CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 dicembre 2022, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06. 2. Avverso la suindicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso. 3. Con il primo motivo deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione non avendo il ricorrente alcun collegamento con la società di provenienza dei rifiuti né rispetto al mezzo usato per il trasporto ed inoltre, l'imputato avrebbe potuto lecitamente ritenere che il Raccuglia, suo ritenuto complice, che lavorava per la predetta società, fosse abilitato al contestato trasporto. 4. Con il secondo motivo ha rappresentato vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si contesta la mancata applicazione della fattispecie ex art.131 bis cod. pen., non avendo il giudice neppure vagliato tale ipotesi pur in presenza dei relativi presupposti. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine all'intervenuto diniego delle attenuanti generiche. Mancando una valida motivazione in presenza di mera clausola di stile. E nonostante il corretto comportamento del ricorrente, anche processuale. 6. Il primo motivo è inammissibile, a fronte di una motivazione che valorizza la presenza del ricorrente a bordo di un autocarro chiaramente trasportante rifiuti, in ordine al quale mancava la relativa autorizzazione, quand'anche eventualmente semplificata, l'esistenza di un onere di prudente informazione a tale ultimo riguardo per chi sia coinvolto nel trasporto di rifiuti, nonché la riferita narrazione del complice Raccuglia, secondo il quale l'attività era stata pianificata per una vendita funzionale ad una "mangiata". Si tratta di una più che adeguata motivazione, cui si oppone una mera rivalutazione del compendio probatorio, irrilevante nel caso in esame, atteso che l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che sii risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).• 7. Preliminare rispetto al secondo motivo, su un piano logico giuridico, è l'esame del terzo motivo. Appare congruo il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali, posto che, come noto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02 MARIGLIANO; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). 8. Il terzo motivo è fondato, non avendo il giudice valutato la richiesta di assoluzione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., avanzata nell'interesse dell'imputato. 9. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata limitatamente alla valutazione della questione inerente la configurabilità della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, del ricorso. E' opportuno altresì evidenziare che deve escludersi comunque (cfr. sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 - 01 Mazzoccoli) che, nelle more del giudizio di rinvio, qui disposto unicamente per verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità in esame, possa maturare la prescrizione del reato per cui si procede. P.Q.M., Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia relativa all'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. Dichia