CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19601/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 30 settembre 2025 il Tribunale di Napoli,quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessaa [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze emesse dal Tribunale di Napoli in data 05ottobre 2017, divenuta definitiva in data 10 gennaio 2018, e dal Tribunale diNapoli in data 07 giugno 2023, divenuta definitiva in data 07 febbraio 2025.Nel primo caso la revoca è stata disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.1), cod. pen., per avere il condannato commesso un delitto nel bienniosuccessivo alla definitiva concessione del beneficio, e nel secondo caso perché lasospensione condizionale non poteva essere concessa, essendo intervenuta unasentenza intermedia, a condanna con pena non sospesa, ostativa alla secondaconcessione del beneficio.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il qualelamenta la violazione di legge con riferimento agli artt. 164 e 168 cod. pen.La sospensione concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli indata 05 ottobre 2017 non deve essere revocata, perché il reato commesso neidue anni successivi alla sua definitività è stato giudicato con una sentenza a suavolta dichiarata condizionalmente sospesa, ai sensi dell'art. 164, quarto comma,cod. pen., per cui essa non può determinare la revoca della sospensioneconcessa in precedenza.La sospensione concessa con la sentenza emessa in data 07 giugno 2023,poi, non poteva essere revocata perché, trattandosi di un'ipotesi di revoca non didiritto, il giudice avrebbe dovuto prima valutare se il giudice della cognizione, nelconcedere il beneficio nonostante la presenza di una condanna intermediaostativa, era a conoscenza di tale ostatività, secondo il principio dettato dallagiurisprudenza di legittimità.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è solo in parte fondato, e deve essere accolto nei termini sottoprecisati. L'ordinanza, peraltro, valuta la revocabilità dei benefici concessi con ledue sentenze indicate sulla base di una lettura non corretta del certificato delcasellario giudiziale, circostanza che rende opportuno il suo annullamento, per unriesame complessivo della vicenda esecutiva del ricorrente.2. La doglianza del ricorrente è infondata nella parte in cui sostiene la nonrevocabilità della sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa indata 05 ottobre 2017 e divenuta definitiva in data 10 gennaio 2018, a causadella commissione, nei due anni da quest'ultima data, del delitto giudicato con lasentenza emessa in data 07 giugno 2023, definitiva il 07 febbraio 2025,asserendo che la pena irrogata con la seconda sentenza, essendo statadichiarata condizionalmente sospesa, consentiva una seconda concessione delbeneficio, e quindi non imponeva obbligatoriamente la revoca del beneficioconcesso in precedenza, ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen.Il ricorrente non tiene conto della inapplicabilità del disposto dell'art. 164,ultimo comma, cod. pen. stante la presenza di una condanna intermedia, emessain data 24 gennaio 2017 e divenuta irrevocabile in data 20 ottobre 2021. Dettanorma consente la concessione della sospensione condizionale per una secondavolta quando la nuova condanna contiene una pena che, cumulata con laprecedente, non supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen., ma nel presentecaso la sentenza emessa in data 07 giugno 2023 non è la condanna successiva aquella emessa in data 05 ottobre 2017, la cui pena può essere cumulata allaprecedente ai fini previsti dall'art. 164, ultimo comma, cod. pen., bensì è unaterza condanna, per la quale addirittura il beneficio della sospensionecondizionale è stato concesso per la terza volta.2.1. In ordine alla sentenza intermedia, infatti, deve rilevarsi che il giudicedell'esecuzione l'ha erroneamente ritenuta priva del beneficio della sospensionecondizionale, mentre esso è stato concesso, come risulta dal certificato delcasellario giudiziale allegato al ricorso.Il disposto di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. pen., pertanto, può esserestato legittimamente applicato al momento della emissione di questa sentenza,che ha condannato il ricorrente ad una pena per un delitto anteriormentecommesso che, cumulata con quella irrogata per la contravvenzione giudicatacon la sentenza emessa in data 05 ottobre 2017, non supera il limite di cuiall'art. 163 cod. pen. Questa sentenza intermedia, quindi, non consentiva néconsente, allo stato, la revoca obbligatoria della sospensione condizionaleprecedentemente concessa, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen.La revoca del beneficio concesso con la sentenza emessa in data 05 ottobre2017 rimane possibile, però, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen.,non potendo la pena irrogata essere cumulata con quella della sentenza emessain data 07 giugno 2023, stante la condanna intermedia, ed essendo irrilevante ilfatto che anche tale pena sia stata dichiarata condizionalmente sospesa.2.2. La sospensione condizionale concessa con la indicata condannaintermedia, quella emessa in data 24 gennaio 2017 e divenuta irrevocabile indata 20 ottobre 2021, è peraltro revocabile di diritto ai sensi dell'art. 168,comma 1, n. 2), cod. pen. con riferimento alla sentenza successiva, quellaemessa in data 07 giugno 2023 e divenuta irrevocabile il 07 febbraio 2025,perché quest'ultima è relativa ad un delitto commesso anteriormente alpassaggio in giudicato della sentenza in questione, e contiene una pena che,cumulata a quella della sentenza precedente, supera il limite dell'art. 163 cod.pen. (vedi, tra le molte, Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023, Rv. 284930).3. Il ricorso è fondato, invece, in relazione alla ulteriore doglianza, relativaalla revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa indata 07 giugno 2023 e divenuta irrevocabile il 07 febbraio 2025.Il giudice dell'esecuzione ha disposto tale revoca per la presenza di unacondanna intermedia, applicando il principio di questa Corte, secondo cui «Lareiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena èammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la primacondanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, incaso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lostesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuovaprognosi favorevole circa la sua futura condotta» (Sez. 6, n. 1647 del12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278100).La sua decisione si fonda, come detto, su un presupposto oggettivo errato,quale l'asserita assenza del beneficio nella sentenza emessa in data 24 gennaio2017 e definita perciò intermedia, essendo stato tale beneficio, in realtà,concesso anche in questa condanna. Peraltro anche la già intervenutaconcessione per due volte della sospensione condizionale costituisce una causaostativa ad una sua terza applicazione. In entrambi i casi, però, l'ostatività noncostituisce una delle cause di revoca di diritto stabilite dall'art. 168, comma 1,cod. pen., ma deriva dalla violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen.,violazione che consente ugualmente l'intervento del giudice dell'esecuzione, aisensi dell'art. 671, comma 1-bis, cod. proc. pen. che richiama le cause di revocapreviste dall'art. 168, terzo comma, cod. pen. (si veda, per una interpretazionein questo senso, Sez. 1, n. 5155 del 05/12/2025, dep. 2026, Rv. 289455).Nel caso di sussistenza di una causa di revoca non di diritto, questa Corte hastabilito, con la sentenza Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. In proc. Longo,Rv. 264381, che «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, commaquarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause nonfossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudicedell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo delgiudizio», e che «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensionecondizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur senota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo aquest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principiodevolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione inmerito, neppure implicita» (Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv.287004).L'ordinanza non menziona un eventuale controllo che il giudicedell'esecuzione abbia operato sul fascicolo processuale del procedimentoconclusosi con l'emissione della sentenza in data 07 giugno 2023, per cui deveaccogliersi la doglianza del ricorrente, circa l'omessa verifica della effettivaconoscenza, da parte del giudice di merito, della duplice ostatività allaconcessione del beneficio.4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alTribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, per la verifica della revocabilitàdella sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa in data 07giugno 2023 e divenuta irrevocabile il 07 febbraio 2025, e per una nuova verificadella revocabilità dell'analogo beneficio concesso con la sentenza emessa in data05 ottobre 2017 e definitiva in data 10 gennaio 2018, verifica da compiere allaluce della complessiva vicenda esecutiva, con piena libertà valutativa, ma P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diNapoli.Così deciso il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]