CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 38347/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 10 gennaio 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di _atina in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso in Latina il 6 settembre 2020. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motiv3zion per non avere la Corte replicato alla censura in ordine alla improcedibilit si del reato, è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha ritenuto che sussistesse la condizione di procedibilità, avendo la persona offesa sporto una "den Jncia /querela" non cui aveva anche indicato di esporre l'accaduto "per i provvedimenti che l'autorità giudiziaria vorrà adottare". La attribuzione a tale dicitura della volon à di mnizione del colpevole, in ossequio al principio del favore querelae, è conforma a 5 . 5 n. 21359 del 16/10/2015, Giammatteo, Rv.267138; Rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex a t. 13 t bis cod. pen., è manifestamente infondato. Va osservato che, per la confi iurat) lità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculii:rità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma od. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2015, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 1 ) ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non '! neussaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indi( azione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecaz one del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del con :rasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricors) a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Tn: ttandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all art. 33, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di consegue nza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti dell 3 ma lcanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tal prir cìpi e la motivazione con cui sono stati ritenuti decisiva la gravità del fatto nelle sul: modalità concrete e i plurimi precedenti penali specifici non si presta ad essere censurata. Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla configurabilità della circostanza aggravante della esposizione alla pub: lica fede, è meramente riproduttivo della censura già disattesa dalla Corte con E rgomenti corretti, cui non si contrappone alcuna valida ragione in fatto o in diritto I giudici hanno rilevato che la presenza del sistema di videosorveglianza non esclude la configurabilità di detta aggravante, posto che consente, al più di rintraccia' e l'autore del reato, ma non garantisce l'intangibilità delle cose collocate ni un de erminato luogo. Considerato che il quarto motivo, con cui ha dedotto la violazione cl legge in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che i fatti per cui si procede erano sintomo di ac cresciuta pericolosità, in ossequio al principio per cui il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, :on ldeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa lesur iersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, Ci: libè, Rv. 247839; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, di p. 2012, Marcianò, Rv. 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/201B, dr: p. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione): il riferimento operato nel ricDrso ]l rigetto della misura di prevenzione ed alla pronuncia di assoluzione in ordine a E ile reato non vale ad intaccare la tenuta di tale argomentazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato ma miss bile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della _omn- a di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa jame lto delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa dille ainmende. Così deciso il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]