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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 24410/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] RI.Blzif4At3_ [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sept4te le conclusioni del PG Lo' I cruk tt-Q_ C...420_tc 4L) >,3 (0( C c-of (--CAA-eux-Co ott( U3A.A-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Ricorre per cassazione il PM di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di avvenuto riconoscimento della continuazione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen.) in data 26 luglio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. La deduzione di violazione di legge è fondata, per le ragioni che seguono. 2.1 II Tribunale ha riunito in continuazione i fatti giudicati con : a) sentenza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; b) sentenza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; c) sentenza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.2 Risulta dal certificato penale che con precedente decisione esecutiva i fatti giudicati con due delle tre sentenze di cui sopra erano stati già riuniti in continuazione e tale decisione è stata ignorata dal G.E. .

Da ciò deriva, in tutta evidenza, una duplice decisione su gli stessi fatti e una duplicazione, non consentita, degli effetti correlati al riconoscimento della continuazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in data 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] RI.Blzif4At3_ [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sept4te le conclusioni del PG Lo' I cruk tt-Q_ C...420_tc 4L) >,3 (0( C c-of (--CAA-eux-Co ott( U3A.A-3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Ricorre per cassazione il PM di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di avvenuto riconoscimento della continuazione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen.) in data 26 luglio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La deduzione di violazione di legge è fondata, per le ragioni che seguono. 2.1 II Tribunale ha riunito in continuazione i fatti giudicati con : a) sentenza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; b) sentenza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; c) sentenza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.2 Risulta dal certificato penale che con precedente decisione esecutiva i fatti giudicati con due delle tre sentenze di cui sopra erano stati già riuniti in continuazione e tale decisione è stata ignorata dal G.E. . Da ciò deriva, in tutta evidenza, una duplice decisione su gli stessi fatti e una duplicazione, non consentita, degli effetti correlati al riconoscimento della continuazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in data 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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