CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 11930/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 del TRIBUNALE di PISTOIAfissata la trattazione del ricorso con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pistoia, previa riqualificazione del reato originariamente contestato ad Andrea IAVAZZO in quello previsto dall'art. 38 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), lo ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. La difesa denuncia la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 162-bis cod. pen. "per mancata ammissione all'oblazione a seguito della riqualificazione del fatto, nonché mancanza della motivazione sul punto". Il motivo evidenzia come la richiesta di derubricazione dall'originaria contestazione - relativa agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 — fosse stata sollecitata fin dalla sede dell'udienza preliminare relativamente alle due parti (canne) del fucile, regolarmente denunciato; che tale richiesta era stata reiterata dinnanzi al Tribunale di Pistoia, in una con quella - una volta qualificato il fatto ai sensi dell'art. 38 TULPS - di ammissione all'oblazione ex art. 162-bis cod. pen., sussistendone tutti i presupposti. Il Tribunale aveva accolto la richiesta di diversa qualificazione mitius, ma non quella di applicazione dell'art. 162-bis cod. pen., senza peraltro alcuna motivazione o riferimento alla richiesta difensiva della quale vi è traccia nell'epigrafe della sentenza riassuntiva delle richieste delle parti. 3. Come esattamente rileva il Procuratore generale, il ricorso risulta ammissibile nell'articolazione della censura sopra riportata che è specifica e trova immediato riscontro nella sentenza impugnata. Ciò consente di apprezzare la sussistenza della causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Infatti, avuto riguardo al reato contravvenzionale, come riqualificato, all'epoca della sua commissione (18 febbraio 2018) ed all'assenza di fatti sospensivi (della quale dà atto la sentenza), risulta maturato il termine per integrare l'effetto prescrittivo, con conseguente estinzione del reato per tale causa ed annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. o •Er) O ce.4 Così deciso il 2 febbraio 2024. (1)