Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33024/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/03/204 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110, 353, 416-bis.1 cod. pen. perché in concorso con altri e al fine di assicurare il sostentamento economico al clan Parisí di Bari, per tramite di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto intraneo al suddetto clan - con minaccia e avvalendosi della forza intirnidatrice derivante dalla comune appartenenza di Lovreglio, Sforza e Barracchia al suddetto clan mafioso, turbavano, anche mediante l'allontanamento di alcuni degli iniziali offerenti, la gara per pubblici incanti, indetta dal Tribunale di Matera Sezione fallimentare avente ad oggetto la vendita di un opificio nella zona industriale di Matera; in particolare, ponevano in essere la suindicata condotta in cambio della corresponsione da parte degli aggiudicatari della somma complessiva di euro 130.000 (30.000 dei quali in forma di sponsorizzazione in favore della società calcistica A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e i restanti 100.000 consegnati in contanti).

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi dapprima a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( appartenenti al diverso e concorrente clan mafioso Strisciuglio) e successivamente a Lovreglio, Barracchia e Sforza ( appartenenti al clan Parisi), tuttavia non si aggiudicava l'asta in quanto non "selezionato" dai referenti del clan Parisi a causa della minore offerta economica in loro favore, mentre [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato, che agendo da anello di collegamento tra gli uomini del clan Parisi e il predetto imprenditore Paolicelli per favorire l'aggiudicazione dell'asta in favore dei quest'ultimo, si prodigava per allontanare ("parcheggiare") un altro dei pretendenti, ovvero la "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.".

2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso del ricorrente nella turbativa d'asta aggravata.

Il ricorrente è stato coinvolto nella vicenda dalla iniziativa del suo consulente legale Avv. [OSCURATO:PERSONA] che contattò di sua iniziativa [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, coinvolse [OSCURATO:PERSONA], senza che il suo assistito ne sapesse nulla.

Cosicché il Paolicelli fu vittima e non certo compartecipe dell'iniziativa del gruppo criminale che per conseguire un proprio tornaconto economico aveva deciso di pilotare l'asta in favore dei "vecchi dipendenti".

Né rileva che egli avesse tentato di ottenere via libera "grazie all'intervento del suo ex socio [OSCURATO:PERSONA]" da esponenti di primo piano del clan Strisciuglio... salvo verificare la loro incompetenza territoriale nella zona di Altamura", condotta poco commendevole, ma che certo no vale a renderlo colluso con coloro che lo hanno allontanato dalla gara e concorrente nel reato di turbativa d'asta consumato contro i suoi interessi e all'opposto della sua volontà.

Né si può logicamente sostenere che il ricorrente abbia deciso "di non partecipare alla licitazione sulla base di un'intesa raggiunta con il gruppo mafioso", essendosi allontanato dalla gara svoltasi il 20 luglio 2018 per una imposizione esplicitata nel corso dell'incontro del 12 luglio 2018 (v. pg. 68 e 69 della ordinanza impugnata), dovendosi escludere qualsiasi concreto rilievo al paventato "sostegno per reperire un altro capannone" (v. pg.63 dell'ordinanza).

2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante, essendosi operata una immotivata e inammissibile parificazione tra la posizione del ricorrente e quella degli appartenenti al sodalizio criminale e il presunto intermediario.

Quanto al metodo mafioso, se il Paolicelli è vittima, mai gli potrebbe essere ascritta la aggravante; se non è vittima per via della sua volontaria sottoposizione al giogo del gruppo mafioso, non vi è ragione alcuna per ritenerlo corresponsabile di un metodo mai esplicatosi nei suoi confronti, essendo estraneo a tutte la fasi antecedenti e successive al suo intervento nella vicenda e ai rapporti intercorsi con gli altri potenziali partecipanti all'asta, in relazione ai quali manca qualsiasi descrizione del preteso metodo adottato.

In ogni caso, questo non può essere solo oggettivamente ascritto al ricorrente, che conosceva lo Sforza solo come pregiudicato ma non come esponente del clan Parisi; così analogamente per il Lovreglio.

Quanto alla agevolazione mafiosa, manca qualsiasi indizio della volontà del ricorrente di agevolare il clan Parisi, essendosi mosso esclusivamente per un proprio interesse e deponendo in tal senso l'essersi rivolto sia a esponenti del clan Strisciuglio che a quelli del clan Paris'.

2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari in quanto tenuto conto della incensuratezza del ricorrente e alla sua estraneità agli ambienti della criminalità organizzata nonché della occasionalità dell'episodio risalente al luglio 2018, è davvero incomprensibile il riferimento a "rapporti verosimilmente perduranti tra l'imprenditore materano e gli esponenti mafiosi suoi coindagati", dovendosi così prendere in considerazione la rilevanza del tempo trascorso dai fatti.3.

E' pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato munito di apposita procura speciale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. 2.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/03/204 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110, 353, 416-bis.1 cod. pen. perché in concorso con altri e al fine di assicurare il sostentamento economico al clan Parisí di Bari, per tramite di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto intraneo al suddetto clan - con minaccia e avvalendosi della forza intirnidatrice derivante dalla comune appartenenza di Lovreglio, Sforza e Barracchia al suddetto clan mafioso, turbavano, anche mediante l'allontanamento di alcuni degli iniziali offerenti, la gara per pubblici incanti, indetta dal Tribunale di Matera Sezione fallimentare avente ad oggetto la vendita di un opificio nella zona industriale di Matera; in particolare, ponevano in essere la suindicata condotta in cambio della corresponsione da parte degli aggiudicatari della somma complessiva di euro 130.000 (30.000 dei quali in forma di sponsorizzazione in favore della società calcistica A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] e i restanti 100.000 consegnati in contanti). In particolare, [OSCURATO:PERSONA] rivolgendosi dapprima a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( appartenenti al diverso e concorrente clan mafioso Strisciuglio) e successivamente a Lovreglio, Barracchia e Sforza ( appartenenti al clan Parisi), tuttavia non si aggiudicava l'asta in quanto non "selezionato" dai referenti del clan Parisi a causa della minore offerta economica in loro favore, mentre [OSCURATO:PERSONA], quale avvocato, che agendo da anello di collegamento tra gli uomini del clan Parisi e il predetto imprenditore Paolicelli per favorire l'aggiudicazione dell'asta in favore dei quest'ultimo, si prodigava per allontanare ("parcheggiare") un altro dei pretendenti, ovvero la "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.". 2. Avverso la ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso del ricorrente nella turbativa d'asta aggravata. Il ricorrente è stato coinvolto nella vicenda dalla iniziativa del suo consulente legale Avv. [OSCURATO:PERSONA] che contattò di sua iniziativa [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, coinvolse [OSCURATO:PERSONA], senza che il suo assistito ne sapesse nulla. Cosicché il Paolicelli fu vittima e non certo compartecipe dell'iniziativa del gruppo criminale che per conseguire un proprio tornaconto economico aveva deciso di pilotare l'asta in favore dei "vecchi dipendenti". Né rileva che egli avesse tentato di ottenere via libera "grazie all'intervento del suo ex socio [OSCURATO:PERSONA]" da esponenti di primo piano del clan Strisciuglio... salvo verificare la loro incompetenza territoriale nella zona di Altamura", condotta poco commendevole, ma che certo no vale a renderlo colluso con coloro che lo hanno allontanato dalla gara e concorrente nel reato di turbativa d'asta consumato contro i suoi interessi e all'opposto della sua volontà. Né si può logicamente sostenere che il ricorrente abbia deciso "di non partecipare alla licitazione sulla base di un'intesa raggiunta con il gruppo mafioso", essendosi allontanato dalla gara svoltasi il 20 luglio 2018 per una imposizione esplicitata nel corso dell'incontro del 12 luglio 2018 (v. pg. 68 e 69 della ordinanza impugnata), dovendosi escludere qualsiasi concreto rilievo al paventato "sostegno per reperire un altro capannone" (v. pg.63 dell'ordinanza). 2.2. Con il secondo motivo erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta aggravante, essendosi operata una immotivata e inammissibile parificazione tra la posizione del ricorrente e quella degli appartenenti al sodalizio criminale e il presunto intermediario. Quanto al metodo mafioso, se il Paolicelli è vittima, mai gli potrebbe essere ascritta la aggravante; se non è vittima per via della sua volontaria sottoposizione al giogo del gruppo mafioso, non vi è ragione alcuna per ritenerlo corresponsabile di un metodo mai esplicatosi nei suoi confronti, essendo estraneo a tutte la fasi antecedenti e successive al suo intervento nella vicenda e ai rapporti intercorsi con gli altri potenziali partecipanti all'asta, in relazione ai quali manca qualsiasi descrizione del preteso metodo adottato. In ogni caso, questo non può essere solo oggettivamente ascritto al ricorrente, che conosceva lo Sforza solo come pregiudicato ma non come esponente del clan Parisi; così analogamente per il Lovreglio. Quanto alla agevolazione mafiosa, manca qualsiasi indizio della volontà del ricorrente di agevolare il clan Parisi, essendosi mosso esclusivamente per un proprio interesse e deponendo in tal senso l'essersi rivolto sia a esponenti del clan Strisciuglio che a quelli del clan Paris'. 2.3. Con il terzo motivo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari in quanto tenuto conto della incensuratezza del ricorrente e alla sua estraneità agli ambienti della criminalità organizzata nonché della occasionalità dell'episodio risalente al luglio 2018, è davvero incomprensibile il riferimento a "rapporti verosimilmente perduranti tra l'imprenditore materano e gli esponenti mafiosi suoi coindagati", dovendosi così prendere in considerazione la rilevanza del tempo trascorso dai fatti.3. E' pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato munito di apposita procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
Sentenza Cassazione n. 33024/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris