CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla insussistenza dell'elemento psicologico del reato già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Qiudice di merito (si veda, in particolare, p. 4 della sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, in merito al trattamento sanzionatorio, determinato in misura pari al minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere