiarirsi che i ricorrenti hanno depositato documentazionerelativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle).

Il giudizio ha tuttavia ad oggetto gli avvisi d’accertamento nn.

TT4A020300684/2012, T4A010300721/2012, T4A020300684/2012, per ciascuno dei quali, illustra nelle sue memorie l’Agenzia delle entrate, erano state emesse tre cartelle di pagamento.

Questo in ragione della riscossione frazionata, in base ai progressivi sviluppi processuali della controversia.

Il condono, come attestato dall’ufficio, ha avuto riguardo ad alcune delle cartelle, e precisamente le nn. 6051011886883000, 6051010801545000, 6051011888039000.

Sulle altre sei cartelle non si è provveduto alla rottamazione, sebbene risulti che i contribuenti abbiano versato integralmente gli importi in esse riportati, al fine di evitare atti esecutivi.

In ragione del parziale condono l’Agenzia delle entrate ha chiesto pertanto la decisioneper quanto ancora pendente.

Ciò chiarito, limitatamente agli importi portati dalle suddette cartelle, essi risultano definiti e deve dunque accogliersi l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Nei suddetti limiti le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del RGN 7849/2015 Consigliere rel .

Federici d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate.

Il giudizio va invece proseguito e il ricorso esaminato, quanto alle residue pendenze.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione ed errata applicazione «delle norme di diritto, che di seguito si indicheranno in corrispondenza di ogni specifico fatto e capo di sentenza; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; il tutto in riferimento all’Art. 360, comma 1, numeri 3, 4 e 5, CPC».

I ricorrenti pretendono di criticare la decisione impugnata, richiamando le singole questioni oggetto del vaglio del giudice regionale, ed in particolare richiamano le critiche relative alla carenza di motivazione degli atti impositivi, alle voci di costo ritenute indeducibili, quali i rimborsi di viaggio dell’amministratore, le spese di affitto della foresteria, le spese relative agli autoveicoli, le minusvalenze da cessione di partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]., le spese di sponsorizzazione.

Insiste poi nelle difese relative alla disconosciuta inerenza dei costi, riferito sostanzialmente alle singole voci già riportate.

Il motivo è inammissibile.

Esso intanto è confezionato con una sovrapposizione di parametri di critica, invocando errori di diritto sostanziale, errori di diritto processuale, e vizi di merito, senza che sia consentito, dalla lettura complessiva dell’atto difensivo, di identificare in che termini e in riferimento a quali passaggi della decisione sia indirizzata ciascuna delle critiche sollevate.

Inoltre, il motivo, pur invocando vizi interpretativi delle regole giuridiche sostanziali e processuali, alla luce dei parametri contenuti nei numeri 3 e 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., impinge costantemente nel merito, così pretendendo RGN 7849/2015 Consigliere rel .

Federici dal giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione dei fatti, perché riservata ai soli gradi di merito.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione «dell’art. 112 del c.p.c.; Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in tutto in relazione all’Art. 360, comma1, nn. 3 – 4 e 5, CPC».

Il giudice regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla ripresa a tassazione della minusvalenza derivante dalla cessione di una autovettura Audi A3.

A parte che dal ricorso non si evince neppure in quale atto difensivo la questione fosse stata sollevata, il motivo è in ogni caso infondato poiché il giudice regionale, nel trattare del recupero a tassazione delle spese relative a tre autoveicoli, aveva espressamente rigettato le ragioni di censura dei contribuenti, perché gli automezzi, tra cui la predetta Audi A3, era stata ritenuta non strumentale all’attività d’impresa.

È pertanto ovvio che la questione relativa alla minusvalenza da cessione del veicolo sia stata implicitamente rigettata dal giudice d’appello, trattandosi di bene estraneo alla attività economica della società.

In conclusione, quanto alla parte del ricorso non definitosi ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, essova rigettato.

Tenuto conto della parziale definizione della controversia con le forme agevolate del d.l. n. 193 del 2016 e della circostanza che risultano comunque già versati gli ulteriori importi richiesti dall’Agenzia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

RGN 7849/2015 Consigliere rel . [OSCURATO:PERSONA] cessata la materia del contenderenei termini e limiti di cui in motivazione.

Spese a carico di chi le ha sostenute.Rigetta il ricorso per il resto della controversia, compensando le spese tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 7849-2015R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., STANCA Giuseppe, MARCOLONGO Daniela , elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia, n. 10 9 , presso lo studio de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalquale sono rappresentat i e difes i - Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 11 / 02 /201 4 della Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, depositata l’8 settembre 2014; Accertamento - Ires, Irap, Iva - costi indeducibili - c ondono parziale art. 6 d.l. 2 RGN 7849/2015 Consigliere rel . Federici udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12 maggio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannochiesto la cassazione della sentenza n. 11/2/2014, depositata dalla Commissione tributaria regionale della Valle d’Aostal’8 settembre 2014, con la quale, in riforma della decisione del giudice di primo grado, è stato accolto l’appello dell’Amministrazione finanziariae rigetta to quello incidentale dei contribuenti, così respingendo integralmente il ricorso introduttivo di questi ultimi. Il contenzioso traeva origine dalla verifica fiscale condotta per l’anno d’imposta 2008 nei confronti della società, esercente l’attività di commercio al dettaglio in cinque supermercati, all’esito della quale era stato notificato l’avviso d’accertamento alla società per il recupero ad imponibile di costi ritenuti non deducibili. Erano stati notificati avvisi d’accertamento anche ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione dei redditi di partecipazione nella società. Contestando le richieste dall’Agenzia delle entrate, i contribuenti proposero ricorso avverso gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Aosta, che con sentenza n. 23/01/2013 ne accolse in parte le ragioni. Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, appellò la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte rigettò l’appello dei contribuenti accogliendo quello dell’Agenzia delle entrate. I ricorrenti hanno censurato la sentenza affidandosi a due motivi, ulteriormente sottoarticolati, cui ha resistito l’Amministrazione finanziaria con controricorso.RGN 7849/2015 Consigliere rel . [OSCURATO:PERSONA] more del giudizio i ricorrentihanno depositato istanza con cui hanno chiesto l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in l. 1° dicembre2016, n. 225. Dopo aver acquisito informazioni più dettagliate sulla definizione dei carichi pendenti e l’integrazione della documentazione ad essa relativa, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Deve intanto chiarirsi che i ricorrenti hanno depositato documentazionerelativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle). Il giudizio ha tuttavia ad oggetto gli avvisi d’accertamento nn. TT4A020300684/2012, T4A010300721/2012, T4A020300684/2012, per ciascuno dei quali, illustra nelle sue memorie l’Agenzia delle entrate, erano state emesse tre cartelle di pagamento. Questo in ragione della riscossione frazionata, in base ai progressivi sviluppi processuali della controversia. Il condono, come attestato dall’ufficio, ha avuto riguardo ad alcune delle cartelle, e precisamente le nn. 6051011886883000, 6051010801545000, 6051011888039000. Sulle altre sei cartelle non si è provveduto alla rottamazione, sebbene risulti che i contribuenti abbiano versato integralmente gli importi in esse riportati, al fine di evitare atti esecutivi. In ragione del parziale condono l’Agenzia delle entrate ha chiesto pertanto la decisioneper quanto ancora pendente. Ciò chiarito, limitatamente agli importi portati dalle suddette cartelle, essi risultano definiti e deve dunque accogliersi l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Nei suddetti limiti le spese del giudizio estinto, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del RGN 7849/2015 Consigliere rel . Federici d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano a carico della parte che le ha anticipate. Il giudizio va invece proseguito e il ricorso esaminato, quanto alle residue pendenze. Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione ed errata applicazione «delle norme di diritto, che di seguito si indicheranno in corrispondenza di ogni specifico fatto e capo di sentenza; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; il tutto in riferimento all’Art. 360, comma 1, numeri 3, 4 e 5, CPC». I ricorrenti pretendono di criticare la decisione impugnata, richiamando le singole questioni oggetto del vaglio del giudice regionale, ed in particolare richiamano le critiche relative alla carenza di motivazione degli atti impositivi, alle voci di costo ritenute indeducibili, quali i rimborsi di viaggio dell’amministratore, le spese di affitto della foresteria, le spese relative agli autoveicoli, le minusvalenze da cessione di partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]., le spese di sponsorizzazione. Insiste poi nelle difese relative alla disconosciuta inerenza dei costi, riferito sostanzialmente alle singole voci già riportate. Il motivo è inammissibile. Esso intanto è confezionato con una sovrapposizione di parametri di critica, invocando errori di diritto sostanziale, errori di diritto processuale, e vizi di merito, senza che sia consentito, dalla lettura complessiva dell’atto difensivo, di identificare in che termini e in riferimento a quali passaggi della decisione sia indirizzata ciascuna delle critiche sollevate. Inoltre, il motivo, pur invocando vizi interpretativi delle regole giuridiche sostanziali e processuali, alla luce dei parametri contenuti nei numeri 3 e 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., impinge costantemente nel merito, così pretendendo RGN 7849/2015 Consigliere rel . Federici dal giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione dei fatti, perché riservata ai soli gradi di merito. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione «dell’art. 112 del c.p.c.; Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in tutto in relazione all’Art. 360, comma1, nn. 3 – 4 e 5, CPC». Il giudice regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla ripresa a tassazione della minusvalenza derivante dalla cessione di una autovettura Audi A3. A parte che dal ricorso non si evince neppure in quale atto difensivo la questione fosse stata sollevata, il motivo è in ogni caso infondato poiché il giudice regionale, nel trattare del recupero a tassazione delle spese relative a tre autoveicoli, aveva espressamente rigettato le ragioni di censura dei contribuenti, perché gli automezzi, tra cui la predetta Audi A3, era stata ritenuta non strumentale all’attività d’impresa. È pertanto ovvio che la questione relativa alla minusvalenza da cessione del veicolo sia stata implicitamente rigettata dal giudice d’appello, trattandosi di bene estraneo alla attività economica della società. In conclusione, quanto alla parte del ricorso non definitosi ai sensi del d.l. n. 193 del 2016, essova rigettato. Tenuto conto della parziale definizione della controversia con le forme agevolate del d.l. n. 193 del 2016 e della circostanza che risultano comunque già versati gli ulteriori importi richiesti dall’Agenzia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di giudizio. P.Q.M. RGN 7849/2015 Consigliere rel . [OSCURATO:PERSONA] cessata la materia del contenderenei termini e limiti di cui in motivazione. Spese a carico di chi le ha sostenute.Rigetta il ricorso per il resto della controversia, compensando le spese tra le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a
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