CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06665/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi A, B e C della rubrica, accertati a Nuraminis il 7 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA] che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti processuali, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza degli aspetti giuridici dell'accordo posto a fondamento del patteggiamento, la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente, nei confronti dell'jrmputato, una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. R tenuto che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte dalla parte ricorrente appaiono prive di specificità, in ragione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari qualificava correttamente i fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A, B e C della rubrica, soffermandosi in termini congrui sull'univocità del compendio probatorio acquisito nei suoi confronti, che aveva legittimato l'arresto in flagranza di reato dell'imputato, eseguito il 7 marzo 2025, dal quale traeva origine il presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che il percorso argomentativo seguito dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, prescritto dall'art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 f