CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20118/2023R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – A sset Ma nagement Company s .p. a ., rappresentata dalla CERVED [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4480 /202 3 , depositata il 21 giugno 2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:contratti bancari [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA]Amico propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 21 giugno 2023, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, lo ha condannato al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 155.677,990, oltre interessi, quale fideiussore delle obbligazioni assunte nei confronti della banca dalla [OSCURATO:SOCIETA].; -il ricorso è affidato a quattro motivi; -resiste con controricorso la CERVED [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ., intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito dedotto in giudizio; -la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa; -a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- biscod. proc. civ., parte ricorrente chiede la decisione della causa ; -la controricorrente deposita memoria illustrativa ; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i l ricorrent e denuncia la « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nullità del procedimento ed omesso esame circa un fatto decisivo», per aver la sentenza impugnata erroneamente affermato che il contratto di conto corrente n. 1661 era stato depositato dalla banca sin dalla proposizione della domanda monitoria, laddove, invece, era stato depositato solo nel corso del giudizio di primo grado; - con il secondo motivo deduce la « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nullità del procedimento ed omesso esame circa un fatto decisivo»,asserendo che la sentenza di appello sarebbe viziata in quanto fondatasu « una prova mai esistita, e prodotta tardivamente, ben oltre 10 anni dopo»; - con il terzo motivo si duole della « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c.ed omesso esame circa un fatto decisivo », per aver la Corte di appello omesso di rilevare d'ufficio la nullità del patto di capitalizzazione trimestrale sul tasso a debito; - con l’ultimo motivo lamenta la « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione alla mancata considerazione del pagamento della somma di euro 7.451,78; - l a proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che i primi due motivo fossero inammissibili, osservando quanto segue: la censurata statuizione «si pone in conformità all’insegnamento di questa Corte, secondo cui nell'ipotesi di smarrimento del proprio fascicolo e dei documenti in esso allegati, la parte ha l'onere di richiedere al giudice il termine per ricostruirlo e, disposte infruttuosamente le opportune ricerche tramite la cancelleria, può depositare nuovamente i documenti, onde il mancato rinvenimento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte invoca, se il fascicolo risulta depositato per tale momento, comporta per il giudice l'obbligo di disporre la ricerca di essi con i mezzi a sua disposizione e la possibilità per la parte di ottenere di depositarli nuovamente ovvero di ricostruirne il contenuto, se erano stati ritualmente prodotti[ … ]. P er il resto, pur laddove si invoca la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, si ripropone inammissibilmente il giudizio sul fatto, come risulta dalla stessa formulazione del secondo motivo di ricorso»; -aggiunge che: «il terzo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che ha decurtato dal credito della banca la somma accertata da questa indebitamente pretesa a titolo di anatocismo (p. 10); - il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo la corte territoriale provveduto ad un nuovo accertamento del totale dovuto, che include ogni diversa minor somma reputata dal primo giudice»; - il Collegio condivide tal i considerazioni , non investite da specifiche critiche nell’istanza di opposizione;-il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; -poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. p roc . c iv . ( cfr. Cass. , Sez. U n . , 13 ottobre 2023, n. 28540); - il ricorrente va , dunque, condannat o , nei confronti d ella controricorrente, al pagamento di una somma che può equitativamente determinarsi in euro 7.5 00,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore sommadi euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00,oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 7 . 500 ,00 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del