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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 1979

Cassazione n. 12227/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1979avverso la sentenza del 19/06/2025 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NICOLALETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;lette le memorie presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali, nell’interesse, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto il rigetto del ricorso;lette le memorie presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse dell’imputato, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] condannato, con il beneficio della non menzione, alla pena di 600 euro di multain quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti allacontestata aggravante, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, previstidall’art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dall’abitazione, senzagiustificato motivo, un coltello “tipo sardo” della lunghezza di 18 cm., di cui 7 cm.di lama (capo A) e dagli artt. 612, secondo comma, 339 cod. pen., poiché,brandendo il suddetto coltello e pronunciando frasi del tipo «non avvicinatevi o viammazzo», minacciava di un danno ingiusto gli addetti alla sicurezza delladiscoteca [OSCURATO:PERSONA] (capo C); fatti avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] il 23 giugno 2019.

Con lostesso provvedimento egli fu, invece, assolto dal delitto di cui all’art. 588 cod. pen.contestato al capo B), relativo alla partecipazione a una rissa presso la suddettadiscoteca insieme a cinque persone rimaste non identificate, nel corso della quale,secondo la contestazione, egli avrebbe estratto un coltello con cui aveva tentatodi colpire i rivali, riportando egli stesso delle lesioni con una prognosi di 7 giorni.2.

Con sentenza in data 19 giugno 2025, la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittogli al capo A), essendoormai estinto per prescrizione, per l’effetto rideterminando la pena, in relazione alresiduo reato di cui al capo C), in 400 euro di multa, con conferma, nel resto, delleprecedenti statuizioni.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendosei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degliartt. 234, 236 e 238 cod. proc. pen., nonché la mancanza (ovvero apparenza),contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di rigetto dell’istanza dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nonché la mancata assunzione diprove decisive.

Il diritto di difesa dell’imputato sarebbe stato violato in quanto lamancata acquisizione degli atti e della sentenza pronunciata nel procedimento“parallelo”, ove le parti civili sarebbero state riconosciute responsabili di lesioni aidanni di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consentito di confutare la ricostruzione compiuta dallasentenza di primo grado.

Inoltre, si censura che la Corte non si sia pronunciatasulle richieste di acquisizione dei documenti allegati alla memoria del 14 marzo2025 e di escussione dei testi della difesa, uno dei quali, [OSCURATO:PERSONA], maiaudito prima.

Ove tali elementi probatori fossero stati acquisiti sarebbe statodimostrato che l’imputato non aveva minacciato i buttafuori e che era stato colpitoda costoro per impedirgli di riprendere, con il telefono, il pestaggio da essicompiuto ai danni di un giovane che si trovava all’esterno del locale, comeconfermato dai testi della difesa, che avrebbero svelato le false accuse deisorveglianti, che avrebbero inteso sottrarsi alla condanna nell’altro procedimento.Al riguardo, l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui i testi a discariconon sarebbero credibili in quanto smentiti nel riferire che l’imputato non eraarmato, non terrebbe conto del fatto che essi avevano una pessima visuale, dovutaalla prestanza fisica dei buttafuori, frappostisi tra gli stessi testi e l’imputato.

Inogni caso, la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le prove richiestefossero superflue.Quanto alla mancata acquisizione della sentenza dell’altro procedimento,sarebbe stato violato l’art. 234 cod. proc. pen., che consente di procedervi perdimostrare l’adozione del provvedimento, ma non per provare i fatti che ne sonooggetto.

In ogni caso la difesa ne avrebbe recepito il contenuto, trascritto in unapropria memoria presentata ex art. 121 cod. proc. pen.

Alla sentenza in parola laCorte territoriale avrebbe fatto contraddittoriamente riferimento per evidenziareche i due procedimenti si trovavano in gradi diversi e non potevano essere riuniti.Quanto alla mancata acquisizione dell’esame reso dall’imputato nell’altroprocedimento, esso sarebbe avvenuto con la partecipazione del difensore di AdrianGheorghe [OSCURATO:PERSONA] (imputato nell’altro procedimento), sicché errerebbe la sentenzanel ritenere che non vi fosse il consenso delle parti all’acquisizione.

In ogni caso,il relativo verbale avrebbe dovuto essere acquisito in quanto ad esso l’imputatoaveva fatto rinvio, affermando di richiamarsi a quanto dichiarato in quella sede.In relazione alle foto di cui si chiedeva l’acquisizione, esse non sarebbero maistate acquisite nel presente procedimento, sicché la Corte, nel ritenerle già entratea far parte del fascicolo, sarebbe incorsa in un travisamento della prova; ed essesarebbero state indispensabili per provare che l’imputato, mentre veniva ripreso,non aveva ferite al volto, provocategli solo a seguito dell’aggressione deibuttafuori.

In ogni caso, ad esse la Corte farebbe contraddittoriamente ricorso,richiamando «le fotografie estrapolate in atti».

Quanto alle foto dei luoghi, essesarebbero state indispensabili per dimostrare che l’imputato non aveva vie di fugae che, dunque, era stato costretto a difendersi dai buttafuori, essendo statoabbandonato dagli amici.

La busta paga, infine, in quanto atto provenientedall’imputato, avrebbe dovuto essere acquisita, trattandosi di documento rilevantequantomeno ai fini del trattamento sanzionatorio.3.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129,191, 192, 530, 546 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova, nonché lanullità della sentenza per violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbioe per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., censurandosi anche lamancata applicazione delle scriminanti della legittima difesa o dello stato dinecessità, della legittima difesa putativa o dell’eccesso colposo in taluna di esse.Tale motivo è stato variamente sottoarticolato.3.2.1.

Con una prima sotto-articolazione si deduce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc. pen. per la mancata correlazione tra l’imputazione e la sentenza, nonché laillogicità e contraddittorietà della motivazione.

L’assoluzione per il delitto di rissadi cui al capo B) perché il fatto non sussiste avrebbe avuto ripercussioni circa lasussistenza del reato di cui al capo C), posto che, non essendo stata raggiunta laprova che l’imputato avesse partecipato a una rissa all’interno del locale edessendo stato egli condannato per una aggressione al di fuori della discoteca, lacontestazione sarebbe stata cambiata radicalmente, con una definizione diversadel fatto attribuito all’imputato, non ricompreso nel capo di imputazione, conconseguente violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza,non avendo [OSCURATO:PERSONA] avuto la possibilità di difendersi rispetto al fatto diverso, inrelazione al quale non sarebbero state dimostrate l’origine, la causa e lasussistenza stessa delle minacce.3.2.2.

Con una seconda sotto-articolazione, il ricorso censura, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’apparenza, illogicità e contraddittorietàdella motivazione nonché il travisamento della prova in relazione alla minaccia.La sentenza impugnata farebbe un rinvio generale a quella di primo gradosenza però offrire una valida motivazione sul richiamo per relationem, essendostata la prima decisione oggetto di specifiche censure che ne evidenziavanocarenze e contraddizioni motivazionali, in specie sul versante del giudizio dicredibilità delle parti civili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dei due testi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],imputati di reato connesso) e della ingiustificata svalutazione probatoria del video,delle foto delle lesioni, del referto medico relativo all’aggressione subita da DiazDiaz e delle dichiarazioni di 4 testimoni neutri (Rega, Cammarelle, [OSCURATO:PERSONA],Trapasso); ed essendo stata resa nell’ambito di un apprezzamento parcellizzatodelle emergenze processuali, in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. quanto allaricostruzione storica del fatto e dell’antefatto, presupposto della minaccia.

E ciòanche in relazione alla mancata spiegazione della presenza di gravi lesioni sul voltodell’imputato, non risultanti dal video relativo all’ultima fase della vicenda, adimostrazione che egli non era stato coinvolto in una colluttazione iniziataall’interno del locale e proseguita all’esterno, come la sentenza impugnataassumerebbe acriticamente, incorrendo in un travisamento delle prove.

Infatti,l’intero compendio probatorio (dichiarazioni dei colleghi di lavoro, video, foto dellelesioni di [OSCURATO:PERSONA], referto medico dell’imputato) smentirebbe: che egli fosse statoaccompagnato fuori dal locale dagli addetti alla sicurezza (come erroneamenteriferito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), essendo egli uscito dalla discoteca insieme aRega; che egli avesse litigato con qualcuno all’uscita della discoteca e che avesseusato il coltello contro altre persone (come erroneamente riferito da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); che avesse riportato delle lesioni prima dell’arrivo dei buttafuori oche fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche, come sostenuto dai testi Magnano eLuisi e smentito dalla documentazione medica prodotta dalla difesa.

Da talecompendio, invece, sarebbe pacificamente emerso che i buttafuori avevanocostretto alla fuga gli amici di [OSCURATO:PERSONA], i quali, dunque, non avrebbero potutonotare la presenza del coltello brandito dall’imputato, circondato dai vigilanti cheimpedivano ogni visuale.

Né i Giudici avrebbero spiegato perché sia stata dataimportanza alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che intervennero solo nella fasefinale dei fatti e non sentirono l’imputato pronunciare le frasi minacciose, udendosolo il suo invito a «non avvicinarsi».

Dunque, la sentenza avrebbe errato nelcompiere un mero elenco delle prove, senza valutare il singolo elemento in unaprospettiva globale e unitaria; nonché nello scartare le prove che ne mettevano incrisi la ricostruzione complessiva, non avendo i Giudici di merito spiegato perchéalcuni testi fossero più credibili di altri, né come siano state superate lecontraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese, emerse soprattutto dopol’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa e la condanna delle parti offese e diun teste dell’accusa nel procedimento parallelo in cui [OSCURATO:PERSONA] è parte offesa.Né, ancora, le sentenze avrebbero valutato la genuinità del filmato prodottodalle parti offese all’udienza dell’8 aprile 2022, 3 anni dopo i fatti, il quale in ognicaso smentirebbe l’affermazione dei Giudici di merito secondo cui vi era stata unacolluttazione tra l’imputato e i buttafuori finalizzata a disarmare il primo, dato cheil video riprenderebbe il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva disarmato subito dopol’uso dello spray urticante e che anche le persone offese escluderebbero unacolluttazione successiva a quel momento.3.2.3.

Con una terza sotto-articolazione, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 530 cod.proc. pen., nonché la motivazione omessa o comunque apparente, illogica econtraddittoria e il travisamento della prova in relazione alla valutazione diprimo grado.

L’unico vaglio operato dai Giudici di merito avrebbe riguardato ledichiarazioni dei testi a discarico su un particolare irrilevante, omettendo disvolgere una valutazione delle deposizioni delle persone offese e dei testi a carico,in specie in raffronto alle dichiarazioni di testi “neutri”, al video, alle foto dellelesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] e al referto medico relativo alle cure prestateall’imputato dopo l’aggressione dei buttafuori.

Né sarebbe sufficiente evidenziareche il teste non sia credibile su un aspetto non decisivo della ricostruzione, comela presenza del coltello, quando sia riscontrato sul nucleo essenziale della vicenda,da cui emergerebbe che l’imputato non era stato aggredito da nessun avventoredel locale prima dell’intervento dei vigilanti.

Inoltre, il giudizio di inattendibilità deitesti della difesa verrebbe giustificato con il fatto che nel filmato si sentissero dellevoci che chiamavano per nome l’imputato, esortandolo a posare il coltello e a«lasciare perdere», e che esse fossero riferibili ai testi, amici di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò peròcontrasterebbe con quanto riportato nella sentenza di primo grado, ovvero che lefrasi minacciose potessero non essere state udite dagli amici dell’imputato, vistoche questi si trovavano ad una certa distanza e visto il parapiglia e il vociare.

Inogni caso, il Giudice di merito darebbe per scontato che le persone che gridavanoil nome dell’imputato fossero i testi, senza che le voci dei soggetti siano stateidentificate.

Inoltre, gli amici di [OSCURATO:PERSONA] lo inviterebbero solo a desistere e nonanche a lasciare il coltello.

Essendo i testi a una certa distanza sarebbe verosimileche possano non essersi accorti della presenza dell’arma.

Inoltre, dal filmato nonsi sentirebbe l’imputato minacciare di morte di vigilanti.Se la Corte di appello avesse accolto la richiesta ex art. 603 cod. proc. pen.avanzata dalla difesa, sarebbe emerso che i buttafuori avevano minacciato anchei colleghi del ricorrente, intimando loro di allontanarsi e che la “stazza” dei vigilantiera tale da impedire ai testi di vedere le mani dell’imputato.Quand’anche gli amici avessero detto all’imputato «di smetterla», dalla loroposizione defilata avrebbero potuto non essere in grado di vedere se l’imputatoavesse in mano qualcosa, sia perché [OSCURATO:PERSONA] era «circondato dai buttafuori», siaperché il coltello era occultato dalla mano, visto che veniva tenuto con la lamarivolta verso il basso.Inoltre, le criticità del racconto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonsarebbero mai state prese in considerazione, nonostante le forti divergenze con lealtre evidenze processuali, come in particolare il video; e nonostante la cautelache avrebbe dovuto ispirare i Giudici di merito essendo essi interessati allacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in quanto imputati nel procedimento in cui egli è parteoffesa per i medesimi fatti ed essendo tutti dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbepotuto incorrere nella chiusura amministrativa del locale.

Fermo restando che itesti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunti nella fase finale della vicenda, non avrebberosentito [OSCURATO:PERSONA] proferire le parole minacciose.

Peraltro, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCallegari fossero imputati di reato connesso avrebbe dovuto condurre il Giudice dimerito a valutare le loro dichiarazioni con particolare cautela.

In ogni caso, lanecessità di applicare ad esse la regola della corroboration prevista dell’art. 192,comma 3, cod. proc. pen., avrebbe imposto di escluderne la valenza probatoria,essendo state le testimonianze smentite dalle altre emergenze processuali.3.2.4.

Con la quarta sotto-articolazione, il ricorso prospetta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la illogicità e contraddittorietàdella motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delittodi minaccia e delle scriminanti previste dagli artt. 52, 54, 59 cod. pen.Infatti, visto che l’intero quadro probatorio smentiva che i buttafuori fosserointervenuti a sedare una precedente colluttazione dell’imputato fuori dal locale, laCorte nulla avrebbe detto in relazione all’esistenza del reato di minaccia, nétantomeno sulle ragioni della presenza del coltello in mano al ricorrente.

In realtà,dall’istruttoria sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva visto uno sconosciutoaggredito dai buttafuori e aveva deciso di filmare la scena, suscitando la reazionedi costoro, di tal che l’imputato avrebbe, in realtà, cercato solo di difendersi dalleloro minacce e dall’atteggiamento aggressivo degli stessi, come dimostrato dalvideo, il cui contenuto sarebbe oggetto di travisamento, dato che dimostrerebbeche l’imputato indietreggiava e che, all’indirizzo dei buttafuori, ripeteva «di nontoccarlo», tenendo in mano il coltello solo per difendersi, tanto è vero che lo tenevaverso il basso, senza puntarlo contro di loro.

Sul punto, quanto al fatto che DiazDiaz non sia scappato, tale circostanza sarebbe frutto di una valutazione personaledei Giudici, posto che ignorerebbe lo stato dei luoghi, essendo la discoteca inaperta campagna e non avendo la zona in cui l’imputato era stato costretto adandare alcuna via di fuga ed essendo egli rimasto solo, atteso che gli amici eranostati fatti allontanare dai buttafuori.

Sotto altro profilo, il Giudice di merito avrebbeomesso di considerare la mancanza della prova del male ingiusto prospettato,messa in crisi anche dall’assoluzione dell’imputato per il delitto di rissa, chedimostrerebbe che, prima dell’intervento dei vigilanti, [OSCURATO:PERSONA] non era statocoinvolto in una rissa o pestaggio, trattandosi della condotta presupposta cheavrebbe giustificato il suo comportamento minaccioso.Dunque, l’imputato avrebbe estratto il coltello solo per contenere l’aggressionedei vigilanti, sicché egli non avrebbe avuto l’intenzione di minacciare nessuno,volendo solo difendersi da un male ingiusto alla propria persona.

Pertanto,mancherebbe anche la dimostrazione dell’ingiustizia del danno, posto che lareazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata puramente difensiva.

Lo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA], escussoall’udienza del 27 maggio 2022, avrebbe dato atto della presenza di un «gravedisturbo post traumatico da stress con crisi d’ansia e attacchi di panico», senzache tale aspetto sia stato preso in considerazione nella sentenza, affetta da vuotomotivazionale su un aspetto decisivo.[OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe brandito il coltello per legittima difesa, reale o putativa,come ammesso dal Giudice di primo grado, secondo cui l’imputato avrebbericevuto un pugno alla tempia da un cliente del locale e avrebbe estratto il coltelloper difendersi.

E il suo successivo utilizzo verso i vigilanti sarebbe statodeterminato dalla necessità di difendersi ulteriormente, dato che essi avevanopicchiato, poco prima, un altro cliente e che, dopo avere disarmato l’imputato, loavevano colpito, provocandogli delle lesioni.

Quindi, in ogni caso l’imputatoavrebbe agito con la convinzione di doversi difendere, tanto più che gli stessibuttafuori erano armati, avendo in dotazione lo spray urticante.

Peraltro, egli nonavrebbe mai puntato il coltello verso gli agenti della sicurezza, ma sarebbeindietreggiato di fronte al loro avanzare, con il tipico atteggiamento di chi sidifende.

Il silenzio serbato, sul punto, dalla sentenza, integrerebbe il difetto dimotivazione.Anche rispetto all’applicazione dello stato di necessità, l’imputato non avrebbeavuto altra scelta, non avendo egli creato la situazione di pericolo, visto che, conle proprie riprese video aveva solo cercato di aiutare il ragazzo picchiato daibuttafuori, ma avendo, quindi, agito per l’insuperabile stato di costrizione, dinnanzialla minaccia di un male imminente e ingiusto, non altrimenti evitabile.In ogni caso sarebbe stata configurabile la legittima difesa putativa, tenutoconto delle condizioni in cui si era trovato l’imputato, rincorso, accerchiato eminacciato e poi picchiato; o quantomeno l’eccesso colposo, ritenendo che ilsoggetto, nel difendersi, abbia colposamente ecceduto i limiti previsti dallalegittima difesa.

Il silenzio, sul punto, dei Giudici di merito integrerebbe i vizidedotti anche sotto il profilo della violazione del principio del ragionevole dubbio.3.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.64 e 210 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui iGiudici di merito avrebbero respinto l’eccezione di inutilizzabilità.Secondo la Corte di appello di Torino i dichiaranti, imputati di reato connesso,avrebbero ricevuto avviso rituale dal primo Giudice, laddove dalla lettura deiverbali d’udienza emergerebbe una situazione completamente differente, ovveroche essi siano stati escussi in violazione degli artt. 210 e 64, comma 3, lett. c),cod. proc. pen., senza essere preventivamente avvertiti non solo del loro diritto alsilenzio, ma anche che, nel momento in cui avessero deciso di rispondere,avrebbero assunto la veste di testimone, con le relative conseguenze; unammonimento che, nella specie, sarebbe stato mancante.

Pertanto, la sentenzasarebbe affetta da nullità, atteso che la condanna dell’imputato poggerebbe su talidichiarazioni inutilizzabili.3.4.

Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la mancanza o apparenza della motivazione in relazione allarichiesta di esclusione o di riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento,non essendo stata offerta una valida giustificazione dell’esistenza di un dannomorale in capo alle persone offese, che secondo la giurisprudenza di legittimitàdovrebbe essere dimostrato, anche attraverso presunzioni semplici.

Al contrario,la Corte di appello non avrebbe indicato se e quali sofferenze avessero patitoAmbrogione e [OSCURATO:PERSONA] e se e quale timore costoro avessero avuto, visto che eranoriusciti a disarmare abilmente l’imputato e lo avevano aggredito in modo violento.Per quanto, poi, riguarda il quantum del danno morale, la motivazione non avrebbeindicato i criteri adottati per quantificarlo, non essendo stato detto alcunché sullesofferenze patite dagli offesi, sulla loro entità, sul turbamento subìto, sulla gravitàdel reato, anche considerato che la minaccia è un reato di pericolo e consideratoche la “stazza” e le capacità delle persone offese avrebbero consentito loro didifendersi da un soggetto «piccolo e magro».3.5.

Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133cod. pen. in relazione all’art. 27 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione delle aggravanticontestate.

Nonostante le censure svolte con i motivi di appello, la Corte torinesesi sarebbe limitata, con riferimento alla entità della pena e al mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, a ungenerico rimando ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., senza adempiere aldovere motivazionale incombente sul giudice di merito, essendo stato omessoqualunque riferimento alla personalità dell’imputato, al tempo trascorso dai fatti,alla reciprocità delle condotte illecite, alla sussistenza di possibili cause digiustificazione, alla regolare vita del ricorrente.

E nulla sarebbe stato detto quantoall’aggravante contestata, pur non essendo la sua applicazione automatica.3.6.

Con il sesto motivo, il ricorso formula richiesta di applicazione dell’art. 612cod. proc. pen., con sospensione dell’efficacia esecutiva della condanna alpagamento della somma liquidata alle parti offese dalla Corte di appello a titolo dirisarcimento del danno, posto che, ove applicata, essa recherebbe un grave eirreparabile pregiudizio all’imputato e tenuto conto: della provvisionale giàriconosciutagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento parallelo, per le lesionisubite dall’aggressione dei vigilanti; dell’irreperibilità della parte offesa [OSCURATO:PERSONA], alquale nel procedimento parallelo è stato impossibile notificare l’atto di costituzionedi parte civile, sicché sarebbe impossibile per l’imputato recuperare quantoanticipato in caso di un ribaltamento nel merito; dell’entità della somma liquidatain sentenza, superiore al danno patito dalle parti offese, in ragione delle non buonecondizioni economiche di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della busta paga prodotta, dello statodi famiglia, essendo padre di due figlie, della situazione debitoria del medesimo.4.

In data 23 dicembre 2025 il Procuratore generale presso questa Corte hatrasmesso una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.5.

In data 29 dicembre 2025 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoriacontenente motivi nuovi, con la quale, anche in replica alle conclusioni delProcuratore generale, ha dedotto, in estrema sintesi, il difetto strutturaledell’impostazione della sentenza, la motivazione apparente fornita dal Giudice disecondo grado nell’esaminare le questioni dedotte dalla difesa, la violazione delprincipio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.6.

In data 29 dicembre 2025 gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, perGheorghe [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto pervenire dellememorie difensive, con allegate note spese, contenenti conclusioni scritte, con cuihanno chiesto la conferma della sentenza impugnata.7.

In data 10 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria direplica alle conclusioni delle parti civili, con la quale ha ribadito, in sintesi, comela sentenza sia incorsa in un travisamento della prova che ha portato alla redazionedi una motivazione illogica e contraddittoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato e, pertanto, deve essere respinto.2.

Preliminarmente, per una migliore comprensione della vicenda e del tenoredelle censure difensive, appare opportuno premettere un breve riassunto dellaricostruzione fattuale operata in sede di merito.Da essa è emerso che la sera dei fatti oggetto del presente procedimento,all’interno della discoteca [OSCURATO:PERSONA], sita in [OSCURATO:PERSONA], vi era stata una lite traalcuni avventori, i quali erano stati allontanati dal locale grazie all’intervento delpersonale addetto alla sorveglianza.Il litigio era però ripreso all’esterno, in uno spiazzo antistante alla discoteca,ove [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a filmare quanto avveniva; e, per tale motivo, avevaricevuto un pugno da uno dei presenti.

A quel punto, l’imputato aveva estratto uncoltello, usandolo contro colui che lo aveva colpito e tagliandogli la camicia, senzacomunque ferirlo; e tenendo, poi, la lama del coltello abbassata verso di sé.Indi, erano intervenuti alcuni dei sorveglianti del locale ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, a quel punto, [OSCURATO:PERSONA] li avevaminacciati, rivolgendo ad essi e al titolare del locale, [OSCURATO:PERSONA], nelfrattempo sopraggiunto, la frase «non vi avvicinate sennò vi ammazzo».I sorveglianti avevano, quindi, disarmato [OSCURATO:PERSONA], anche grazie all’uso di unospray al peperoncino, e avevano trattenuto il coltello, consegnandolo alle Forze dipolizia successivamente intervenute.La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse impugnato l’arma è stata ritenuta provata,oltre che dalle dichiarazioni dei testi, da un filmato girato da una delle personepresenti, dal cui audio era stato possibile sentire l’invito rivoltogli da taluno ariporre l’arma che brandiva; nonché dalle ammissioni rese in sede di interrogatoriodallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale si è, invece, sottratto all’esame dibattimentale.3.

Tanto osservato in estrema sintesi, occorre muovere, per ragioni di comoditàespositiva e di pregiudizialità logica delle questioni poste, dal secondo motivo, concui il ricorso articola plurime censure in ordine alla ricostruzione fattuale accolta insede di merito, ipotizzando una serie di illogicità manifeste nel ragionamentoprobatorio, che scaturirebbero anche dal travisamento delle prove acquisite e dallaomessa valutazione di altre (tema, quest’ultimo, che si incrocia con le doglianzesvolte con il primo motivo, che riguardano la mancata acquisizione di proveindicate dalla difesa dell’imputato in sede di richiesta di rinnovazione dell’istruzionedibattimentale).Tali censure sono, nel complesso, aspecifiche, fattuali, ovvero rivalutative delcompendio probatorio e, in ogni caso, manifestamente infondate.3.1.

Va premesso che il presente motivo (e, come si vedrà più avanti, anche ilprimo), si fondano su una tecnica argomentativa che, all’evidenza, si colloca al difuori del perimetro del giudizio di legittimità.

Infatti, il ricorso ricostruisce, in partesignificato probatorio attribuito a elementi fattuali mai entrati nel compendioindiziario, una versione alternativa dei fatti, valorizzando il dato che l’imputato siastato colpito dai buttafuori, secondo quanto sarebbe stato riconosciuto dallasentenza del procedimento “parallelo”.

In altri termini, muovendo dalla asseritaaggressione portata dai sorveglianti per impedire a [OSCURATO:PERSONA] di riprenderli mentreessi colpivano uno dei litiganti, il ricorso costruisce le proprie censure ipotizzandouna legittima difesa dell’imputato, che i testi a discarico, i video e le foto avrebberoconfermato e alla quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato costretto dal fatto di non avere adisposizione alcuna via di fuga.Tuttavia, anche a prescindere dall’inammissibilità di una modalità diarticolazione delle doglianze evidentemente elusiva di un reale confronto con lamotivazione della sentenza impugnata, i singoli passaggi con cui il ricorso cadenzale proprie doglianze sono, comunque, infondati, essendosi sostanzialmente alcospetto di censure reiterative, le quali, già formulate con l’atto di appello, hannotrovato una risposta congrua e logica da parte della Corte territoriale e che,cionondimeno, vengono in questa sede riproposte.In proposito, va segnalato, innanzitutto, che il fatto che l’imputato abbiabrandito il coltello è stato ritenuto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, dalfilmato acquisito agli atti, che rappresentava distintamente tale circostanza,confermata non soltanto dal relativo audio, ma finanche dalle stesse ammissionidell’imputato rese in sede di interrogatorio.Ne consegue che tutte le considerazioni difensive svolte con riferimento alladifficoltà per i testimoni a discarico di avvedersi della presenza del coltello devonoritenersi aspecifiche, atteso che la circostanza che ciascuno di essi afferma di nonavere vista è stata pacificamente provata e che le argomentazioni addotte dalladifesa per giustificare tale circostanza (quali la “stazza” imponente dei buttafuorio il particolare angolo visuale dei testi) hanno natura eminentemente fattuale enon sono scrutinabili in questa sede.3.2.

Sotto altro profilo, le argomentazioni spese per censurare la valutazionedell’attendibilità dei testi a discarico compiuta dalla sentenza impugnata siconfigurano, in realtà, come un chiaro sconfinamento in un ambito che appartiene,tipicamente, alle competenze del giudice di merito, che nella specie ha spiegato inmaniera pienamente congrua e logica le ragioni per cui ha ritenuto che ledichiarazioni rese da costoro non potessero essere ritenute veridiche.In particolare, quanto ai rilievi svolti con la seconda sotto-articolazione delsecondo motivo e, in particolare, all’affermazione secondo cui la sentenzaimpugnata non avrebbe risposto alle censure con cui l’atto di appello evidenziavacarenze e contraddizioni motivazionali della pronuncia di primo grado, è appena ilcaso di osservare che la Corte territoriale ha, in realtà, ben spiegato le ragioni percui i testimoni di accusa fossero credibili (mentre il ricorso non ha affatto esplicitatoquali fossero le asserite incoerenze e contraddizioni dei loro racconti, destinati ariscontrarsi reciprocamente proprio ai sensi di quell’art. 192, comma 3, cod. proc.pen. che si assume essere stato violato), nonché le ragioni per cui, invece, i testia discarico dovessero ritenersi inattendibili (essendo state le loro dichiarazionicirca l’assenza del coltello smentite finanche dalle immagini video, la cui genuinitàviene revocata in dubbio dal ricorso senza però spiegarne le ragioni, nonché dalledichiarazioni dello stesso imputato); mentre la prospettazione difensiva secondocui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riportato lesioni al volto, attestate da un referto medico,appare pienamente compatibile con l’azione delittuosa ascrittagli, ben potendodette lesioni collocarsi in un momento ad essa successivo, in particolare ove sisegua la tesi difensiva secondo cui esse non emergerebbero evidenziate dalleimmagini del video di cui si è detto.

Una evenienza, questa, che rende parimentiirrilevanti le considerazioni svolte dal dott. [OSCURATO:PERSONA], escusso all’udienza del 27maggio 2022, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato un grave disturbo posttraumatico da stress con crisi d’ansia e attacchi di panico, che il ricorso lamentanon siano state prese in considerazione dalla sentenza, ma che nulla dimostranorispetto alla condotta ascritta all’imputato.3.3.

Le considerazioni che precedono impongono di ritenere inammissibilianche le censure svolte con la quarta sotto-articolazione del secondo motivo, concui il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dellescriminanti previste dagli artt. 52 e 54 cod. pen.Con esse, infatti, si reitera la tesi della legittima difesa o dello stato dinecessità, anche putative, in cui si sarebbe trovato [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmentecostretto a difendere sé o altri dalla condotta aggressiva dei sorveglianti.

Anchetale prospettazione, infatti, si fonda su una ricostruzione alternativa dei fatti,rimasta priva di qualunque riscontro, tanto più ove si ammetta che la possibilitàdi azioni lesive ai danni dell’imputato, oggetto del procedimento “parallelo”, sicollochino in un momento differente della vicenda.Dunque, proprio la ricostruzione compiuta dalla sentenza di merito effettuaquella valutazione globale del materiale probatorio che il ricorso lamenta esserestata omessa a favore di un apprezzamento parcellizzato del compendio indiziario,il quale, all’evidenza, costituisce proprio l’approccio seguito dall’odierno ricorso.3.4.

In ultimo, quanto alle censure svolte con riferimento alla prima sotto-articolazione del secondo motivo, concernente l’asserita mancata correlazione tral’imputazione e la sentenza in conseguenza del delitto di rissa contestato al capoB), non è chiaro perché l’assoluzione dell’imputato dall’accusa di avere partecipatoa una rissa debba avere comportato una diversa descrizione del fatto attribuitogli.Come ha, in proposito, osservato la Corte territoriale, l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] reato di rissa non spiega alcun effetto in relazione al delitto di minaccia, attesoche l’esistenza di una lite tra avventori non è stata affatto esclusa in sede di merito,essendo stata pronunciata sentenza di assoluzione unicamente a causadell’impossibilità di individuare le fazioni in conflitto e di provare la partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] alla contesa.

Ne consegue che l’affermazione difensiva secondo cuil’imputato non avrebbe potuto difendersi rispetto alla minaccia attribuitagli risultamanifestamente infondata, considerato che l’accusa riguardava l’avere rivoltoespressioni minacciose ai sorveglianti accompagnandole dall’esibizione di uncoltello e, dunque, una azione del tutto distinta dalla partecipazione a una rissacon gli avventori della discoteca, non essendovi tra le due condotte alcun rapportodi necessaria implicazione.E, nella medesima prospettiva, appare irrilevante, per quanto di interesse nelpresente procedimento, anche la ricostruzione delle fasi antecedenti alle minaccerivolte dall’imputato e, in particolare, se egli fosse stato coinvolto in una rissaall’interno del locale e se fosse stato accompagnato all’esterno dagli addetti allasicurezza o insieme a un amico, come pure prospettato dalla difesa, che nella terzasotto-articolazione del secondo motivo definisce inopinatamente la partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] alla rissa in discoteca finanche come il «nucleo essenziale dellavicenda».4.

Del pari il primo motivo, con il quale la difesa lamenta la mancatarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, deve ritenersi inammissibile.Va ricordato che, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la richiestadi riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o diassunzione di nuove prove deve essere accolta dal giudice soltanto ove questiritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.

Tale disposizione,tuttavia, non viene in rilievo in caso di produzioni documentali, considerato che,nel giudizio di appello l’acquisizione di documenti non è subordinata alla necessitàdi una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento (così Sez.U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676 - 01; nella giurisprudenzasuccessiva in termini, tra le altre, Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504- 01), essendo necessario unicamente che, sulla produzione, sia assicurato ilcontraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilitàdell’atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell’art. 526, comma 1, cod. proc. pen.E, tuttavia, il diritto alla prova delle parti deve essere sottoposto alla generaleverifica di utilizzabilità del documento e di rilevanza probatoria del medesimoprevista dagli artt. 190 e 495 cod. proc. pen.

In proposito è stato, infatti,condivisibilmente affermato che il diritto alla prova riconosciuto alle parti implicala corrispondente attribuzione al giudice di merito del potere di escludere le provemanifestamente superflue e irrilevanti, il cui esercizio sfugge al sindacato dilegittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logicie giuridici (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246585 - 01).Ne consegue, da un lato, che con riferimento alle acquisizioni documentali ilricorso non ha richiamato in maniera pertinente, nel caso qui in rilievo, laviolazione dell’art. 603 cod. proc. pen.; e, dall’altro lato, che ai fini del correttoesercizio dei poteri previsti dagli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. ciò che deveessere verificato, a partire da specifiche censure contenute nei ricorsi delle parti,è la correttezza della motivazione offerta in relazione alla decisione che ha respintola richiesta di acquisizione documentale.Ebbene, nel caso in rassegna, la sentenza impugnata ha dato conto, in manieraassai puntuale, della irrilevanza delle nuove produzioni che la difesa intendevariassumere; e, tuttavia, il ricorso non è stato in grado di evidenziare specifici vizimotivazionali rispetto al rigetto della richiesta, né tantomeno la decisività delleacquisizioni sollecitate dalla difesa.In particolare, quanto all’istanza di acquisizione della sentenza del Tribunale diVercelli in data 6 febbraio 2025, la Corte territoriale l’ha ritenuta superflua inquanto non irrevocabile e, dunque, non utilizzabile nel presente giudizio se nonnei limiti, evidentemente ritenuti non significativi, della esistenza della decisionee delle vicende processuali in esse rappresentate, ma non anche ai fini dellavalutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento inquei procedimenti (per tale interpretazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen. v.

Sez.U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677 - 01).

A fronte di talemotivazione, il ricorso non ha offerto specifici argomenti giuridici, limitandosi adosservare, in maniera assai generica, l’utilità della produzione ai fini delladimostrazione della alternativa versione dei fatti prospettata dall’imputato.

E,tuttavia, deve ancora una volta ribadirsi che l’eventuale dimostrazione del fattoche i sorveglianti potessero avere procurato delle lesioni all’imputato nondimostra, per converso, né che egli non li avesse, in precedenza, minacciati, néche tale ultima condotta fosse stata agita nell’ambito di un’aggressione, la quale,come detto, ben avrebbe potuto svilupparsi in un momento successivo al tentativodi disarmare lo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, poi, al fatto che il contenuto dellasentenza sia stato trasfuso nella memoria presentata dalla difesa ex art. 121 cod.proc. pen., non pare dubitabile che tale circostanza non ha alcun rilievo sul pianoprobatorio, né essa impegnava il giudice di merito a una specifica confutazione delsuo contenuto, ove, come in questo caso, avesse rappresentato fatti oargomentazioni incompatibili con il complessivo assetto motivazionale delineatodalla sentenza.Analogamente, quanto all’istanza di acquisizione della deposizione resa da DiazDiaz nel processo “parallelo”, il Collegio di merito ha sottolineato che, senza ilconsenso delle parti, tale atto era parimenti inutilizzabile; fermo restando che egliaveva avuto modo, comunque, di esplicitare la propria versione e difendersi nelpresente procedimento, senza peraltro procedervi, essendosi sottratto all’esamedibattimentale.

Tale motivazione è stata censurata con l’argomento che, nell’altroprocedimento, le parti private fossero state assistite dal difensore; ma ciò senzache, ancora una volta, sia stata dimostrata la rilevanza del contenuto delledichiarazioni rese dall’imputato in sede di esame nell’altro procedimento.Quanto, poi, all’istanza di acquisizione di tutti gli atti del processo “parallelo”,la sentenza impugnata ha escluso la necessità dell’acquisizione, essendosi le proverilevanti formate nel presente processo, ove i testi hanno potuto essere sentiti esono state acquisite le immagini significative.

La difesa ha, tuttavia, ribadito, insede di ricorso, la rilevanza del materiale non acquisito, in particolare per quantoconcerne le fotografie estrapolate dal video prodotto dalle parti civili, le fotografiedello stato dei luoghi tratte dall’applicazione Google e gli articoli di giornale relativiad alcuni fatti di cronaca riguardanti la discoteca [OSCURATO:PERSONA].In proposito, il ricorso deduce, da un lato, che non vi sarebbe unacorrispondenza tra le fotografie acquisite e quelle di cui chiedeva la produzione;e, tuttavia, la prospettazione rimane del tutto indimostrata; e, dall’altro lato, cheesse sarebbero state necessarie per dimostrare che l’imputato, mentre venivaripreso, non aveva ferite al volto, provocategli dall’aggressione dei buttafuori,nonché, quanto alle foto dei luoghi, che egli non aveva vie di fuga e che, dunque,sarebbe stato costretto a difendersi dai sorveglianti.

Tuttavia, anche su tali puntila sentenza ha motivatamente evidenziato come tale prova non avrebbecomunque avuto rilievo al fine di dimostrare il fatto oggetto del presente giudizio,ovvero la minaccia rivolta dall’imputato ai sorveglianti e l’insussistenza, nel casodi specie, di qualunque ipotesi scriminante, anche solo putativa, secondo leconsiderazioni in precedenza già articolate.Generica, infine, l’affermazione difensiva secondo cui la sentenza impugnatasarebbe viziata per non essersi la Corte pronunciata sulla richiesta di acquisizionedei documenti allegati alla memoria del 14 marzo 2025 e di escussione dei testidella difesa, uno dei quali, [OSCURATO:PERSONA], mai audito prima.

Ciò in quanto lerelative censure non chiariscono la decisività delle acquisizioni probatorie che, inmaniera asseritamente illegittima, la Corte di appello non avrebbe intesoconsentire, essendosi il ricorso limitato alla vaga affermazione che, tramite talielementi, sarebbe stato dimostrato che l’imputato era stato colpito dai sorvegliantiper impedirgli di riprendere con il telefono il pestaggio di un giovane all’esternodel locale: circostanza affermata dai testi della difesa, che, motivatamente, sonostati ritenuti inattendibili dai Giudici di merito.Quanto, poi, alla produzione della busta paga, sollecitata dalla difesa, il ricorsonon ha spiegato per quale ragione essa fosse rilevante, tenuto conto, in relazioneal giudizio sulla personalità compiuto all’atto della concreta determinazione dellapena, che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse un soggetto che lavorava stabilmentee, quindi, socialmente integrato, non è mai stata messa in dubbio, costituendoessa un dato del tutto pacifico.

Donde la superfluità della relativa acquisizione.5.

Venendo, indi, al terzo motivo, il ricorso deduce l’inutilizzabilità delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CorradoCallegari per violazione degli artt. 64 e 210 cod. proc. pen.; nonché il vizio dimotivazione quanto alla decisione che ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità.

Edall’inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni deriverebbe, in tesi, la nullità dellasentenza in quanto la condanna dell’imputato poggerebbe su di esse.Va premesso che non può, innanzitutto, condividersi l’affermazione difensivasecondo cui l’inutilizzabilità di un dato probatorio conseguente alla sua illegittimaassunzione determini la nullità della sentenza, potendo la stessa al più incideresulla tenuta motivazionale del ragionamento probatorio.

Ne consegue che, comeritenuto in plurime pronunce, anche nel giudizio di legittimità è necessario ricorrerealla cd. prova di resistenza, valutando se, espunte le prove inutilizzabili, ladecisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti agiustificare la medesima soluzione adottata (ex plurimis Sez. 4, n. 50817 del14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 - 01).

E proprio per tale ragione è stato ritenutoinammissibile, in quanto generico, il ricorso per cassazione con cui si eccepiscal’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività (tra le tantev.

Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02).

Ciò che è avvenutonel caso di specie, essendosi il ricorso limitato a dedurre la supposta inutilizzabilità,senza però chiarire la capacità dell’eccezione proposta di disarticolare ilcomplessivo ragionamento probatorio posto alla base dell’affermazione diresponsabilità dell’imputato.Anche a voler prescindere da tale dato, comunque determinante, va osservatoche i rilievi difensivi sono in ogni caso infondati.Secondo il ricorso dalla lettura dei verbali d’udienza emergerebbe che i testisiano stati escussi in violazione degli artt. 210 e 64, comma 3, lett. c), cod. proc.pen., atteso che essi non sarebbero stati preventivamente avvertiti non soltantodel loro diritto al silenzio, ma anche che, nel momento in cui avessero deciso dirispondere, avrebbero assunto la veste processuale di testimone, con le relativeconseguenze giuridiche.In proposito, va ricordato, sempre in premessa, che ai sensi dell’art. 210 cod.proc. pen., quando si procede nei confronti di persone imputate di un reatoprobatoriamente collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), ad esse deveessere dato l’avvertimento previsto dall’art. 64, comma 3, lett. c); e ove esse nonsi avvalgano della facoltà di non rispondere, assumono l’ufficio di testimone,applicandosi al loro esame le disposizioni dettate dagli artt. 194, 195, 197-bis,497, 498, 499 e 500 cod. proc. pen.Ora, con riferimento all’avviso relativo alla facoltà di rimanere in silenzio, deverilevarsi che è lo stesso ricorrente a riconoscere che esso sia stato dato, laddovesi afferma, invero del tutto genericamente, che l’avvertimento ai testi era stato«dato in modo sommario» (v. pag. 40 del ricorso).Quanto, invece, all’omesso avviso delle conseguenze in caso di assunzionedella qualità di testimone, va osservato che l’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc.pen. non prevede quest’ultimo avviso, quanto quello, stavolta presidiato dainutilizzabilità, che, rispondendo su fatti relativi alla responsabilità di altri, ildichiarante assumerà la veste processuale di testimone.

Dunque, è infondata latesi difensiva secondo cui la causa di inutilizzabilità concerna l’eventuale omissionedell’avviso relativo alle conseguenze dell’assunzione della qualità di testimone.

Ciòche, del resto, è del tutto comprensibile ove si consideri che le conseguenzedell’assunzione della qualità di testimone sono indicate nella formula sacramentaleche, ai sensi dell’art. 497, comma 2, cod. proc. pen., il soggetto deve ripeterequando, avendo accettato di rispondere, presta la formula dell’impegnoassumendo la qualità di testimone.

Nel caso di specie, secondo quanto si leggedagli stessi verbali riprodotti nel ricorso (si veda la nota n. 30 alle pagg. 40 eseguenti del ricorso), il primo Giudice aveva ammonito i testi ai sensi dell’art. 497cod. proc. pen., sicché egli doveva avere ricordato loro, necessariamente, l’obbligodi dire la verità e le conseguenze giuridiche in caso di dichiarazioni mendaci.

Neconsegue che, anche sotto tale profilo, davvero non si ravvisa alcuna concretaviolazione delle prerogative difensive.6.

Infondato è il quarto motivo, con cui la difesa deduce il vizio di motivazionesia con riferimento alla dimostrazione dell’an del danno ritenuto risarcibile, sia inrelazione alla determinazione del quantum, in assenza dell’indicazione dei criteriper il relativo computo.Osserva il Collegio che, con riferimento all’an, i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del danno morale è ricavabileda presunzioni, consente di ritenere assolto, nella specie, il relativo onere da partedei Giudici di merito, i quali hanno ritenuto, in maniera certamente non illogica,che dalle gravi modalità di realizzazione della minaccia potesse trarsi l’esistenzadi un turbamento soggettivo in capo alle persone offese, idoneo a integrare lalesione prospettata.Quanto, poi, alla quantificazione del danno morale, essa, attesa la sua natura,non può che avvenire in via equitativa, come avvenuto nella specie, di tal che ilrelativo obbligo motivazionale deve ritenersi assolto mediante l’indicazione dei fattimateriali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione,senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell’ammontare del risarcimento(Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Pollifrone, Rv. 287154 - 01).

Ciò che nel casodi specie è avvenuto attraverso il riferimento al turbamento provocato dall’azioneoffensiva, di non modesta gravità, compiuta dall’imputato.Donde l’infondatezza della relativa censura.7.

Infondato è anche il quinto motivo, con cui il ricorso deduce violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria sanzionatoria, al mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla mancataesclusione delle aggravanti contestate.7.1.

In argomento va premesso che, nella concreta commisurazione della penaentro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, allastregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all’art. 133cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile adapprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità.Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto a osservarenell’ambito di tale apprezzamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermatoche l’applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittalerichiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art.133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa,retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso,Rv. 255153 - 01); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudicerisulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa»rispetto al regime edittale della pena, non è neppure necessaria una specificamotivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 -01).

Fermorestando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio diadeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod.pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01), ovverol’utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruoaumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere(Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01).Quanto, poi, alla valutazione sul riconoscimento o meno delle circostanzeun giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto amotivare la propria scelta nei soli limiti in cui ciò si riveli necessario per fareemergere lo scrutinio compiuto in ordine all’adeguatezza della pena in concretoinflitta rispetto alla reale gravità del reato e alla personalità dell’imputato (v., trale tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 1, n.46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591 - 01; più recentemente v.

Sez. 1, n.12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01).

In questa prospettiva, il giudice,se si determina nel senso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenutoa prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendosufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitoglicon l’indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili dellavicenda fattuale che siano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio,tenuto conto dei parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali,tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti glialtri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01; Sez. 3, n. 28535 del19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01).7.2.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta alla delineatacornice di principio, richiamando, tra gli elementi che sono stati oggetto divalutazione, tutti quelli contemplati dall’art. 133 cod. pen., nell’ambito dei quali,nell’esercizio motivato della discrezionalità attribuitale, la Corte territoriale haritenuto di valorizzare, particolarmente, la natura e le modalità dell’azione,connotate da «una certa gravità», per arrivare a una pena finale pari a 400 eurodi multa che è stata ritenuta equa, con implicita reiezione della richiesta diriconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.Quanto a queste ultime, la relativa censura è rimasta, nel corpo del ricorso,sostanzialmente inespressa, sicché la stessa deve ritenersi inammissibile in quantodel tutto generica.8.

Manifestamente infondato è, infine, il sesto motivo, con cui il ricorso hachiesto l’applicazione dell’art. 612 cod. proc. pen., con sospensione dell’efficaciaesecutiva della condanna al pagamento della somma liquidata alle parti civili dallaCorte di appello a titolo di risarcimento del danno.

Ciò per l’assorbente rilievo chedall’odierno rigetto consegue il definitivo accertamento della fondatezza dellapretesa risarcitoria, sicché, a fronte della definitività della relativa statuizione, nonpuò accedersi alla richiesta di paralizzarne l’efficacia esecutiva, tenuto conto chel’art. 612 cod. proc. pen. consente la sospensione dell’esecuzione della condannacivile unicamente in pendenza del ricorso.9.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Quanto alle spese delle parti civili, esse non vanno liquidate, avendo le difesedepositato conclusioni scritte ma non essendo esse comparse all’odierna pubblicaudienza.

Infatti, deve farsi applicazione del principio di diritto affermato dalleSezioni unite di questa Corte secondo il quale «nel giudizio di cassazione contrattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle speseprocessuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione inpubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna medianteil deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese» (Sez.

U,n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla sulle spese di parte civile.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1979avverso la sentenza del 19/06/2025 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NICOLALETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito, per l’imputato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso;lette le memorie presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali, nell’interesse, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto il rigetto del ricorso;lette le memorie presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale,nell’interesse dell’imputato, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] condannato, con il beneficio della non menzione, alla pena di 600 euro di multain quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti allacontestata aggravante, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, previstidall’art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dall’abitazione, senzagiustificato motivo, un coltello “tipo sardo” della lunghezza di 18 cm., di cui 7 cm.di lama (capo A) e dagli artt. 612, secondo comma, 339 cod. pen., poiché,brandendo il suddetto coltello e pronunciando frasi del tipo «non avvicinatevi o viammazzo», minacciava di un danno ingiusto gli addetti alla sicurezza delladiscoteca [OSCURATO:PERSONA] (capo C); fatti avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] il 23 giugno 2019. Con lostesso provvedimento egli fu, invece, assolto dal delitto di cui all’art. 588 cod. pen.contestato al capo B), relativo alla partecipazione a una rissa presso la suddettadiscoteca insieme a cinque persone rimaste non identificate, nel corso della quale,secondo la contestazione, egli avrebbe estratto un coltello con cui aveva tentatodi colpire i rivali, riportando egli stesso delle lesioni con una prognosi di 7 giorni.2. Con sentenza in data 19 giugno 2025, la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittogli al capo A), essendoormai estinto per prescrizione, per l’effetto rideterminando la pena, in relazione alresiduo reato di cui al capo C), in 400 euro di multa, con conferma, nel resto, delleprecedenti statuizioni.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendosei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degliartt. 234, 236 e 238 cod. proc. pen., nonché la mancanza (ovvero apparenza),contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione di rigetto dell’istanza dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, nonché la mancata assunzione diprove decisive. Il diritto di difesa dell’imputato sarebbe stato violato in quanto lamancata acquisizione degli atti e della sentenza pronunciata nel procedimento“parallelo”, ove le parti civili sarebbero state riconosciute responsabili di lesioni aidanni di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe consentito di confutare la ricostruzione compiuta dallasentenza di primo grado. Inoltre, si censura che la Corte non si sia pronunciatasulle richieste di acquisizione dei documenti allegati alla memoria del 14 marzo2025 e di escussione dei testi della difesa, uno dei quali, [OSCURATO:PERSONA], maiaudito prima. Ove tali elementi probatori fossero stati acquisiti sarebbe statodimostrato che l’imputato non aveva minacciato i buttafuori e che era stato colpitoda costoro per impedirgli di riprendere, con il telefono, il pestaggio da essicompiuto ai danni di un giovane che si trovava all’esterno del locale, comeconfermato dai testi della difesa, che avrebbero svelato le false accuse deisorveglianti, che avrebbero inteso sottrarsi alla condanna nell’altro procedimento.Al riguardo, l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui i testi a discariconon sarebbero credibili in quanto smentiti nel riferire che l’imputato non eraarmato, non terrebbe conto del fatto che essi avevano una pessima visuale, dovutaalla prestanza fisica dei buttafuori, frappostisi tra gli stessi testi e l’imputato. Inogni caso, la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le prove richiestefossero superflue.Quanto alla mancata acquisizione della sentenza dell’altro procedimento,sarebbe stato violato l’art. 234 cod. proc. pen., che consente di procedervi perdimostrare l’adozione del provvedimento, ma non per provare i fatti che ne sonooggetto. In ogni caso la difesa ne avrebbe recepito il contenuto, trascritto in unapropria memoria presentata ex art. 121 cod. proc. pen. Alla sentenza in parola laCorte territoriale avrebbe fatto contraddittoriamente riferimento per evidenziareche i due procedimenti si trovavano in gradi diversi e non potevano essere riuniti.Quanto alla mancata acquisizione dell’esame reso dall’imputato nell’altroprocedimento, esso sarebbe avvenuto con la partecipazione del difensore di AdrianGheorghe [OSCURATO:PERSONA] (imputato nell’altro procedimento), sicché errerebbe la sentenzanel ritenere che non vi fosse il consenso delle parti all’acquisizione. In ogni caso,il relativo verbale avrebbe dovuto essere acquisito in quanto ad esso l’imputatoaveva fatto rinvio, affermando di richiamarsi a quanto dichiarato in quella sede.In relazione alle foto di cui si chiedeva l’acquisizione, esse non sarebbero maistate acquisite nel presente procedimento, sicché la Corte, nel ritenerle già entratea far parte del fascicolo, sarebbe incorsa in un travisamento della prova; ed essesarebbero state indispensabili per provare che l’imputato, mentre veniva ripreso,non aveva ferite al volto, provocategli solo a seguito dell’aggressione deibuttafuori. In ogni caso, ad esse la Corte farebbe contraddittoriamente ricorso,richiamando «le fotografie estrapolate in atti». Quanto alle foto dei luoghi, essesarebbero state indispensabili per dimostrare che l’imputato non aveva vie di fugae che, dunque, era stato costretto a difendersi dai buttafuori, essendo statoabbandonato dagli amici. La busta paga, infine, in quanto atto provenientedall’imputato, avrebbe dovuto essere acquisita, trattandosi di documento rilevantequantomeno ai fini del trattamento sanzionatorio.3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129,191, 192, 530, 546 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova, nonché lanullità della sentenza per violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbioe per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., censurandosi anche lamancata applicazione delle scriminanti della legittima difesa o dello stato dinecessità, della legittima difesa putativa o dell’eccesso colposo in taluna di esse.Tale motivo è stato variamente sottoarticolato.3.2.1. Con una prima sotto-articolazione si deduce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc. pen. per la mancata correlazione tra l’imputazione e la sentenza, nonché laillogicità e contraddittorietà della motivazione. L’assoluzione per il delitto di rissadi cui al capo B) perché il fatto non sussiste avrebbe avuto ripercussioni circa lasussistenza del reato di cui al capo C), posto che, non essendo stata raggiunta laprova che l’imputato avesse partecipato a una rissa all’interno del locale edessendo stato egli condannato per una aggressione al di fuori della discoteca, lacontestazione sarebbe stata cambiata radicalmente, con una definizione diversadel fatto attribuito all’imputato, non ricompreso nel capo di imputazione, conconseguente violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza,non avendo [OSCURATO:PERSONA] avuto la possibilità di difendersi rispetto al fatto diverso, inrelazione al quale non sarebbero state dimostrate l’origine, la causa e lasussistenza stessa delle minacce.3.2.2. Con una seconda sotto-articolazione, il ricorso censura, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’apparenza, illogicità e contraddittorietàdella motivazione nonché il travisamento della prova in relazione alla minaccia.La sentenza impugnata farebbe un rinvio generale a quella di primo gradosenza però offrire una valida motivazione sul richiamo per relationem, essendostata la prima decisione oggetto di specifiche censure che ne evidenziavanocarenze e contraddizioni motivazionali, in specie sul versante del giudizio dicredibilità delle parti civili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dei due testi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],imputati di reato connesso) e della ingiustificata svalutazione probatoria del video,delle foto delle lesioni, del referto medico relativo all’aggressione subita da DiazDiaz e delle dichiarazioni di 4 testimoni neutri (Rega, Cammarelle, [OSCURATO:PERSONA],Trapasso); ed essendo stata resa nell’ambito di un apprezzamento parcellizzatodelle emergenze processuali, in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. quanto allaricostruzione storica del fatto e dell’antefatto, presupposto della minaccia. E ciòanche in relazione alla mancata spiegazione della presenza di gravi lesioni sul voltodell’imputato, non risultanti dal video relativo all’ultima fase della vicenda, adimostrazione che egli non era stato coinvolto in una colluttazione iniziataall’interno del locale e proseguita all’esterno, come la sentenza impugnataassumerebbe acriticamente, incorrendo in un travisamento delle prove. Infatti,l’intero compendio probatorio (dichiarazioni dei colleghi di lavoro, video, foto dellelesioni di [OSCURATO:PERSONA], referto medico dell’imputato) smentirebbe: che egli fosse statoaccompagnato fuori dal locale dagli addetti alla sicurezza (come erroneamenteriferito da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), essendo egli uscito dalla discoteca insieme aRega; che egli avesse litigato con qualcuno all’uscita della discoteca e che avesseusato il coltello contro altre persone (come erroneamente riferito da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); che avesse riportato delle lesioni prima dell’arrivo dei buttafuori oche fosse sotto l’effetto di sostanze alcoliche, come sostenuto dai testi Magnano eLuisi e smentito dalla documentazione medica prodotta dalla difesa. Da talecompendio, invece, sarebbe pacificamente emerso che i buttafuori avevanocostretto alla fuga gli amici di [OSCURATO:PERSONA], i quali, dunque, non avrebbero potutonotare la presenza del coltello brandito dall’imputato, circondato dai vigilanti cheimpedivano ogni visuale. Né i Giudici avrebbero spiegato perché sia stata dataimportanza alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che intervennero solo nella fasefinale dei fatti e non sentirono l’imputato pronunciare le frasi minacciose, udendosolo il suo invito a «non avvicinarsi». Dunque, la sentenza avrebbe errato nelcompiere un mero elenco delle prove, senza valutare il singolo elemento in unaprospettiva globale e unitaria; nonché nello scartare le prove che ne mettevano incrisi la ricostruzione complessiva, non avendo i Giudici di merito spiegato perchéalcuni testi fossero più credibili di altri, né come siano state superate lecontraddizioni nelle dichiarazioni delle persone offese, emerse soprattutto dopol’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rissa e la condanna delle parti offese e diun teste dell’accusa nel procedimento parallelo in cui [OSCURATO:PERSONA] è parte offesa.Né, ancora, le sentenze avrebbero valutato la genuinità del filmato prodottodalle parti offese all’udienza dell’8 aprile 2022, 3 anni dopo i fatti, il quale in ognicaso smentirebbe l’affermazione dei Giudici di merito secondo cui vi era stata unacolluttazione tra l’imputato e i buttafuori finalizzata a disarmare il primo, dato cheil video riprenderebbe il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva disarmato subito dopol’uso dello spray urticante e che anche le persone offese escluderebbero unacolluttazione successiva a quel momento.3.2.3. Con una terza sotto-articolazione, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 530 cod.proc. pen., nonché la motivazione omessa o comunque apparente, illogica econtraddittoria e il travisamento della prova in relazione alla valutazione diprimo grado. L’unico vaglio operato dai Giudici di merito avrebbe riguardato ledichiarazioni dei testi a discarico su un particolare irrilevante, omettendo disvolgere una valutazione delle deposizioni delle persone offese e dei testi a carico,in specie in raffronto alle dichiarazioni di testi “neutri”, al video, alle foto dellelesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA] e al referto medico relativo alle cure prestateall’imputato dopo l’aggressione dei buttafuori. Né sarebbe sufficiente evidenziareche il teste non sia credibile su un aspetto non decisivo della ricostruzione, comela presenza del coltello, quando sia riscontrato sul nucleo essenziale della vicenda,da cui emergerebbe che l’imputato non era stato aggredito da nessun avventoredel locale prima dell’intervento dei vigilanti. Inoltre, il giudizio di inattendibilità deitesti della difesa verrebbe giustificato con il fatto che nel filmato si sentissero dellevoci che chiamavano per nome l’imputato, esortandolo a posare il coltello e a«lasciare perdere», e che esse fossero riferibili ai testi, amici di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò peròcontrasterebbe con quanto riportato nella sentenza di primo grado, ovvero che lefrasi minacciose potessero non essere state udite dagli amici dell’imputato, vistoche questi si trovavano ad una certa distanza e visto il parapiglia e il vociare. Inogni caso, il Giudice di merito darebbe per scontato che le persone che gridavanoil nome dell’imputato fossero i testi, senza che le voci dei soggetti siano stateidentificate. Inoltre, gli amici di [OSCURATO:PERSONA] lo inviterebbero solo a desistere e nonanche a lasciare il coltello. Essendo i testi a una certa distanza sarebbe verosimileche possano non essersi accorti della presenza dell’arma. Inoltre, dal filmato nonsi sentirebbe l’imputato minacciare di morte di vigilanti.Se la Corte di appello avesse accolto la richiesta ex art. 603 cod. proc. pen.avanzata dalla difesa, sarebbe emerso che i buttafuori avevano minacciato anchei colleghi del ricorrente, intimando loro di allontanarsi e che la “stazza” dei vigilantiera tale da impedire ai testi di vedere le mani dell’imputato.Quand’anche gli amici avessero detto all’imputato «di smetterla», dalla loroposizione defilata avrebbero potuto non essere in grado di vedere se l’imputatoavesse in mano qualcosa, sia perché [OSCURATO:PERSONA] era «circondato dai buttafuori», siaperché il coltello era occultato dalla mano, visto che veniva tenuto con la lamarivolta verso il basso.Inoltre, le criticità del racconto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonsarebbero mai state prese in considerazione, nonostante le forti divergenze con lealtre evidenze processuali, come in particolare il video; e nonostante la cautelache avrebbe dovuto ispirare i Giudici di merito essendo essi interessati allacondanna di [OSCURATO:PERSONA] in quanto imputati nel procedimento in cui egli è parteoffesa per i medesimi fatti ed essendo tutti dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbepotuto incorrere nella chiusura amministrativa del locale. Fermo restando che itesti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunti nella fase finale della vicenda, non avrebberosentito [OSCURATO:PERSONA] proferire le parole minacciose. Peraltro, il fatto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCallegari fossero imputati di reato connesso avrebbe dovuto condurre il Giudice dimerito a valutare le loro dichiarazioni con particolare cautela. In ogni caso, lanecessità di applicare ad esse la regola della corroboration prevista dell’art. 192,comma 3, cod. proc. pen., avrebbe imposto di escluderne la valenza probatoria,essendo state le testimonianze smentite dalle altre emergenze processuali.3.2.4. Con la quarta sotto-articolazione, il ricorso prospetta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la illogicità e contraddittorietàdella motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delittodi minaccia e delle scriminanti previste dagli artt. 52, 54, 59 cod. pen.Infatti, visto che l’intero quadro probatorio smentiva che i buttafuori fosserointervenuti a sedare una precedente colluttazione dell’imputato fuori dal locale, laCorte nulla avrebbe detto in relazione all’esistenza del reato di minaccia, nétantomeno sulle ragioni della presenza del coltello in mano al ricorrente. In realtà,dall’istruttoria sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva visto uno sconosciutoaggredito dai buttafuori e aveva deciso di filmare la scena, suscitando la reazionedi costoro, di tal che l’imputato avrebbe, in realtà, cercato solo di difendersi dalleloro minacce e dall’atteggiamento aggressivo degli stessi, come dimostrato dalvideo, il cui contenuto sarebbe oggetto di travisamento, dato che dimostrerebbeche l’imputato indietreggiava e che, all’indirizzo dei buttafuori, ripeteva «di nontoccarlo», tenendo in mano il coltello solo per difendersi, tanto è vero che lo tenevaverso il basso, senza puntarlo contro di loro. Sul punto, quanto al fatto che DiazDiaz non sia scappato, tale circostanza sarebbe frutto di una valutazione personaledei Giudici, posto che ignorerebbe lo stato dei luoghi, essendo la discoteca inaperta campagna e non avendo la zona in cui l’imputato era stato costretto adandare alcuna via di fuga ed essendo egli rimasto solo, atteso che gli amici eranostati fatti allontanare dai buttafuori. Sotto altro profilo, il Giudice di merito avrebbeomesso di considerare la mancanza della prova del male ingiusto prospettato,messa in crisi anche dall’assoluzione dell’imputato per il delitto di rissa, chedimostrerebbe che, prima dell’intervento dei vigilanti, [OSCURATO:PERSONA] non era statocoinvolto in una rissa o pestaggio, trattandosi della condotta presupposta cheavrebbe giustificato il suo comportamento minaccioso.Dunque, l’imputato avrebbe estratto il coltello solo per contenere l’aggressionedei vigilanti, sicché egli non avrebbe avuto l’intenzione di minacciare nessuno,volendo solo difendersi da un male ingiusto alla propria persona. Pertanto,mancherebbe anche la dimostrazione dell’ingiustizia del danno, posto che lareazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata puramente difensiva. Lo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA], escussoall’udienza del 27 maggio 2022, avrebbe dato atto della presenza di un «gravedisturbo post traumatico da stress con crisi d’ansia e attacchi di panico», senzache tale aspetto sia stato preso in considerazione nella sentenza, affetta da vuotomotivazionale su un aspetto decisivo.[OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe brandito il coltello per legittima difesa, reale o putativa,come ammesso dal Giudice di primo grado, secondo cui l’imputato avrebbericevuto un pugno alla tempia da un cliente del locale e avrebbe estratto il coltelloper difendersi. E il suo successivo utilizzo verso i vigilanti sarebbe statodeterminato dalla necessità di difendersi ulteriormente, dato che essi avevanopicchiato, poco prima, un altro cliente e che, dopo avere disarmato l’imputato, loavevano colpito, provocandogli delle lesioni. Quindi, in ogni caso l’imputatoavrebbe agito con la convinzione di doversi difendere, tanto più che gli stessibuttafuori erano armati, avendo in dotazione lo spray urticante. Peraltro, egli nonavrebbe mai puntato il coltello verso gli agenti della sicurezza, ma sarebbeindietreggiato di fronte al loro avanzare, con il tipico atteggiamento di chi sidifende. Il silenzio serbato, sul punto, dalla sentenza, integrerebbe il difetto dimotivazione.Anche rispetto all’applicazione dello stato di necessità, l’imputato non avrebbeavuto altra scelta, non avendo egli creato la situazione di pericolo, visto che, conle proprie riprese video aveva solo cercato di aiutare il ragazzo picchiato daibuttafuori, ma avendo, quindi, agito per l’insuperabile stato di costrizione, dinnanzialla minaccia di un male imminente e ingiusto, non altrimenti evitabile.In ogni caso sarebbe stata configurabile la legittima difesa putativa, tenutoconto delle condizioni in cui si era trovato l’imputato, rincorso, accerchiato eminacciato e poi picchiato; o quantomeno l’eccesso colposo, ritenendo che ilsoggetto, nel difendersi, abbia colposamente ecceduto i limiti previsti dallalegittima difesa. Il silenzio, sul punto, dei Giudici di merito integrerebbe i vizidedotti anche sotto il profilo della violazione del principio del ragionevole dubbio.3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.64 e 210 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni reseda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui iGiudici di merito avrebbero respinto l’eccezione di inutilizzabilità.Secondo la Corte di appello di Torino i dichiaranti, imputati di reato connesso,avrebbero ricevuto avviso rituale dal primo Giudice, laddove dalla lettura deiverbali d’udienza emergerebbe una situazione completamente differente, ovveroche essi siano stati escussi in violazione degli artt. 210 e 64, comma 3, lett. c),cod. proc. pen., senza essere preventivamente avvertiti non solo del loro diritto alsilenzio, ma anche che, nel momento in cui avessero deciso di rispondere,avrebbero assunto la veste di testimone, con le relative conseguenze; unammonimento che, nella specie, sarebbe stato mancante. Pertanto, la sentenzasarebbe affetta da nullità, atteso che la condanna dell’imputato poggerebbe su talidichiarazioni inutilizzabili.3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la mancanza o apparenza della motivazione in relazione allarichiesta di esclusione o di riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento,non essendo stata offerta una valida giustificazione dell’esistenza di un dannomorale in capo alle persone offese, che secondo la giurisprudenza di legittimitàdovrebbe essere dimostrato, anche attraverso presunzioni semplici. Al contrario,la Corte di appello non avrebbe indicato se e quali sofferenze avessero patitoAmbrogione e [OSCURATO:PERSONA] e se e quale timore costoro avessero avuto, visto che eranoriusciti a disarmare abilmente l’imputato e lo avevano aggredito in modo violento.Per quanto, poi, riguarda il quantum del danno morale, la motivazione non avrebbeindicato i criteri adottati per quantificarlo, non essendo stato detto alcunché sullesofferenze patite dagli offesi, sulla loro entità, sul turbamento subìto, sulla gravitàdel reato, anche considerato che la minaccia è un reato di pericolo e consideratoche la “stazza” e le capacità delle persone offese avrebbero consentito loro didifendersi da un soggetto «piccolo e magro».3.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133cod. pen. in relazione all’art. 27 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione delle aggravanticontestate. Nonostante le censure svolte con i motivi di appello, la Corte torinesesi sarebbe limitata, con riferimento alla entità della pena e al mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, a ungenerico rimando ai criteri dettati dall’art. 133 cod. pen., senza adempiere aldovere motivazionale incombente sul giudice di merito, essendo stato omessoqualunque riferimento alla personalità dell’imputato, al tempo trascorso dai fatti,alla reciprocità delle condotte illecite, alla sussistenza di possibili cause digiustificazione, alla regolare vita del ricorrente. E nulla sarebbe stato detto quantoall’aggravante contestata, pur non essendo la sua applicazione automatica.3.6. Con il sesto motivo, il ricorso formula richiesta di applicazione dell’art. 612cod. proc. pen., con sospensione dell’efficacia esecutiva della condanna alpagamento della somma liquidata alle parti offese dalla Corte di appello a titolo dirisarcimento del danno, posto che, ove applicata, essa recherebbe un grave eirreparabile pregiudizio all’imputato e tenuto conto: della provvisionale giàriconosciutagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento parallelo, per le lesionisubite dall’aggressione dei vigilanti; dell’irreperibilità della parte offesa [OSCURATO:PERSONA], alquale nel procedimento parallelo è stato impossibile notificare l’atto di costituzionedi parte civile, sicché sarebbe impossibile per l’imputato recuperare quantoanticipato in caso di un ribaltamento nel merito; dell’entità della somma liquidatain sentenza, superiore al danno patito dalle parti offese, in ragione delle non buonecondizioni economiche di [OSCURATO:PERSONA], alla luce della busta paga prodotta, dello statodi famiglia, essendo padre di due figlie, della situazione debitoria del medesimo.4. In data 23 dicembre 2025 il Procuratore generale presso questa Corte hatrasmesso una memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.5. In data 29 dicembre 2025 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoriacontenente motivi nuovi, con la quale, anche in replica alle conclusioni delProcuratore generale, ha dedotto, in estrema sintesi, il difetto strutturaledell’impostazione della sentenza, la motivazione apparente fornita dal Giudice disecondo grado nell’esaminare le questioni dedotte dalla difesa, la violazione delprincipio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.6. In data 29 dicembre 2025 gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, perGheorghe [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto pervenire dellememorie difensive, con allegate note spese, contenenti conclusioni scritte, con cuihanno chiesto la conferma della sentenza impugnata.7. In data 10 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria direplica alle conclusioni delle parti civili, con la quale ha ribadito, in sintesi, comela sentenza sia incorsa in un travisamento della prova che ha portato alla redazionedi una motivazione illogica e contraddittoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Preliminarmente, per una migliore comprensione della vicenda e del tenoredelle censure difensive, appare opportuno premettere un breve riassunto dellaricostruzione fattuale operata in sede di merito.Da essa è emerso che la sera dei fatti oggetto del presente procedimento,all’interno della discoteca [OSCURATO:PERSONA], sita in [OSCURATO:PERSONA], vi era stata una lite traalcuni avventori, i quali erano stati allontanati dal locale grazie all’intervento delpersonale addetto alla sorveglianza.Il litigio era però ripreso all’esterno, in uno spiazzo antistante alla discoteca,ove [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a filmare quanto avveniva; e, per tale motivo, avevaricevuto un pugno da uno dei presenti. A quel punto, l’imputato aveva estratto uncoltello, usandolo contro colui che lo aveva colpito e tagliandogli la camicia, senzacomunque ferirlo; e tenendo, poi, la lama del coltello abbassata verso di sé.Indi, erano intervenuti alcuni dei sorveglianti del locale ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, a quel punto, [OSCURATO:PERSONA] li avevaminacciati, rivolgendo ad essi e al titolare del locale, [OSCURATO:PERSONA], nelfrattempo sopraggiunto, la frase «non vi avvicinate sennò vi ammazzo».I sorveglianti avevano, quindi, disarmato [OSCURATO:PERSONA], anche grazie all’uso di unospray al peperoncino, e avevano trattenuto il coltello, consegnandolo alle Forze dipolizia successivamente intervenute.La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse impugnato l’arma è stata ritenuta provata,oltre che dalle dichiarazioni dei testi, da un filmato girato da una delle personepresenti, dal cui audio era stato possibile sentire l’invito rivoltogli da taluno ariporre l’arma che brandiva; nonché dalle ammissioni rese in sede di interrogatoriodallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale si è, invece, sottratto all’esame dibattimentale.3. Tanto osservato in estrema sintesi, occorre muovere, per ragioni di comoditàespositiva e di pregiudizialità logica delle questioni poste, dal secondo motivo, concui il ricorso articola plurime censure in ordine alla ricostruzione fattuale accolta insede di merito, ipotizzando una serie di illogicità manifeste nel ragionamentoprobatorio, che scaturirebbero anche dal travisamento delle prove acquisite e dallaomessa valutazione di altre (tema, quest’ultimo, che si incrocia con le doglianzesvolte con il primo motivo, che riguardano la mancata acquisizione di proveindicate dalla difesa dell’imputato in sede di richiesta di rinnovazione dell’istruzionedibattimentale).Tali censure sono, nel complesso, aspecifiche, fattuali, ovvero rivalutative delcompendio probatorio e, in ogni caso, manifestamente infondate.3.1. Va premesso che il presente motivo (e, come si vedrà più avanti, anche ilprimo), si fondano su una tecnica argomentativa che, all’evidenza, si colloca al difuori del perimetro del giudizio di legittimità. Infatti, il ricorso ricostruisce, in partesignificato probatorio attribuito a elementi fattuali mai entrati nel compendioindiziario, una versione alternativa dei fatti, valorizzando il dato che l’imputato siastato colpito dai buttafuori, secondo quanto sarebbe stato riconosciuto dallasentenza del procedimento “parallelo”. In altri termini, muovendo dalla asseritaaggressione portata dai sorveglianti per impedire a [OSCURATO:PERSONA] di riprenderli mentreessi colpivano uno dei litiganti, il ricorso costruisce le proprie censure ipotizzandouna legittima difesa dell’imputato, che i testi a discarico, i video e le foto avrebberoconfermato e alla quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato costretto dal fatto di non avere adisposizione alcuna via di fuga.Tuttavia, anche a prescindere dall’inammissibilità di una modalità diarticolazione delle doglianze evidentemente elusiva di un reale confronto con lamotivazione della sentenza impugnata, i singoli passaggi con cui il ricorso cadenzale proprie doglianze sono, comunque, infondati, essendosi sostanzialmente alcospetto di censure reiterative, le quali, già formulate con l’atto di appello, hannotrovato una risposta congrua e logica da parte della Corte territoriale e che,cionondimeno, vengono in questa sede riproposte.In proposito, va segnalato, innanzitutto, che il fatto che l’imputato abbiabrandito il coltello è stato ritenuto provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, dalfilmato acquisito agli atti, che rappresentava distintamente tale circostanza,confermata non soltanto dal relativo audio, ma finanche dalle stesse ammissionidell’imputato rese in sede di interrogatorio.Ne consegue che tutte le considerazioni difensive svolte con riferimento alladifficoltà per i testimoni a discarico di avvedersi della presenza del coltello devonoritenersi aspecifiche, atteso che la circostanza che ciascuno di essi afferma di nonavere vista è stata pacificamente provata e che le argomentazioni addotte dalladifesa per giustificare tale circostanza (quali la “stazza” imponente dei buttafuorio il particolare angolo visuale dei testi) hanno natura eminentemente fattuale enon sono scrutinabili in questa sede.3.2. Sotto altro profilo, le argomentazioni spese per censurare la valutazionedell’attendibilità dei testi a discarico compiuta dalla sentenza impugnata siconfigurano, in realtà, come un chiaro sconfinamento in un ambito che appartiene,tipicamente, alle competenze del giudice di merito, che nella specie ha spiegato inmaniera pienamente congrua e logica le ragioni per cui ha ritenuto che ledichiarazioni rese da costoro non potessero essere ritenute veridiche.In particolare, quanto ai rilievi svolti con la seconda sotto-articolazione delsecondo motivo e, in particolare, all’affermazione secondo cui la sentenzaimpugnata non avrebbe risposto alle censure con cui l’atto di appello evidenziavacarenze e contraddizioni motivazionali della pronuncia di primo grado, è appena ilcaso di osservare che la Corte territoriale ha, in realtà, ben spiegato le ragioni percui i testimoni di accusa fossero credibili (mentre il ricorso non ha affatto esplicitatoquali fossero le asserite incoerenze e contraddizioni dei loro racconti, destinati ariscontrarsi reciprocamente proprio ai sensi di quell’art. 192, comma 3, cod. proc.pen. che si assume essere stato violato), nonché le ragioni per cui, invece, i testia discarico dovessero ritenersi inattendibili (essendo state le loro dichiarazionicirca l’assenza del coltello smentite finanche dalle immagini video, la cui genuinitàviene revocata in dubbio dal ricorso senza però spiegarne le ragioni, nonché dalledichiarazioni dello stesso imputato); mentre la prospettazione difensiva secondocui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riportato lesioni al volto, attestate da un referto medico,appare pienamente compatibile con l’azione delittuosa ascrittagli, ben potendodette lesioni collocarsi in un momento ad essa successivo, in particolare ove sisegua la tesi difensiva secondo cui esse non emergerebbero evidenziate dalleimmagini del video di cui si è detto. Una evenienza, questa, che rende parimentiirrilevanti le considerazioni svolte dal dott. [OSCURATO:PERSONA], escusso all’udienza del 27maggio 2022, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato un grave disturbo posttraumatico da stress con crisi d’ansia e attacchi di panico, che il ricorso lamentanon siano state prese in considerazione dalla sentenza, ma che nulla dimostranorispetto alla condotta ascritta all’imputato.3.3. Le considerazioni che precedono impongono di ritenere inammissibilianche le censure svolte con la quarta sotto-articolazione del secondo motivo, concui il ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dellescriminanti previste dagli artt. 52 e 54 cod. pen.Con esse, infatti, si reitera la tesi della legittima difesa o dello stato dinecessità, anche putative, in cui si sarebbe trovato [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmentecostretto a difendere sé o altri dalla condotta aggressiva dei sorveglianti. Anchetale prospettazione, infatti, si fonda su una ricostruzione alternativa dei fatti,rimasta priva di qualunque riscontro, tanto più ove si ammetta che la possibilitàdi azioni lesive ai danni dell’imputato, oggetto del procedimento “parallelo”, sicollochino in un momento differente della vicenda.Dunque, proprio la ricostruzione compiuta dalla sentenza di merito effettuaquella valutazione globale del materiale probatorio che il ricorso lamenta esserestata omessa a favore di un apprezzamento parcellizzato del compendio indiziario,il quale, all’evidenza, costituisce proprio l’approccio seguito dall’odierno ricorso.3.4. In ultimo, quanto alle censure svolte con riferimento alla prima sotto-articolazione del secondo motivo, concernente l’asserita mancata correlazione tral’imputazione e la sentenza in conseguenza del delitto di rissa contestato al capoB), non è chiaro perché l’assoluzione dell’imputato dall’accusa di avere partecipatoa una rissa debba avere comportato una diversa descrizione del fatto attribuitogli.Come ha, in proposito, osservato la Corte territoriale, l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] reato di rissa non spiega alcun effetto in relazione al delitto di minaccia, attesoche l’esistenza di una lite tra avventori non è stata affatto esclusa in sede di merito,essendo stata pronunciata sentenza di assoluzione unicamente a causadell’impossibilità di individuare le fazioni in conflitto e di provare la partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] alla contesa. Ne consegue che l’affermazione difensiva secondo cuil’imputato non avrebbe potuto difendersi rispetto alla minaccia attribuitagli risultamanifestamente infondata, considerato che l’accusa riguardava l’avere rivoltoespressioni minacciose ai sorveglianti accompagnandole dall’esibizione di uncoltello e, dunque, una azione del tutto distinta dalla partecipazione a una rissacon gli avventori della discoteca, non essendovi tra le due condotte alcun rapportodi necessaria implicazione.E, nella medesima prospettiva, appare irrilevante, per quanto di interesse nelpresente procedimento, anche la ricostruzione delle fasi antecedenti alle minaccerivolte dall’imputato e, in particolare, se egli fosse stato coinvolto in una rissaall’interno del locale e se fosse stato accompagnato all’esterno dagli addetti allasicurezza o insieme a un amico, come pure prospettato dalla difesa, che nella terzasotto-articolazione del secondo motivo definisce inopinatamente la partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] alla rissa in discoteca finanche come il «nucleo essenziale dellavicenda».4. Del pari il primo motivo, con il quale la difesa lamenta la mancatarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, deve ritenersi inammissibile.Va ricordato che, ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la richiestadi riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o diassunzione di nuove prove deve essere accolta dal giudice soltanto ove questiritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Tale disposizione,tuttavia, non viene in rilievo in caso di produzioni documentali, considerato che,nel giudizio di appello l’acquisizione di documenti non è subordinata alla necessitàdi una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento (così Sez.U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676 - 01; nella giurisprudenzasuccessiva in termini, tra le altre, Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504- 01), essendo necessario unicamente che, sulla produzione, sia assicurato ilcontraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilitàdell’atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell’art. 526, comma 1, cod. proc. pen.E, tuttavia, il diritto alla prova delle parti deve essere sottoposto alla generaleverifica di utilizzabilità del documento e di rilevanza probatoria del medesimoprevista dagli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. In proposito è stato, infatti,condivisibilmente affermato che il diritto alla prova riconosciuto alle parti implicala corrispondente attribuzione al giudice di merito del potere di escludere le provemanifestamente superflue e irrilevanti, il cui esercizio sfugge al sindacato dilegittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logicie giuridici (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246585 - 01).Ne consegue, da un lato, che con riferimento alle acquisizioni documentali ilricorso non ha richiamato in maniera pertinente, nel caso qui in rilievo, laviolazione dell’art. 603 cod. proc. pen.; e, dall’altro lato, che ai fini del correttoesercizio dei poteri previsti dagli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. ciò che deveessere verificato, a partire da specifiche censure contenute nei ricorsi delle parti,è la correttezza della motivazione offerta in relazione alla decisione che ha respintola richiesta di acquisizione documentale.Ebbene, nel caso in rassegna, la sentenza impugnata ha dato conto, in manieraassai puntuale, della irrilevanza delle nuove produzioni che la difesa intendevariassumere; e, tuttavia, il ricorso non è stato in grado di evidenziare specifici vizimotivazionali rispetto al rigetto della richiesta, né tantomeno la decisività delleacquisizioni sollecitate dalla difesa.In particolare, quanto all’istanza di acquisizione della sentenza del Tribunale diVercelli in data 6 febbraio 2025, la Corte territoriale l’ha ritenuta superflua inquanto non irrevocabile e, dunque, non utilizzabile nel presente giudizio se nonnei limiti, evidentemente ritenuti non significativi, della esistenza della decisionee delle vicende processuali in esse rappresentate, ma non anche ai fini dellavalutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento inquei procedimenti (per tale interpretazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen. v. Sez.U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677 - 01). A fronte di talemotivazione, il ricorso non ha offerto specifici argomenti giuridici, limitandosi adosservare, in maniera assai generica, l’utilità della produzione ai fini delladimostrazione della alternativa versione dei fatti prospettata dall’imputato. E,tuttavia, deve ancora una volta ribadirsi che l’eventuale dimostrazione del fattoche i sorveglianti potessero avere procurato delle lesioni all’imputato nondimostra, per converso, né che egli non li avesse, in precedenza, minacciati, néche tale ultima condotta fosse stata agita nell’ambito di un’aggressione, la quale,come detto, ben avrebbe potuto svilupparsi in un momento successivo al tentativodi disarmare lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, poi, al fatto che il contenuto dellasentenza sia stato trasfuso nella memoria presentata dalla difesa ex art. 121 cod.proc. pen., non pare dubitabile che tale circostanza non ha alcun rilievo sul pianoprobatorio, né essa impegnava il giudice di merito a una specifica confutazione delsuo contenuto, ove, come in questo caso, avesse rappresentato fatti oargomentazioni incompatibili con il complessivo assetto motivazionale delineatodalla sentenza.Analogamente, quanto all’istanza di acquisizione della deposizione resa da DiazDiaz nel processo “parallelo”, il Collegio di merito ha sottolineato che, senza ilconsenso delle parti, tale atto era parimenti inutilizzabile; fermo restando che egliaveva avuto modo, comunque, di esplicitare la propria versione e difendersi nelpresente procedimento, senza peraltro procedervi, essendosi sottratto all’esamedibattimentale. Tale motivazione è stata censurata con l’argomento che, nell’altroprocedimento, le parti private fossero state assistite dal difensore; ma ciò senzache, ancora una volta, sia stata dimostrata la rilevanza del contenuto delledichiarazioni rese dall’imputato in sede di esame nell’altro procedimento.Quanto, poi, all’istanza di acquisizione di tutti gli atti del processo “parallelo”,la sentenza impugnata ha escluso la necessità dell’acquisizione, essendosi le proverilevanti formate nel presente processo, ove i testi hanno potuto essere sentiti esono state acquisite le immagini significative. La difesa ha, tuttavia, ribadito, insede di ricorso, la rilevanza del materiale non acquisito, in particolare per quantoconcerne le fotografie estrapolate dal video prodotto dalle parti civili, le fotografiedello stato dei luoghi tratte dall’applicazione Google e gli articoli di giornale relativiad alcuni fatti di cronaca riguardanti la discoteca [OSCURATO:PERSONA].In proposito, il ricorso deduce, da un lato, che non vi sarebbe unacorrispondenza tra le fotografie acquisite e quelle di cui chiedeva la produzione;e, tuttavia, la prospettazione rimane del tutto indimostrata; e, dall’altro lato, cheesse sarebbero state necessarie per dimostrare che l’imputato, mentre venivaripreso, non aveva ferite al volto, provocategli dall’aggressione dei buttafuori,nonché, quanto alle foto dei luoghi, che egli non aveva vie di fuga e che, dunque,sarebbe stato costretto a difendersi dai sorveglianti. Tuttavia, anche su tali puntila sentenza ha motivatamente evidenziato come tale prova non avrebbecomunque avuto rilievo al fine di dimostrare il fatto oggetto del presente giudizio,ovvero la minaccia rivolta dall’imputato ai sorveglianti e l’insussistenza, nel casodi specie, di qualunque ipotesi scriminante, anche solo putativa, secondo leconsiderazioni in precedenza già articolate.Generica, infine, l’affermazione difensiva secondo cui la sentenza impugnatasarebbe viziata per non essersi la Corte pronunciata sulla richiesta di acquisizionedei documenti allegati alla memoria del 14 marzo 2025 e di escussione dei testidella difesa, uno dei quali, [OSCURATO:PERSONA], mai audito prima. Ciò in quanto lerelative censure non chiariscono la decisività delle acquisizioni probatorie che, inmaniera asseritamente illegittima, la Corte di appello non avrebbe intesoconsentire, essendosi il ricorso limitato alla vaga affermazione che, tramite talielementi, sarebbe stato dimostrato che l’imputato era stato colpito dai sorvegliantiper impedirgli di riprendere con il telefono il pestaggio di un giovane all’esternodel locale: circostanza affermata dai testi della difesa, che, motivatamente, sonostati ritenuti inattendibili dai Giudici di merito.Quanto, poi, alla produzione della busta paga, sollecitata dalla difesa, il ricorsonon ha spiegato per quale ragione essa fosse rilevante, tenuto conto, in relazioneal giudizio sulla personalità compiuto all’atto della concreta determinazione dellapena, che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse un soggetto che lavorava stabilmentee, quindi, socialmente integrato, non è mai stata messa in dubbio, costituendoessa un dato del tutto pacifico. Donde la superfluità della relativa acquisizione.5. Venendo, indi, al terzo motivo, il ricorso deduce l’inutilizzabilità delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CorradoCallegari per violazione degli artt. 64 e 210 cod. proc. pen.; nonché il vizio dimotivazione quanto alla decisione che ha respinto l’eccezione di inutilizzabilità. Edall’inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni deriverebbe, in tesi, la nullità dellasentenza in quanto la condanna dell’imputato poggerebbe su di esse.Va premesso che non può, innanzitutto, condividersi l’affermazione difensivasecondo cui l’inutilizzabilità di un dato probatorio conseguente alla sua illegittimaassunzione determini la nullità della sentenza, potendo la stessa al più incideresulla tenuta motivazionale del ragionamento probatorio. Ne consegue che, comeritenuto in plurime pronunce, anche nel giudizio di legittimità è necessario ricorrerealla cd. prova di resistenza, valutando se, espunte le prove inutilizzabili, ladecisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti agiustificare la medesima soluzione adottata (ex plurimis Sez. 4, n. 50817 del14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 - 01). E proprio per tale ragione è stato ritenutoinammissibile, in quanto generico, il ricorso per cassazione con cui si eccepiscal’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività (tra le tantev. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02). Ciò che è avvenutonel caso di specie, essendosi il ricorso limitato a dedurre la supposta inutilizzabilità,senza però chiarire la capacità dell’eccezione proposta di disarticolare ilcomplessivo ragionamento probatorio posto alla base dell’affermazione diresponsabilità dell’imputato.Anche a voler prescindere da tale dato, comunque determinante, va osservatoche i rilievi difensivi sono in ogni caso infondati.Secondo il ricorso dalla lettura dei verbali d’udienza emergerebbe che i testisiano stati escussi in violazione degli artt. 210 e 64, comma 3, lett. c), cod. proc.pen., atteso che essi non sarebbero stati preventivamente avvertiti non soltantodel loro diritto al silenzio, ma anche che, nel momento in cui avessero deciso dirispondere, avrebbero assunto la veste processuale di testimone, con le relativeconseguenze giuridiche.In proposito, va ricordato, sempre in premessa, che ai sensi dell’art. 210 cod.proc. pen., quando si procede nei confronti di persone imputate di un reatoprobatoriamente collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), ad esse deveessere dato l’avvertimento previsto dall’art. 64, comma 3, lett. c); e ove esse nonsi avvalgano della facoltà di non rispondere, assumono l’ufficio di testimone,applicandosi al loro esame le disposizioni dettate dagli artt. 194, 195, 197-bis,497, 498, 499 e 500 cod. proc. pen.Ora, con riferimento all’avviso relativo alla facoltà di rimanere in silenzio, deverilevarsi che è lo stesso ricorrente a riconoscere che esso sia stato dato, laddovesi afferma, invero del tutto genericamente, che l’avvertimento ai testi era stato«dato in modo sommario» (v. pag. 40 del ricorso).Quanto, invece, all’omesso avviso delle conseguenze in caso di assunzionedella qualità di testimone, va osservato che l’art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc.pen. non prevede quest’ultimo avviso, quanto quello, stavolta presidiato dainutilizzabilità, che, rispondendo su fatti relativi alla responsabilità di altri, ildichiarante assumerà la veste processuale di testimone. Dunque, è infondata latesi difensiva secondo cui la causa di inutilizzabilità concerna l’eventuale omissionedell’avviso relativo alle conseguenze dell’assunzione della qualità di testimone. Ciòche, del resto, è del tutto comprensibile ove si consideri che le conseguenzedell’assunzione della qualità di testimone sono indicate nella formula sacramentaleche, ai sensi dell’art. 497, comma 2, cod. proc. pen., il soggetto deve ripeterequando, avendo accettato di rispondere, presta la formula dell’impegnoassumendo la qualità di testimone. Nel caso di specie, secondo quanto si leggedagli stessi verbali riprodotti nel ricorso (si veda la nota n. 30 alle pagg. 40 eseguenti del ricorso), il primo Giudice aveva ammonito i testi ai sensi dell’art. 497cod. proc. pen., sicché egli doveva avere ricordato loro, necessariamente, l’obbligodi dire la verità e le conseguenze giuridiche in caso di dichiarazioni mendaci. Neconsegue che, anche sotto tale profilo, davvero non si ravvisa alcuna concretaviolazione delle prerogative difensive.6. Infondato è il quarto motivo, con cui la difesa deduce il vizio di motivazionesia con riferimento alla dimostrazione dell’an del danno ritenuto risarcibile, sia inrelazione alla determinazione del quantum, in assenza dell’indicazione dei criteriper il relativo computo.Osserva il Collegio che, con riferimento all’an, i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del danno morale è ricavabileda presunzioni, consente di ritenere assolto, nella specie, il relativo onere da partedei Giudici di merito, i quali hanno ritenuto, in maniera certamente non illogica,che dalle gravi modalità di realizzazione della minaccia potesse trarsi l’esistenzadi un turbamento soggettivo in capo alle persone offese, idoneo a integrare lalesione prospettata.Quanto, poi, alla quantificazione del danno morale, essa, attesa la sua natura,non può che avvenire in via equitativa, come avvenuto nella specie, di tal che ilrelativo obbligo motivazionale deve ritenersi assolto mediante l’indicazione dei fattimateriali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione,senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell’ammontare del risarcimento(Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Pollifrone, Rv. 287154 - 01). Ciò che nel casodi specie è avvenuto attraverso il riferimento al turbamento provocato dall’azioneoffensiva, di non modesta gravità, compiuta dall’imputato.Donde l’infondatezza della relativa censura.7. Infondato è anche il quinto motivo, con cui il ricorso deduce violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria sanzionatoria, al mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla mancataesclusione delle aggravanti contestate.7.1. In argomento va premesso che, nella concreta commisurazione della penaentro la cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il giudice esercita, allastregua di una valutazione globale degli indici di commisurazione di cui all’art. 133cod. pen., un ampio potere discrezionale che si sottrae, in quanto riconducibile adapprezzamento di merito, a qualunque sindacato da parte del giudice di legittimità.Quanto agli standard motivazionali che il giudice di merito è tenuto a osservarenell’ambito di tale apprezzamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermatoche l’applicazione di una pena base in misura pari o superiore alla media edittalerichiede una specifica indicazione dei criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art.133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa,retributiva e preventiva della pena (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso,Rv. 255153 - 01); mentre, al contrario, tutte le volte in cui la scelta del giudicerisulti contenuta, come avvenuto nel caso in esame, in una fascia «medio bassa»rispetto al regime edittale della pena, non è neppure necessaria una specificamotivazione (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 -01). Fermorestando che, in tali casi, è comunque sufficiente «il richiamo al criterio diadeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod.pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01), ovverol’utilizzo di espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruoaumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere(Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01).Quanto, poi, alla valutazione sul riconoscimento o meno delle circostanzeun giudizio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto amotivare la propria scelta nei soli limiti in cui ciò si riveli necessario per fareemergere lo scrutinio compiuto in ordine all’adeguatezza della pena in concretoinflitta rispetto alla reale gravità del reato e alla personalità dell’imputato (v., trale tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 - 01; Sez. 1, n.46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591 - 01; più recentemente v. Sez. 1, n.12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01). In questa prospettiva, il giudice,se si determina nel senso di non riconoscere le attenuanti in parola, non è tenutoa prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendosufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitoglicon l’indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili dellavicenda fattuale che siano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio,tenuto conto dei parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), potendo limitarsi a specificare a quali,tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti glialtri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis, Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 01; Sez. 3, n. 28535 del19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01).7.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta alla delineatacornice di principio, richiamando, tra gli elementi che sono stati oggetto divalutazione, tutti quelli contemplati dall’art. 133 cod. pen., nell’ambito dei quali,nell’esercizio motivato della discrezionalità attribuitale, la Corte territoriale haritenuto di valorizzare, particolarmente, la natura e le modalità dell’azione,connotate da «una certa gravità», per arrivare a una pena finale pari a 400 eurodi multa che è stata ritenuta equa, con implicita reiezione della richiesta diriconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.Quanto a queste ultime, la relativa censura è rimasta, nel corpo del ricorso,sostanzialmente inespressa, sicché la stessa deve ritenersi inammissibile in quantodel tutto generica.8. Manifestamente infondato è, infine, il sesto motivo, con cui il ricorso hachiesto l’applicazione dell’art. 612 cod. proc. pen., con sospensione dell’efficaciaesecutiva della condanna al pagamento della somma liquidata alle parti civili dallaCorte di appello a titolo di risarcimento del danno. Ciò per l’assorbente rilievo chedall’odierno rigetto consegue il definitivo accertamento della fondatezza dellapretesa risarcitoria, sicché, a fronte della definitività della relativa statuizione, nonpuò accedersi alla richiesta di paralizzarne l’efficacia esecutiva, tenuto conto chel’art. 612 cod. proc. pen. consente la sospensione dell’esecuzione della condannacivile unicamente in pendenza del ricorso.9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Quanto alle spese delle parti civili, esse non vanno liquidate, avendo le difesedepositato conclusioni scritte ma non essendo esse comparse all’odierna pubblicaudienza. Infatti, deve farsi applicazione del principio di diritto affermato dalleSezioni unite di questa Corte secondo il quale «nel giudizio di cassazione contrattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle speseprocessuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione inpubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna medianteil deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese» (Sez. U,n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla sulle spese di parte civile.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12227/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris