CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10444/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13980-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I. e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Ripalimosani (Cb), zona Industriale, [OSCURATO:PERSONA] d'Italia n.22, in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.36 giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - P.I. 01779120235), in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t., con sede in Verona (VR), Via G.R. Gumpert n.1, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi, [OSCURATO:PERSONA] n. 36. - controricorrente - avverso la sentenza n. 3265/2020, pronunciata in data 12/11/2020 dalla Corte d'Appello di Venezia - Sezione I Civile - a definizione del giudizio d'appello iscritto al n. R.G. 2915/2017, depositata e pubblicata in data 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata, sin dal 1961, concessionaria del marchio Volkswagen, nella vendita delle automobili tedesche nell'ambito del Molise. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] rinnovava il rapporto con il marchio stipulando un "Contratto di Concessione per la [OSCURATO:PERSONA]" (con termine indeterminato) con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con sede legale in Verona, Viale G.R. Gumped n.1, società controllata dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto del contratto era la vendita, commercializzazione e distribuzione di modelli di autoveicoli contrassegnati dal marchio Volkswagen, specificamente destinati alla vendita anche tramite internet. Veniva attribuita, altresì, la facoltà di vendere i menzionati prodotti in tutto lo spazio economico europeo, oltre che nel territorio della [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. inviava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. una missiva avente ad oggetto il recesso "ad nutum" dai contratti di "concessione" e "Service partner". 3. L'art. 23 del "Contratto di Concessione per la [OSCURATO:PERSONA]" così come l'art. 24 del Contratto di "[OSCURATO:PERSONA]" contenevano una clausola compromissoria che rimetteva la decisione di ogni eventuale controversia ad "un [OSCURATO:PERSONA] costituito in tale luogo e composto da 3 (tre) Arbitri, ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Ove ciò avvenga, il [OSCURATO:PERSONA] sarà nominato come previsto da tale art. 810 C.P.C., procederà in via rituale e deciderà secondo diritto, anche in merito alla responsabilità per le spese del procedimento stesso". 4. In data 29/04/2015 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in Verona, si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di arbitrato rituale 2 ,e proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno da illegittimo recesso del contratto di concessione di vendita automobili e service partner. 5. La procedura arbitrale veniva definita con lodo reso in data 14.4.2017/5.5.2017 dal Collegio arbitrale che rigettava tutte le domande avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condannava alla rifusione delle spese legali, quantificate nella misura di euro 50.000, oltre accessori. 6. Avverso il predetto lodo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello con citazione della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. davanti alla Corte di Appello di Venezia, chiedendo che, in riforma dell'impugnato lodo, fossero accolte le domande proposte in primo grado. Più in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] poneva quali motivi a sostegno dell'impugnazione, per quanto qui ancora di interesse, per la fase rescindente, la nullità ex art. 829 comma 1 n.6 c.p.c. per violazione del termine per l'emissione del lodo, censurando la parte del lodo in cui il Collegio riteneva non fondata l'eccezione di decadenza formulata dalla Vitale e contestando la violazione del termine per l'emissione del lodo nonché la mancata declaratoria di estinzione della procedura per essere state adempiute le formalità di cui all'art.821 c.p.c. 7. La corte del merito ha rilevato, per quanto qui ancora interessa l'odierno impugnazione: A) che la [OSCURATO:PERSONA] srl aveva contestato la violazione del termine per l'emissione del lodo, posto che, non avendo le parti stabilito un termine per il deposito del lodo, né con la clausola compromissoria né con un ulteriore accordo, troverebbero applicazione i termini di legge che sarebbero in realtà scaduti il 23.7.2016, con conseguente estinzione della procedura arbitrale; che, anche se la società Vitale aveva continuato a svolgere attività processuale dopo l'asserita scadenza del termine, partecipando all'udienza, formulando istanze e depositando memorie, tuttavia tale condotta non valeva ad esprimere una volontà inequivoca di rinunciare a far valere la relativa nullità, potendo costituire mera espressione della speranza di giungere in breve tempo alla definizione della vertenza; che non si poteva neanche ritenere che la Vitale avesse perso la possibilità di eccepire la scadenza del termine, per non aver subito sollevato la questione, con la sua prima istanza o difesa successiva alla intervenuta scadenza, non gravando sulla parte anche l'onere di eccepire detta nullità prima di ogni altra sua difesa nello stesso procedimento arbitrale; che anche l'ulteriore eccezione sollevata da VGI - secondo cui il termine per il deposito del lodo non sarebbe stato rispettato proprio a causa della condotta processuale di Vitale (che aveva richiesto plurimi rinvii e approfondimenti istruttori), con la conseguenza che la nullità non avrebbe potuto essere sollevata ai sensi dello stesso secondo comma dell'art. 829 cod. civ. - non era fondata posto che era stata la stessa parte appellata a riconoscere che, detraendo tutti i periodi di ritardo ascrivibili a richieste della attrice, sarebbe risultato sempre un ritardo nel deposito del lodo; che le parti negoziali non aveva concordato nuovi termini per il deposito del lodo, né avevano stabilito dei criteri per individuarli, ma al contrario avevano lasciato al collegio arbitrale il potere di fissarli, con la conseguenza che tale soluzione risultava confliggente con la natura indefettibile del termine nell'arbitrato; che se anche gli arbitri avessero ritenuto necessaria una proroga del termine, gli stessi avrebbero potuto attivare la procedura ex art. 820, 3 comma, lett. b. c.p.c.; che proprio la concessione del cd. "termine mobile" risultava incompatibile con la sopra delineata natura indefettibile del termine nell'arbitrato; B) che la società appellata contestava comunque anche la validità della comunicazione ex art. 821 cod. proc. civ. perché avrebbe dovuto avvenire a mezzo di ufficiale giudiziario e che non sarebbero ammessi equipollenti; che tale rilievo della VGI era in realtà fondato, posto che: i) era di fatto avvenuto che la "dichiarazione di decadenza del collegio arbitrale per decorrenza dei termini di cui agli artt. 820 e 821 cpc", sottoscritta dal rappresentante legale della Vitale e dal suo avvocato, era stata trasmessa per pec dall'indirizzo di posta elettronica della Vitale [OSCURATO:EMAIL]; li) l'art. 821 cpc prevede però espressamente che la volontà di far valere la decadenza sia "notificata" alle altre parti e agli arbitri e con il termine "notifica" la norma predetta non può che rinviare al concetto di notifica giusprocessualistica, secondo il quale l'atto può essere compiuto dall'ufficiale giudiziario ovvero, negli ultimi anni, dall'avvocato a ciò abilitato; iii) tale rigore nelle modalità di comunicazione ex art. 821 cpc 1() era stato ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità; iv) pertanto la notificazione effettuata dalla parte personalmente era da considerarsi inesistente e dunque neppure sanabile per il raggiungimento dello scopo, con l'ulteriore conseguenza che il riferimento all'art. 156 cpc non risultava neanche pertinente sia perché tale norma si riferisce, di regola, "agli atti del processo", sia perché la previsione della notificazione garantisce la certezza della conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati dell'intenzione di far valere la decadenza; v) il legislatore, imponendo la "notifica" come modalità di trasmissione della volontà di far valere la decadenza, stabilisce una precisa modalità che non ammette equipollenti perché presenta un'ufficialità sua propria, connessa alla posizione di pubblico ufficiale del soggetto procedente che l'invio di una pec da un indirizzo privato non possiede; vi) la comunicazione invece utilizzata dalla Vitale era stata carente non solo perché non ebbe la veste di notifica, ma anche perché la Vitale usò la pec che le parti e gli arbitri nel verbale di costituzione del Collegio arbitrale del 29 aprile 2015 non riconobbero come strumento idoneo alla trasmissione ufficiale di atti e di documenti, prevedendo la trasmissione degli atti a mezzo plico raccomandato A/R ovvero mediante deposito a mani presso la sede del collegio arbitrale; che pertanto l'eccezione di estinzione del procedimento arbitrale per scadenza del termine doveva essere disattesa. 2. La sentenza, pubblicata il 10.12.2020, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione affetta da contraddittorietà in ordine alla interpretazione attribuita al termine "notifica" contemplato nell'art. 821 c.p.c., perché se da 5 ,e- una parte il giudicante aveva affermato che la stessa dovesse essere intesa in senso giusprocessualistico, dall'altra, negandole la natura di atto processuale, giungeva ad escludere l'applicabilità dell'art. 156 c.p.c. Più in particolare, per un verso la Corte territoriale avrebbe ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 156 c.p.c. perché tale norma si sarebbe riferita agli "atti del processo", con la conseguenza che il Giudice d'appello non avrebbe ritenuto che la notifica dell'istanza di decadenza sia un atto processuale e che il termine "notifica" di cui all'art. 821 c.p.c. debba essere inteso come mera comunicazione (e non già in senso processuale), il cui unico scopo sarebbe quello di portare a conoscenza degli interessati la volontà della parte di far valere la decadenza, a prescindere dal rispetto delle formalità previste dalla legge per le notifiche processuali. Osserva ancora la ricorrente che la notifica effettuata personalmente dal proprio indirizzo p.e.c. in data 24/02/2017 doveva ritenersi valida, in quanto risultava per tabulas che il Collegio e la controparte avevano avuto piena conoscenza della sua volontà di avvalersi della decadenza, come sarebbe evincibile sia dall'ordinanza del 9 marzo 2017 resa dal Collegio con la quale veniva fissata un'udienza per discutere nel contraddittorio tra le parti l'istanza di decadenza, sia dai verbali di causa e dagli scritti difensivi della Volkswagen che avevano ampiamente dibattuto la questione. Evidenzia ancora la ricorrente che, qualora il termine "notifica", contenuto nell'art.821 c.p.c., dovesse invece essere inteso nell'accezione giusprocessualistica - richiedendo, dunque, che l'istanza di decadenza sia notificata a mezzo di [OSCURATO:PERSONA] ovvero dal procuratore a ciò abilitato - allora la conseguenza diretta di tale assunto sarebbe l'applicabilità dell'art.156 c.p.c., che ammette la sanatoria degli atti nulli laddove raggiungano lo scopo a cui sono preordinati: nel caso di specie "l'istanza di revoca dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]" notificata dal procuratore sarebbe stata dunque idonea a raggiungere lo scopo 1.1 Il motivo di doglianza così proposto è infondato sia perché non è dato registrare nella motivazione impugnata quella inconciliabità di affermazioni tali da generare la nullità della sentenza per vizio di motivazione e sia perché le statuizioni tacciate dalla ricorrente come intrinsecamente ed ,(2 irrimediabilmente contraddittorie sono in realtà conformi alla giurisprudenza espressa da questa Corte nella materia in esame. 1.2 Il sistema delineato dal combinato disposto degli art. 821 e 829 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile "ratione temporis", descrive, con riferimento alla pronuncia del lodo oltre il termine stabilito, una nullità relativa, nel senso che il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, pertanto, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere (così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 889 del 23/01/2012). È stato così affermato nell'arresto da ultimo citato che "... Per tale motivo il riferimento all'art. 156 c.p.c., non appare pertinente, sia perché tale norma si riferisce, di regola, "agli atti del processo", sia perché la previsione della notificazione garantisce la certezza, anche in relazione al "quando", della conoscenza, da parte di tutti i soggetti interessati, dell'intenzione di far valere la decadenza. Il rigore interpretativo che caratterizza l'orientamento di questa Corte (cfr. anche Cass., 15 luglio 1980, n. 4536, in cui si sottolinea l'esigenza della notifica tramite ufficiale giudiziario), ed al quale il Collegio intende dare continuità, è pienamente giustificato dalla considerazione che le norme che prescrivono una decadenza vanno interpretate con il rigore corrispondente ai loro effetti". 1.3 Principi quelli sopra ricordati che sono stati riaffermati, più recentemente, sempre dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.21536-2018), con la precisazione che la notificazione dell'intenzione della parte di far valere la decadenza «non costituisce, quindi, una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile ... in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere». L'adempimento dell'onere in )4- questione comporta «un'attività dispositiva che esplica anche effetti di natura sostanziale» e «la previsione della notificazione garantisce la certezza, anche in relazione al quando, della conoscenza, da parte di tutti i soggetti interessati, dell'intenzione di far valere la decadenza» (così, sempre Cass. 21536-2018, cit. supra; Cass. 23 gennaio 2012, n. 889, cit.; v. pure Cass. 26 marzo 2004, n. 6069; Cass. 22 agosto 1997, n. 7863; Cass. 15 novembre 1984, n. 5771). Dunque, la fissazione del termine per la notificazione dell'intenzione di far valere la decadenza degli arbitri prima della decisione «si giustifica evidentemente (come si è osservato in dottrina) con la necessità, avvertita dal legislatore, di scoraggiare una notifica secundum eventum litis» (Cass. 22 agosto 1997, n. 7863). Con dette pronunce, in sostanza, è stato chiarito che il decorso del termine indicato nell'art. 820 cod. proc. civ. non può essere fatto valere come causa della nullità della sentenza se, ai sensi del successivo art. 821, la parte, prima della deliberazione del lodo, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la decadenza di questi ultimi. Si tratta di nullità relativa, posto che il decorso del termine non può essere addotto a causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione della pronunzia arbitrale, non abbia provveduto a detta notificazione. Dalle ricordate decisioni già emerge, pertanto, il rilievo formale e non surrogabile dell'adempimento ex art. 821 cod. proc. civ., laddove esse richiedono la notificazione «a mezzo di ufficiale giudiziario» e sottolineano il «rigore interpretativo» del proprio orientamento: che è pienamente giustificato, sulla base della considerazione secondo cui le norme che prescrivono una decadenza vanno interpretate con il rigore corrispondente ai loro effetti (così, sempre (cfr. Cass. 21536-2018, cit. supra; v. sempre Cass. 23 gennaio 2012, n. 889, cit.). Ne consegue che la volontà di far valere la scadenza del termine va ex lege enunciata con un mezzo di comunicazione formale, ossia la notificazione all'altra parte e all'arbitro. Ne discende ancora che nessuna contraddizione è dunque riscontrabile nella motivazione impugnata che anzi si è conformata, nella materia in esame, ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla notifica dell'istanza di revoca dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]" effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore da valersi quale notifica dell'istanza di decadenza ex art. 821 c.p.c. Si censura, cioè, la sentenza impugnata nella parte in cui omette l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ovvero la notifica eseguita dal difensore, nella qualità di procuratore della [OSCURATO:PERSONA], dell'atto denominato "istanza di revoca dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]" con il quale si diffidava il Collegio arbitrale a decidere sull'intervenuta decadenza per il decorso infruttuoso del termine per il deposito del lodo. Tale comunicazione p.e.c. - aggiunge la ricorrente - avrebbe dovuto considerarsi alla stregua di una valida notifica ex art. 821 c.p.c. in quanto eseguita da un soggetto abilitato ad effettuare notifiche a mezzo pec con il fine specifico di portare a conoscenza degli arbitri e della controparte la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi della decadenza, con richiesta al Collegio di assumere una decisione sul punto. 2.1 Anche il secondo motivo è infondato posto che il "fatto storico" ex art.360 cod. proc. civ. del cui omesso esame si duole oggi la ricorrente non riveste ì caratteri di decisività, nel senso chiarito da Cass. Sez. Un. n. 8053/2014. Ed invero, l'istanza sopra ricordata costituisce, per la stessa descrizione operata dalla ricorrente nel motivo di doglianza qui in esame, una mera sollecitazione del procuratore della società oggi ricorrente indirizzata agli arbitri per decidere in ordine all'eccezione di decadenza del collegio arbitrale per la scadenza del termine e non costituisce affatto una comunicazione della dichiarazione di decadenza ex art. 821 cod. proc. civ. successiva a quella già esaminata nel primo motivo di ricorso.Se dunque - come qui si ritiene - la predetta istanza non costituisce altro che una mera sollecitazione a decidere la precedente eccezione di decadenza degli arbitri, allora risulta evidente che l'omesso esame della sua allegazione non può in alcun modo integrare un "fatto storico" decisivo nel senso già sopra chiarito. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per nullità della sentenza impugnata per manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 132 c.p.c. e 111 Cost. Si evidenzia che la Corte di merito avrebbe, da un lato, affermato che l'istanza di decadenza doveva trovare la sua disciplina nell'art. 821 c.p.c., attribuendo al concetto di notifica l'accezione giusprocessualistica da assolvere mediante Ufficiale giudiziario ovvero a mezzo avvocato a ciò abilitato e, dall'altro, avrebbe invece affermato in modo contraddittorio che la disciplina contrattuale specifica dell'arbitrato aveva conferito ufficialità solo ai documenti trasmessi mediante invio di raccomandata A/R alla sede dell'arbitrato. 3.1 Anche il terzo motivo non merita condivisione posto che quelle sopra ricordate non rappresentano affermazioni tra loro inconciliabili, sul piano logico oltre che su quello giuridico, avendo la Corte d'appello semplicemente rafforzato la motivazione sulla indispensabilità della notifica, affermando che la disciplina specifica dell'arbitrato - come disposta dagli arbitri nella seduta costitutiva del collegio arbitrale - escludeva che la notifica a mezzo pec fosse una modalità idonea a dare ufficialità alla trasmissione di atti e documenti al collegio ed alla controparte, tanto che veniva richiesta anche la spedizione degli atti in forma cartacea in plico raccomandato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). 10 7e P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto del