CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15587/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a Genova il 03/11/1968 avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto nonostante, alla luce della dinamica dei fatti, sia da escludersi qualsiasi atto di violenza, tale non potendosi ritenere il mero divincolarsi dal tentativo di immobilizzazione da parte dei carabinieri, né la precedente sgomitata, inferta senza la chiara intenzione di impedire un atto dell'ufficio e priva di conseguenze lesive per il pubblico ufficiale. 2.2. Con il secondo motivo, è stata denunciata l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. esclusa dal primo giudice solo in ragione dei precedenti penali dell'imputato, sussistendo, di contro, i presupposti per ritenere il fatto, privo di connotazioni particolarmente aggressive o violente, di particolare tenuità. La Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice con motivazione che presenta profili di contraddittorietà con la contestuale decisione di disapplicare la recidiva proprio in ragione della tenuità del fatto. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato. Le censure prospettate con il ricorso, meramente reiterative delle doglianze formulate con l'atto di appello, non si confrontano con la ricostruzione in fatto e le argomentazioni in diritto del provvedimento impugnato. La Corte di appello ha dato compiutamente conto dei dati emersi dall'istruttoria dibattimentale e ha concluso per la sussistenza del delitto contestato, in termini conformi alla decisione di primo grado, rimarcando la correlazione tra la violenza esercitata nei confronti del pubblico ufficiale, intervenuto in relazione ad una lite in famiglia, e l'atto dell'ufficio. La violazione di legge, solo formalmente denunciata, si risolve, in 2sostanza, nella prospettazione di una diversa ricostruzione in fatto, inammissibile in questa sede. 3. Il secondo motivo è infondato. Va premesso che la Corte di appello ha correttamente escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione dell'ostatività del divieto normativo previsto, con riferimento all'art. 337 cod. pen., dal terzo comma della norma in esame, nel testo vigente al momento della pronuncia. Va, tuttavia, rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è divenuta applicabile anche al delitto di resistenza in ragione del novum costituito dalla sentenza della Corte Cost. n. 172 del 20/10/2025 (dep. 27/11/2025), sopravvenuta alla sentenza impugnata, con la quale è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice." Versandosi in una ipotesi di jus superveniens, concernente un istituto di diritto sostanziale, favorevole all'imputato, derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, la causa di non punibilità, alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 del 25/02/2016, Rv. 266593-01), è astrattamente applicabile al caso in esame, ciò che consente a questa Corte la verifica della sussistenza, in concreto, dei relativi presupposti. Ebbene, dagli atti emerge l'insussistenza di tali presupposti. Va, infatti, rilevato che, ferma la valutazione di "modestia" del fatto, prospettata dal ricorrente in termini coerenti con il giudizio espresso, sul punto, dalla Corte di appello, l'odierno ricorrente risulta gravato da plurimi precedenti penali, già valorizzati come "di spessore" dal primo giudice, anche per reati (resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, evasione e lesioni personali) della medesima indole rispetto a quello oggetto di giudizio, ciò che integra l'abitualità della condotta costituente dato ostativo ex lege al riconoscimento della causa di non punibilità (cfr Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591-01 secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame). 3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3 P.Q.M