CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 21644/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 13044-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1227/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/10/2019 R.G.N. 846/2017; Oggetto previdenza R.G.N.13044/2019 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con sentenza del 22.10.2018 n. 1227 , la Corte d’appello di Lecce respingeva il gravame dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Lecce che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta a chiedere la retrodatazione della pensione di vecchiaia anticipata, ex d.lgs. n. 503 del 19 92, all’1.4.14, rispetto alla decorrenza riconosciuta in via amministrativa dall’Inps a decorrere dall’1.3.15. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con l’art. 12 comma 1 lett. a) del d.l.n. 78 del 2010 (sulla cui base è previsto lo “slittamento” di un anno per l’accesso alla pensione) si applica solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata, ai sensi dell’art. 1 comma 8 del d.lgs. n. 503del 19 92). Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza – ricavabile dalle disposizioni di cui al predetto d.lgs. n. 503 cit. – di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato la decisione nel termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380 bis.1. secondo comma c.p.c..Considerato che Con il ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 503del 1992, dell’art. 3 della legge n. 297del 1982, nonché dell’art. 16 della legge n. 233 del 19 90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. “finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 comma 1 lett. a) del d.l. n. 78 del 2010, anche per gli invalidi in misura non infer iore all’80%, che beneficiano della pensione anticipata. Infatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni). Il ricorso è fondato. Questa Corte nel decidere controversie su fattispecie analoghe ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v. Cass. n. 16591 del 2022, Cass. n. 37697del 20 21, Cass. n. 17278 del 2020 , Cass.n. 2382del 2020, Cass. n. 15964 del 2019 , Cass. n. 32591 del 2018e Cass. n. 29191 del 2018). A tali principi va data continuità e, pertanto, il ricorso deve essere accoltoe la sentenza cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione,che alla luce dei principi sopra esposti riesaminerà il merito della controversia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello