CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore delle parti civili BALENCIAGA s.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni e nota spese alle quali si è riportata; udito il difensore della parte civile CELINE s.a., Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni e nota spese alle quali si è riportata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10 febbraio 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Genova con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 474 cod.pen. (capo A), 81 cpv., 648 e 474 cod.pen. (capo B), e, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 473 e 648 cod.pen.. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che ciò che era emerso era che tutto il materiale sequestrato faceva riferimento in modo generico a borse, cinture ed altri accessori riconducibili a vari marchi registrati, senza però che venisse precisato se il riferimento fosse ai marchi in sé e per sé o ai modelli; poiché i testimoni avevano affermato che la contraffazione riguardava solo i modelli, ma non anche i loghi caratteristici delle case di moda, l'impianto difensivo si era basato sulla inidoneità dei prodotti oggetto di contestazione ad indurre in inganno il compratore eql conseguente non configurabilità dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod.pen., atteso che la mera imitazione del modello registrato non era di per sé in grado di recare pregiudizio all'interesse protetto dal legislatore; sia il giudice di primo grado che quello di appello, prosegue il difensore, si erano limitati a riportare i passi delle deposizioni dei consulenti senza fornire adeguata risposta ai motivi di gravame. Il difensore rileva che la Corte di appello aveva escluso il falso grossolano poiché all'interno del laboratorio vi erano postazioni di sartoria idonee ad assemblare gli accessori recanti i marchi contraffatti delle borse, circostanza assolutamente neutra e che non portava alla conferma della insussistenza del falso grossolano, atteso che anche gli accessori, per come riferito dai consulenti, non corrispondevano agli originali; l'assunto della Corte di appello secondo cui non emergeva una evidenza della contraffazione tale da ritenerla inidonea all'inganno non trovava riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni, che avevano evidenziato le differenze evidenti dei modelli di borse in sequestro con quelli originali. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 D difensore eccepisce la mancanza della motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui, trattando della posizione esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] i operava un richiamo alle pagine 3-4-5-6, dove si trattava della posizione di [OSCURATO:PERSONA]; il difensore lamenta la violazione dell'art. 474 cod.pen. in quanto non si era ravvisato che gli oggetti indicati nel capo di imputazione erano inidonei ad ingannare il consumatore di media esperienza e diligenza; il difensore riporta poi il motivo di appello con il quale si era chiesta l'assoluzione dell'imputata, non avendo avuto la stessa alcun ruolo nel reato contestato,-,Tcreiítificata solo quale persona che aveva preso in affitto i locali, ma mai presente negli stessi; se fossero state valutate attentamente le deposizioni dei testi Sferlazza e Biancalani, non si sarebbe pervenuti alla affermazione di responsabilità dell'imputata, visto che i testimoni non solola4 individuavano con certezza, ma neppure erano giunti a precisare la sua posizione all'interno di tutta la questione. 2.2 II difensore osserva che la motivazione sul trattamento sanzionatorio non si riferiva a quanto oggetto del capo di imputazione sub C), in cui [OSCURATO:PERSONA] era coimputata di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Il difensore lamenta che erano state assunte nelle sentenze di merito come prova della sussistenza dei reati,, e quindi acquisite al processo, le dichiarazioni rese dai consulenti di parte civile, che avevano fondato il loro giudizio non sull'esame diretto e comparativo degli oggetti sequestrati con gli originali, ma solo su fotografie digitali. 2.4 II difensore eccepisce la mancanza, contraddittorietà, o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, contenimento della pena base, aumento per la continuazione in relazione all'unico capo di imputazione contestato a [OSCURATO:PERSONA]: la pena base inflitta alla stessa era identica a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], malgrado il diverso numero dei capi di imputazione e l'entità degli addebiti in essi contenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Relativamente al motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e al primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si deve infatti rilevare come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." (Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01); pertanto, le eccezioni relative alla grossolanità della contraffazione sono manifestamente infondate; si può comunque osservare che la suddetta grossolanità era stata esclusa dalla Corte di appello con la motivazione contenuta nelle pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, e i ricorsi propongono una inammissibile valutazione diversa da quelle effettuata dai giudici di merito. 1.2 Quanto al ruolo della ricorrente Wu, la Corte di appello ha rilevato come la stessa abbia sottoscritto il contratto di locazione dell'immobile (quale legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA]", impresa distinta da quella del coimputato), ove vi era un vero e proprio laboratorio di sartoria di rilevanti dimensioni, ed era stata vista al lavoro in quel locale dal teste Biancalani; inoltre, erano stati emessi assegni da clienti in favore della Wu, tutte circostanze che rendevano congrua e coerente con le risultanze processuali la ritenuta responsabilità della Wu; le considerazioni del ricorso attengono al merito della vicenda ed a una diversa interpretazione di quanto riferito dai testimoni, operazioni non consentite in sede di legittimità. 1.3 L'eccezione secondo la quale il giudizio dei consulenti di parte sarebbe errato in quanto basato non sull'esame diretto e comparativo degli oggetti sequestrati con gli originali, ma solo su fotografie digitali è stata già confutata dalla Corte di appello, nella parte in cui (pag.6 e 7) osserva che le fotografie digitali permettevano una agevole visione degli oggetti riprodotti e menziona l'accesso eseguito dal consulente Procuranti; anche tale motivo, essendo relativo al merito della vicenda e reiterativo del motivo proposto in appello, è pertanto inammissibile. 1.4 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti genericheal trattamento sanzionatorio, quanto al primo aspetto la Corte di appello ha evidenziato la mancanza di elementi positivamente valutabili (non indicati neppure nel ricorso per cassazione) e quanto al secondo, premesso che la pena , base è stata individuata per il reato contestato ad entrambi gli imputati, trrnirTs ii logico che dovesse essere uguale per entrambi, 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; i ricorrente devono essere inoltre essere condannati al pagamento delle spese in favore delle parti civili costituite in virtù del principio di soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile CELINE s.a. che liquida in euro 3.510,00 oltre accessori di legge, dalle parti civili BALENCIAGA s. E [OSCURATO:SOCIETA], che liquida in complessivi C 4.563,00, oltre accessori di le