CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21549-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - AZIENDA A.S.L. ROMA 3 (già [OSCURATO:PERSONA] D), in persona del legale rappresentante pro tempore, 2021 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3447 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1947/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2016 R.G.N. 7648/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 21549/2016 Premesso che 1. La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti dell'Azienda U.S.L. Roma D e della Regione Lazio per ottenere la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate e al risarcimento dei danni alla professionalità e per perdita di chances, connesse a procedure di idoneità per l'inquadramento nei ruoli del S.S.N. cui non aveva potuto partecipare, danni tutti conseguenti al ritardo dell'Azienda nel porre in esecuzione la sentenza del Tribunale di Roma n. 12965/97, divenuta definitiva, che aveva disposto, con decorrenza dal 16 aprile 1993, la trasformazione dell'incarico a termine in essere in un incarico, come specialista dermatologa, a tempo indeterminato. 2. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso. 3. Con sentenza n. 1947/2016, depositata il 4 aprile 2016, la Corte di appello di Roma, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio: (a) ha accertato, in riforma della decisione di primo grado, il diritto della [OSCURATO:PERSONA] alle retribuzioni maturate dal 9 marzo 1994 al 26 marzo 2001, il periodo precedente (fino all'8 marzo 1994) risultando oggetto di una specifica statuizione di condanna contenuta nella sentenza n. 12965/97, con la precisazione che la eventuale situazione di incompatibilità sollevata dall'Azienda - già sorta nel mese di dicembre 1994 - avrebbe dovuto essere posta nei giudizio conclusosi con la sentenza definitiva del Tribunale di Roma e che essa non era più proponibile, in forza del principio per il quale il giudicato copre "il dedotto e il deducibile"; (b) ha escluso il diritto al risarcimento del danno alla professionalità, poiché l'attrice non aveva allegato elementi specifici a conferma della natura ed entità del medesimo, potendo la relativa prova essere fornita anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 cod. civ.; (c) ha inoltre escluso il diritto dell'appellante al risarcimento del danno da perdita di chances, sul rilievo che sussiste per la P.A. la possibilità di una valutazione discrezionale e non vincolata in tema di assegnazione di incarichi dirigenziali, nei rispetto dei criteri di massima indicati nell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e dei principi di correttezza e buona fede, e che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo considerato la posizione di tutti gli altri candidati, limitandosi a sostenere che avrebbe conseguito l'incarico nell'ipotesi di esecuzione del giudicato e, quindi, non allegando gli elementi di fatto necessari ad accertare, seppure in via dei tutto probabilistica, nel confronto con gli altri aspiranti, la possibilità di ottenere il conferimento dell'incarico di dirigente di prima fascia. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.5. L'Azienda A.S.L. Roma 3 (già Azienda U.S.L. Roma D) ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto altresì ricorso incidentale, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. La ricorrente principale ha depositato memoria. Rilevato che 7. Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. e censurata la sentenza di appello, nella parte sub (b), per non aver considerato, pur nell'affermata possibilità di una prova per presunzioni, che alla ricorrente era stato precluso per molti anni di svolgere l'attività di medico dermatologo e che di conseguenza, confinata nel ruolo di medico generico, non aveva potuto acquisire nuova esperienza e competenza nella materia specialistica per la quale si era formata, attraverso l'arricchimento professionale naturalmente collegato alla pratica continuata della stessa. 8. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 I. n. 449/1997 e del D.P.C.M. n. 365/1997, nonché la violazione dei principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), in relazione alla parte della sentenza di appello sub (c): la ricorrente si duole del travisamento della propria domanda, poiché il risarcimento del danno derivante da perdita di chances era stato dalla stessa richiesto non per il mancato conferimento di un incarico dirigenziale ma per non aver potuto partecipare alle procedure di idoneità per il passaggio nei ruoli del S.S.N. e, quindi, per esserle stato impedito di trasformare il proprio rapporto di lavoro da rapporto in regime convenzionale in rapporto di lavoro dipendente quale medico specialista inquadrato nei ruoli dei Servizio al primo livello dirigenziale. 9. Con il proprio ricorso incidentale l'Azienda A.S.L. Roma 3 censura la parte della sentenza sub (a), avendo la Corte trascurato di considerare che la situazione di incompatibilità (con l'incarico di Medicina Generale già pacificamente svolto) era sorta solo con la pubblicazione della sentenza (definitiva) del Tribunale di Roma n. 12965/1997, sicché detta situazione non avrebbe potuto essere dedotta nel corso del giudizio conclusosi con tale pronuncia. Osservato che 10. Il ricorso incidentale deve essere considerato inammissibile. 11. Esso, infatti, non risulta conforme al principio, per il quale il ricorso per cassazione, oltre a richiedere, per ogni motivo, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per le quali il motivo medesimo (tra quelli previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.) è dedotto, "esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza" (Cass. n. 18421/2009).12. Nella specie, non è invece precisato quale sia il vizio denunciato e, in ipotesi di vizio ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., quale siano le norme di diritto violate o falsamente applicate dalla Corte di merito. 13. Se poi il ricorso ha inteso denunciare la violazione del giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 12965/97 del Tribunale di Roma, esso è comunque da ritenersi inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non essendo stato riprodotto il testo di tale documento (Cass. n. 21560/2011; Cass. n. 26627/2006, fra le molte conformi), né di ogni altro implicato nelle considerazioni svolte, 14. Sono invece fondati, e devono essere accolti, entrambi i motivi del ricorso principale. 15. Quanto al primo, si deve ribadire il principio, secondo il quale "Il danno derivante da demansionamento e dequalíficazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art.2729 cod. civ., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura delta professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione" (Cass. n. 21/2019; conformi, fra altre: n. 25743/2018; n. 24585/2019). 16. A tale principio, pur richiamato in termini generali (cfr. sentenza, p. 6, 10 capoverso), la Corte territoriale non si è sostanzialmente attenuta, non svolgendo alcun ragionamento di tipo presuntivo e limitandosi ad affermazioni del tutto generiche, slegate da ogni reale e specifica valutazione delle allegazioni della ricorrente e dei fatti acquisiti al giudizio. 17. Quanto al secondo, si deve premettere che "Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito deiVerror in procedendo, vale a dire la violazione di una norma processuale, come nel caso in cui si assuma violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa rispetto a quello formalmente proposta, o il travisamento dei contenuto della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio quale causa dell'errato convincimento che il suo successivo sviluppo costituisca domanda nuova" (Cass. n. 12909/2004, fra le numerose conformi). 18. Nel caso di specie, risulta, dalle parti estratte del ricorso di primo grado, che la [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato il danno derivatole non dal mancato conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 o da una non corretta procedura concorstiale (che è, al contrario, proprio il presupposto da cui muove il discorso argomentativo della sentenza impugnata) ma dalla impossibilità, quale effetto del prolungato ritardo nell'esecuzione del giudicato, di partecipare alle procedure dirette ad accertare l'idoneità per l'inquadramento nei ruoli del S.S.N., così come regolate dal D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365.Ritenuto che 19. In conclusione, il ricorso incidentale dell'Azienda A.S.L. Roma 3 deve essere dichiarato inammissibile. 20. Il ricorso principale deve essere accolto in relazione ad entrambi i motivi proposti e la causa rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, la quale, attenendosi ai principi di diritto richiamati, procederà a nuovo esame delle domande svolte, sia per il risarcimento del danno alla professionalità, vagliando le deduzioni di parte e i fatti acquisiti al giudizio, sia per il risarcimento del danno da perdita di chances, alla luce delle allegazioni e delle effettive ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno della domanda stessa. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie entrambi i motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articol