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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 25824/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17566-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17566/2020 Cron.

Rep.

Ud. 13/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2276/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/12/2019 R.G.N. 138/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 17566/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 30.12.2019 n. 2276, la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento della somma di € 2.830,02, a titolo di contributi e sanzioni dovuti, per l’anno 2009, alla gestione separata, di cuiall’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme.

La Corte d’appello, a sostegno delle ragioni di accoglimento del gravame dell’Inps, alla luce della ricostruzione sistematica del corpus norm ativo d’interesse, ha ritenuto che la giustificazione dell’obbligazione contributiva, nella gestione separata, è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito, tant’è vero che solo la contribuzione obbligatoria correlata a un obbligo di iscrizione a una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale, può precludere la forza espansiva della norma di chiusura del sistema di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, come chiarita dall’art. 18 comma 12 del DL n. 98 del 2011, che prevede l’obbligo di contribuzione alla gestione separata che è volta ad estendere la copertura assicurativa ad ogni singola attività che ne è priva, in virtù del principio del cd. principio di “universalizzazione delle tutele”.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'INPS non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione della omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione che la parte ricorrente deduce essere stata riproposta in appello e nonostante la sua rilevabilità d’ufficio.

Infatti, il ricorrente quale “contribuente minimo” non era soggetto agli studi di settore, con la conseguenza che il termine ultimo per provvedere al pagamento del saldo della contribuzione per l’anno 2009 era il 16.6.10 (mentre, l’avviso bonario era stato notificato quando il termine di prescrizione quinquennale era oramai spirato, ovvero in data 30.6.2015), infatti, la proroga di detto termine al 6.7.10 (secondo il D.P.C.M. del 10.6.10), era prevista esclusivamente in favore dei soggetti per i quali valevano gli studi di settore.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 44 del DL. n. 269/03, sostenendosi una interpretazione del medesimo art. 44 secondo la quale sarebbe base imponibile solo l'eccedenza dei 5000 euro annui.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997 in combinato disposto con l'art. 116, commi 8 e 15 lett. a) della legge n. 388 del 2000, in relazione all'accertamento della illegittimità dell'ammontare delle sanzioni, essendo stata rigettata la richiesta di applicazione del regime per l'omissione contributiva, in presenza di incertezze applicative, anziché di quello della evasione.

In particolare, il ricorrente censura la statuizione che la deduzione è stata reputata dalla Corte d’appello, come nuova.

In via preliminare e dirimente, va rilevato chenelle more del presente giudizio, la ricorrente ha aderito, con istanza del 27.2.2023 e con riferimento all’avviso di addebito per cui è causa, alla definizione agevolata dei crediti di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2002 (cd. rottamazione quater), come da documentazione allegata al fascicolo telematico.

All’uopo, la ricorrente precisa che la prima rata, a seguito del decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri del 4.5.2023, è stata posposta dal 31.7.2023 al 31.10.2023.

In presenza delladichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, exart. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018).

Che a tale soluzione non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 cit. l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati", ciò che nel caso di specie non risulta, da alcuna comunicazione dell'Agenzia delle Entrate –riscossione, evincendosi anzi che il debito verrà estinto solo in data 31.10.2023.

Poiché non risultacompatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo comma 236 cit., secondo il quale "nelle more del pagamento delle somme dovute (i processi) sono sospesi dal giudice", deve piuttosto rilevarsi che l'avvenuta adesione alla definizione agevolata con l'impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, ciò che comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass.

S.U. n. 28182 del 2020).

Inoltre, l'accordo sopraggiunto tra le parti in ordine alla regolamentazione delle pendenze debitorie induce a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Poiché la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass.

S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17566-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 17566/2020 Cron. Rep. Ud. 13/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2276/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/12/2019 R.G.N. 138/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 17566/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 30.12.2019 n. 2276, la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento della somma di € 2.830,02, a titolo di contributi e sanzioni dovuti, per l’anno 2009, alla gestione separata, di cuiall’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme. La Corte d’appello, a sostegno delle ragioni di accoglimento del gravame dell’Inps, alla luce della ricostruzione sistematica del corpus norm ativo d’interesse, ha ritenuto che la giustificazione dell’obbligazione contributiva, nella gestione separata, è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito, tant’è vero che solo la contribuzione obbligatoria correlata a un obbligo di iscrizione a una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale, può precludere la forza espansiva della norma di chiusura del sistema di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, come chiarita dall’art. 18 comma 12 del DL n. 98 del 2011, che prevede l’obbligo di contribuzione alla gestione separata che è volta ad estendere la copertura assicurativa ad ogni singola attività che ne è priva, in virtù del principio del cd. principio di “universalizzazione delle tutele”. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'INPS non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione della omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione che la parte ricorrente deduce essere stata riproposta in appello e nonostante la sua rilevabilità d’ufficio. Infatti, il ricorrente quale “contribuente minimo” non era soggetto agli studi di settore, con la conseguenza che il termine ultimo per provvedere al pagamento del saldo della contribuzione per l’anno 2009 era il 16.6.10 (mentre, l’avviso bonario era stato notificato quando il termine di prescrizione quinquennale era oramai spirato, ovvero in data 30.6.2015), infatti, la proroga di detto termine al 6.7.10 (secondo il D.P.C.M. del 10.6.10), era prevista esclusivamente in favore dei soggetti per i quali valevano gli studi di settore. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 44 del DL. n. 269/03, sostenendosi una interpretazione del medesimo art. 44 secondo la quale sarebbe base imponibile solo l'eccedenza dei 5000 euro annui. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218 del 1997 in combinato disposto con l'art. 116, commi 8 e 15 lett. a) della legge n. 388 del 2000, in relazione all'accertamento della illegittimità dell'ammontare delle sanzioni, essendo stata rigettata la richiesta di applicazione del regime per l'omissione contributiva, in presenza di incertezze applicative, anziché di quello della evasione. In particolare, il ricorrente censura la statuizione che la deduzione è stata reputata dalla Corte d’appello, come nuova. In via preliminare e dirimente, va rilevato chenelle more del presente giudizio, la ricorrente ha aderito, con istanza del 27.2.2023 e con riferimento all’avviso di addebito per cui è causa, alla definizione agevolata dei crediti di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2002 (cd. rottamazione quater), come da documentazione allegata al fascicolo telematico. All’uopo, la ricorrente precisa che la prima rata, a seguito del decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri del 4.5.2023, è stata posposta dal 31.7.2023 al 31.10.2023. In presenza delladichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, exart. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018). Che a tale soluzione non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 cit. l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati", ciò che nel caso di specie non risulta, da alcuna comunicazione dell'Agenzia delle Entrate –riscossione, evincendosi anzi che il debito verrà estinto solo in data 31.10.2023. Poiché non risultacompatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo comma 236 cit., secondo il quale "nelle more del pagamento delle somme dovute (i processi) sono sospesi dal giudice", deve piuttosto rilevarsi che l'avvenuta adesione alla definizione agevolata con l'impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, ciò che comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182 del 2020). Inoltre, l'accordo sopraggiunto tra le parti in ordine alla regolamentazione delle pendenze debitorie induce a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Poiché la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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