CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18.3.2021 il GUP di Cosenza aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ricettazione ed estorsione a lui ascritti e, ritenuto il vincolo della continuazione e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. stimata equivalente alla aggravante contestata sul capo 3) ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di anni 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Catanzaro ha in parte riformato la sentenza accogliendo la proposta di concordato avanzata dalle parti con rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello del trattamento sanzionatorio ed ha rideterminato la pena, in conformità dell'accordo, in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2000 di multa; 3. ricorre per cassazione a mezzo del difensore lamentando: 3.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale sostanziale con riferimento agli artt. 648 e 628 cod. pen. e violazione di legge processuale con riferimento all'art. 604 cod. pen.: rileva che la Corte territoriale ha apoditticamente confermato la qualificazione giuridica del fatto che era invece diverso da quello in concreto configurabile, con conseguente nullità della sentenza di primo grado di cui la Corte avrebbe dovuto prendere atto e che avrebbe dovuto essere dichiarata ai sensi dell'art. 604 cod. proc. pen. in presenza di un vizio da ritenersi prevalente anche rispetto all'accordo processuale; 3.2 erronea qualificazione dei fatti di cui ai capi 1) e 4): segnala la contraddittorietà della decisione rispetto a quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado con riguardo al ruolo di mera mediazione svolto dal ricorrente senza alcun personale interesse sicché la sua condotta sarebbe semmai riconducibile al delitto di favoreggiamento personale. 4. Il ricorso è inammissibile: è sufficiente ricordare che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). E' inoltre pacificamente inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Ca massa). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle