Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45701/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 marzo 1956; avverso la sentenza del 10 ottobre 2021, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la decisione resa in primo grado all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato (riformata per la sola durata delle pene accessorie fallimentari), lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (per la sottrazione della somma di 81.000 euro e per la cessione di un ramo d'azienda in favore della società detenuta dai suoi familiari), e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver omesso di depositare i libri e le scritture contabili, impedendo agli organi fallimentari di ricostruire patrimonio e il movimento degli affari).

2. Articola due motivi di censura, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione; il primo relativo al profilo della ritenuta responsabilità e l'altro relativo al trattamento sanzionatorio.

2.1. Con il primo, si deduce sotto il profilo oggettivo e in relazione alla bancarotta documentale, che i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio sulla sola omessa consegna al curatore della documentazione.

Senza considerare, però, come lo stesso curatore avrebbe riconosciuto di non essere mai riuscito a contattare il rappresentante legale (perché in stato di detenzione).

Cosicché la documentazione ritenuta non consegnata, in realtà, non sarebbe mai stata richiesta né al rappresentante legale, né tantomeno al [OSCURATO:PERSONA].

Sempre sotto il profilo oggettivo, ma in relazione alla sottrazione del denaro, si deduce che mancherebbe la prova di atti dispositivi posti in essere dall'imputato.

Sotto il profilo soggettivo, invece, il ricorrente si duole l'assoluta mancanza di motivazione in ordine all'accertamento del dolo e delle funzioni gestorie attribuitegli.

2.2. Con il secondo, invece, relativo al trattamento sanzionatorio, si deduce - l'illogicità della motivazione offerta dalla corte territoriale in relazione alle circostanze attenuanti generiche, escluse sul solo presupposto della mancanza di resipiscenza e collaborazione del ricorrente, circostanze attinenti, invece, a scelte processuali insindacabili; - l'erronea applicazione di una continuazione in fatto tra le diverse imputazioni, senza alcuna indicazione della pena base; - l'erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello relativo all'invocata revoca delle statuizioni accessorie, ampiamente valutabile nel merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente inammissibile in quanto formula censure eccentriche rispetto alla contestazione e comunque indeterminate e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata.

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati oggetto delle due imputazioni nella sua qualità di amministratore di fatto (desunta, dai giudici di merito, dalle univoche dichiarazioni rese dai dipendenti e dai fornitori della società } fallita) e, in quanto tale, destinatario delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497).

Ebbene, fra gli obblighi posti dalla legge fallimentare a carico dell'imprenditore (e quindi, in caso di imprenditore collettivo, a carico dell'amministratore), vi è quello di depositare (in cancelleria, nella fase prefallinnentare), i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale aggiornata (art. 15

I. fall.) e, successivamente, al curatore, tutta la documentazione contabile (art. 86

I. fall.).

Un obbligo che trova la sua fonte direttamente nel dettato normativo e non già in una specifica (irrilevante) richiesta da parte del curatore.

Parallelamente, sotto il profilo patrimoniale, essendo l'imprenditore gravato della responsabilità per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710).

Per cui rimane del tutto inconferente la deduzione in ordine ad una pretesa assenza di atti dispositivi diventa circostanza del tutto irrilevante (a prescindere da quanto ritenuto in sede cautelare), anche in ragione dell'assenza di ruoli formalmente rivestiti dal ricorrente.

Ogni altra deduzione, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, relativo al profilo della responsabilità, è formulata in modo del tutto generico ed aspecifico, attraverso deduzioni astratte e prive di ogni concreto riferimento alle argomentazioni sottese alla decisione impugnata.

Occorre ribadire, invero, che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, v.

Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Ed a fronte delle specifiche argomentazioni offerte dai giudici di merito, il ricorrente si è limitato a dedurre, genericamente, senza confrontarsi con esse, una diversa prospettiva o l'infondatezza della decisione.

Quanto al profilo sanzionatorio è sufficiente rilevare come - ben può il giudice, nell'escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, rilevare la mancanza di effettiva resipiscenza (arg. ex Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454); - in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt.216 e 217 legge fall., nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod, pen. (Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Rv. 277407).

Cosicché non è in alcun modo necessaria la previsione di una pena base ed un successivo aumento ai sensi della norma da ultimo richiamata; - la censura relativa alla ritenuta erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello relativo all'invocata revoca delle statuizioni accessorie è formulata in maniera generica, in quanto non si confronta con le specifiche argomentazioni offerte dalla corte territoriale.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 marzo 1956; avverso la sentenza del 10 ottobre 2021, della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la decisione resa in primo grado all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato (riformata per la sola durata delle pene accessorie fallimentari), lo ha ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (per la sottrazione della somma di 81.000 euro e per la cessione di un ramo d'azienda in favore della società detenuta dai suoi familiari), e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver omesso di depositare i libri e le scritture contabili, impedendo agli organi fallimentari di ricostruire patrimonio e il movimento degli affari). 2. Articola due motivi di censura, entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione; il primo relativo al profilo della ritenuta responsabilità e l'altro relativo al trattamento sanzionatorio. 2.1. Con il primo, si deduce sotto il profilo oggettivo e in relazione alla bancarotta documentale, che i giudici di merito avrebbero fondato il giudizio sulla sola omessa consegna al curatore della documentazione. Senza considerare, però, come lo stesso curatore avrebbe riconosciuto di non essere mai riuscito a contattare il rappresentante legale (perché in stato di detenzione). Cosicché la documentazione ritenuta non consegnata, in realtà, non sarebbe mai stata richiesta né al rappresentante legale, né tantomeno al [OSCURATO:PERSONA]. Sempre sotto il profilo oggettivo, ma in relazione alla sottrazione del denaro, si deduce che mancherebbe la prova di atti dispositivi posti in essere dall'imputato. Sotto il profilo soggettivo, invece, il ricorrente si duole l'assoluta mancanza di motivazione in ordine all'accertamento del dolo e delle funzioni gestorie attribuitegli. 2.2. Con il secondo, invece, relativo al trattamento sanzionatorio, si deduce - l'illogicità della motivazione offerta dalla corte territoriale in relazione alle circostanze attenuanti generiche, escluse sul solo presupposto della mancanza di resipiscenza e collaborazione del ricorrente, circostanze attinenti, invece, a scelte processuali insindacabili; - l'erronea applicazione di una continuazione in fatto tra le diverse imputazioni, senza alcuna indicazione della pena base; - l'erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello relativo all'invocata revoca delle statuizioni accessorie, ampiamente valutabile nel merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente inammissibile in quanto formula censure eccentriche rispetto alla contestazione e comunque indeterminate e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati oggetto delle due imputazioni nella sua qualità di amministratore di fatto (desunta, dai giudici di merito, dalle univoche dichiarazioni rese dai dipendenti e dai fornitori della società } fallita) e, in quanto tale, destinatario delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497). Ebbene, fra gli obblighi posti dalla legge fallimentare a carico dell'imprenditore (e quindi, in caso di imprenditore collettivo, a carico dell'amministratore), vi è quello di depositare (in cancelleria, nella fase prefallinnentare), i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale aggiornata (art. 15 I. fall.) e, successivamente, al curatore, tutta la documentazione contabile (art. 86 I. fall.). Un obbligo che trova la sua fonte direttamente nel dettato normativo e non già in una specifica (irrilevante) richiesta da parte del curatore. Parallelamente, sotto il profilo patrimoniale, essendo l'imprenditore gravato della responsabilità per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710). Per cui rimane del tutto inconferente la deduzione in ordine ad una pretesa assenza di atti dispositivi diventa circostanza del tutto irrilevante (a prescindere da quanto ritenuto in sede cautelare), anche in ragione dell'assenza di ruoli formalmente rivestiti dal ricorrente. Ogni altra deduzione, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, relativo al profilo della responsabilità, è formulata in modo del tutto generico ed aspecifico, attraverso deduzioni astratte e prive di ogni concreto riferimento alle argomentazioni sottese alla decisione impugnata. Occorre ribadire, invero, che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, v. Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Ed a fronte delle specifiche argomentazioni offerte dai giudici di merito, il ricorrente si è limitato a dedurre, genericamente, senza confrontarsi con esse, una diversa prospettiva o l'infondatezza della decisione. Quanto al profilo sanzionatorio è sufficiente rilevare come - ben può il giudice, nell'escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, rilevare la mancanza di effettiva resipiscenza (arg. ex Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Rv. 271454); - in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt.216 e 217 legge fall., nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod, pen. (Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Rv. 277407). Cosicché non è in alcun modo necessaria la previsione di una pena base ed un successivo aumento ai sensi della norma da ultimo richiamata; - la censura relativa alla ritenuta erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello relativo all'invocata revoca delle statuizioni accessorie è formulata in maniera generica, in quanto non si confronta con le specifiche argomentazioni offerte dalla corte territoriale. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 45701/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris