CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 09013/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16183/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] del Babuino 48 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 655/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che quest'ultima occupava senza averne titolo 2 magazzini siti in [OSCURATO:PERSONA] che erano di proprietà del Silipo. In particolare,la Fiorillo aveva adibito uno dei due magazzini a negozio e l'altro a deposito: per uno dei due la Fiorillo pagava un canone , che era ritenuto insufficiente da Silipo e che costui trattenevaa mero titolo di acconto su quanto gli spettava per l'occupazione senza titolo. 2.-[OSCURATO:PERSONA] si è costituita ed haeccepito l'esistenza di un contratto di locazione verbale in base al quale era tenuta a pagare 104 € per un immobile e 77 € circa per l'altro:somma che puntualmente corrispondeva al proprietario. 3.-Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto provato un contratto di locazione per entrambi gli immobili, ha escluso che fosse necessaria la forma scritta trattandosi di locazione ad uso non abitativo,ed ha dunque rigettato la domanda di rilascio dell'immobile e di risarcimento del danno. La decisione, appellata dal S ilipo , è stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro. 4.-Ora il Silipo ricorre avverso tale decisione con tre motivi. L'intimato non ha svolto difese. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Considerato che 4.1.-[OSCURATO:PERSONA], in via preliminare, rileva che il ricorso appare tardivo. Dalla copia del ricorso, come depositata, risulta che la notifica è stata effettuata il 14 maggio 2019, cioè oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, maggiorato della sospensione per il periodo feriale dell’anno 2018 per i trentuno giorni dal 1° al 31 agosto di quell’anno. La sentenza è stata, infatti, pubblicata il 9 aprile 2018 ed il termine al lordo dell’indicata sospensione scadeva il giorno 10 maggio 2019 E’ vero, che, su una pagina del ricorso successiva a quella che reca la relata di notificazione vi è, in basso, un timbro “UNEP - CATANZARO” datato 8 maggio 2019, ma esso è senza firma e , peraltro, è anche “ tagliato ” quanto alla indicazione “L’[OSCURATO:PERSONA]”. Ne consegue che la sua presenza non può essere considerata come prova della consegna il giorno 8 maggio 2019 all’[OSCURATO:PERSONA] per la notifica del ricorso, non integrando alcuna attività certificatoria in tal senso. Ad ogni modo, il ricorso, se ne fosse possibile l’esame, non avrebbe alcuna possibilità di essere accoltoper le ragioni che seguono. 5.-Con il primo motivo si denuncia violazione dell'articolo 1326 del codice civile. Secondo il ricorrente, l'accertamento fatto dal T ribunale circa l'esistenza di contratti di locazione era stato censurato in appello,ma i giudici di secondo grado non hanno tenuto in alcuna considerazione questa censura,con la conseguenza che è rimastaaccertata l'esistenza di un contratto di locazione che invece non è emersa in alcun modo e che spettava alla convenuta di dimostrare. Il motivo è inammissibile. A prescindere dal fatto che la doglianza, lamentando che la corte territoriale non avrebbe esaminato una prospettazione svolta con l’appello, non riproduce di questo il relativo contenuto né direttamente né indirettamente, precisando in questo secondo caso la parte dell’atto di appello corrispondente all’indiretta riproduzione, con evidente violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., si rileva comunque che la Corte d'appello ha ritenuto di dover condividere le osservazioni del Tribunale quanto alla esistenza del contratto di locazione: che un tale contratto esistesse o meno è una questione di fatto che è stata accertata dai giudici di merito con una motivazione fatta in primo grado in modo adeguato,e riportata dallo stesso ricorrente nel motivo di ricorso,e poi condivis a dal giudice d'appello. Tra l'altro, la Corte d'appello ha ritenuto provata l'esistenza del secondo contratto di locazione,quello relativo all'immobile di via Sicilia, da lle attestazioni di pagamento prodotte in atto dalla convenuta: si tratta quindi di un accertamento in fatto che non può essere qui messo in discussione. 6.-Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 1350 del codice civile. Si censura la pronuncia d'appello nella parte in cui, aderendo alle conclusioni assunte in primo grado, il giudice di secondo grado ha escluso la necessità della forma a pena di nullità trattandosi di contratto di locazione destinato ad uso non abitativo. Il ricorrente contesta questa ratio decidendisostenendo che invece si trattava di un contratto di durata ultranovennale. Il motivo sarebbeinfondato. Esso introduce un evento di fatto, ossia la durata ultranovennale del contratto, non solo non emersa come eccepita in precedenza essendo riportata solo una generica eccezione di difetto di forma,ma comunque implicitamente negata dai giudici di merito nel momento in cui hanno ritenuto il contratto non soggetto a forma scritta. La contestazione di questo assunto (ossia che non era necessaria la forma) presuppone un accertamento (che il contratto avesse durata ultranovennale) in questa sede inammissibile. 7.-Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo uno comma 346 della legge 2004 del 311. Il ricorrente aveva eccepito la nullità della sentenza per omessa registrazione del contratto di locazione. La Corte d'appello aveva rigettato il motivo asserendo che il contratto era stato stipulato prima che quella legge entrasse in vigore, la quale non si poteva applicare retroattivamente. Secondo il ricorrente la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che la legge in questione,che rende obbligatoria la registrazione, si applica anche ai rinnovi contrattuali che si pongano successivamente alla sua entrata in vigore. Il motivo sarebbeinfondato. Infatti, “in tema di contratti dilocazione ad uso abitativo, la prescrizione di requisiti di validità ai sensi degli artt. 1, 2 e 14 della l. n. 431 del 1998 -cioè, la forma scritta "ad substantiam" - e dell'art. 1, comma 346, della l. n.311 del 2004 - in forza del quale i negozi sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati - si applica solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle citate norme, giusta il principio "tempus regit actum", non derogato da alcune speciale disposizione transitoria”. (Cass. 22828/ 2022). Ed ovviamente la registrazione è formalità che riguarda la stipula del contratto e non già il suo rinnovo,il quale, tra l’altro, qualora il contratto non sia soggetto a forma scritta può avvenire tacitamente senza bisogno di un apposito atto da sottoporre poi aregistrazione. 8. Conclusivamente, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile . La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d