CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 34414/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 21 febbraio 2024 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 353 cod. pen. e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione ai sensi degli artt. 178, comma l i lett. c) e 179 cod. proc. pen. per la mancata trattazione orale del procedimento, richiesta con lo stesso atto di appello a pg. 2, essendosi verificata la mancata partecipazione dell'appellante al giudizio, con conseguente nullità assoluta della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo, violazione ed errata applicazione dell'art. 353 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di Pesaresi; carenza di motivazione, in relazione al ritenuto turbamento dell'asta tenutasi il 5 settembre 2018. Quanto alle dichiarazioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza non ha rilevato la discrasia tra tali dichiarazioni e quanto narrato dal Pesaresi, rendendo illogica la motivazione. Infatti, o il soggetto che riferisce delle minacce all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non è il Pesaresi, che non ha partecipato all'asta, o il Pesaresi ha riferito il falso al predetto avvocato. [OSCURATO:PERSONA], illogica è l'affermazione della sentenza in ordine alla conferma delle dichiarazioni del Pesaresi proveniente dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio di primo grado, dalla quale, invece, risulta che il predetto non ha presentato alcuna offerta e, pertanto, non si vede come egli potesse rinunciare a partecipare alla procedura, mentre risulta la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] con l'aggiudicazione del bene oggetto dell'asta, così giustificandosi la sua permanenza nell'aula per gli incombenti di rito. In ogni caso, non poteva ritenersi rilevante la contestata condotta tenuta nei confronti di colui che non risultava essere un offerente, né l'imputato poteva ritenersi sapere come tale in costanza di buste chiuse anonime di offerta e, ancora, realizzata a procedura di fatto conclusa. Quanto, infine, al presunto turbamento, il verbale redatto dal notaio - che la Corte ha ritenuto di non acquisire - non offre alcun riscontro. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo. 2. Dalla verifica degli atti, consentita dalla natura processuale della deduzione difensiva, risulta che nell'atto di appello, depositato in data 1 luglio 2025, è stata formulata la istanza di trattazione orale dell'appello, mentre il procedimento è stato trattato in forma scritta. 2.1. Quanto all'ammissibilità della formulazione della istanza nell'atto di appello il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire e dare seguito al principio affermato da Sez. 6, n. 19439 del 18/02/2026, C., Rv. 290031, secondo il quale, in tema di giudizio di appello, la richiesta di partecipazione all'udienza di cui all'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. può essere formulata, per le impugnazioni proposte a far data dal 1 luglio 2024, anche con l'atto di gravame. In motivazione, la Corte ha condivisibilmente osservato che la norma di riferimento indica solo il termine ad quem, entro il quale la richiesta deve essere presentata e non anche il termine a partire dal quale la facoltà difensiva può essere esercitata, che l'art. 601, comma 2, cod. proc. peri. prevede che la Corte possa disporre la trattazione orale in presenza prima che sia emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello e, infine, che consentire all'imputato di chiedere la trattazione partecipata già con l'atto di impugnazione non ha riflessi negativi né sull'organizzazione del processo, né sulla sua ragionevole durata, La decisione ha argomentato che «sul piano testuale, secondo l'art. 598-bis, comma 2, "la richiesta ... è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'art. 601 cod. proc. pen". Si tratta di un sintagma che, per il suo dato letterale, non si presta ad essere interpretato in senso univoco e non esclude la possibilità di ritenere che la richiesta venga formulata già prima della emissione del decreto di citazione; una norma polisemica che può testualmente essere interpretata anche nel senso che il legislatore abbia voluto indicare con l'espressione in questione solo il termine ad quem entro il quale la richiesta debba essere presentata - entro quindici giorni dalla notifica del decreto - ma non anche il termine a partire dal quale detta facoltà difensiva possa essere esercitata. Sotto altro profilo, è utile evidenziare come, non solo, non vi siano, per le ragioni indicate, dati testuali univoci che valorizzino i principi affermati dalla Corte di appello, e che, invece, in senso contrario alla opzione interpretativa che non si condivide, vi sia il dato testuale dell'art. 601, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi del quale "quando la Corte, anteriormente alla citazione, dispone che 3l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, né è fatta menzione nel decreto di citazione". Dunque, alla Corte di appello è espressamente attribuito il potere di disporre, già prima che sia emesso il decreto di citazione, che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, cioè con trattazione orale in presenza. Si tratta di un dato testuale obiettivo che depone nel senso che la richiesta di partecipazione possa essere formulata anche prima che sia emesso il decreto di citazione e, dunque, anche con l'atto di impugnazione. Un dato testuale che sembra recepire le indicazioni contenute nella relazione illustrativa, laddove [. 1 si contemplava, nella prospettiva di una necessaria collaborazione, che la richiesta di trattazione orale potesse essere anticipata già con la presentazione dell'atto di impugnazione. Né pare sostenibile che la possibilità di disporre la partecipazione delle parti già prima della emissione del decreto di citazione sia limitata ai casi in cui sia la stessa Corte a disporre d'ufficio la trattazione orale per la «rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame» ovvero "nel caso di rinnovazione istruttoria". Si tratterebbe di una limitazione del potere della parte e della difesa non facilmente giustificabile; una limitazione dei tempi con cui la richiesta di trattazione orale debba essere presentata che inciderebbe, senza una plausibile ragione, sulle modalità con le quali può essere esercitato il diritto di difesa, tenuto conto, peraltro, che, in ragione dell'oggetto e dei possibili esiti del giudizio, alla Corte di appello è devoluto un giudizio autonomo e pieno sulla responsabilità penale, seppure nei limiti dei motivi». [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover aderire a questo orientamento, discostatosi da un precedente opposto principio espresso da Sez. 2, n. 41144 del 18/11/2025, Minei, Rv. 289008, per la decisiva ragione secondo la quale non si individua un dettato normativo che attribuisca alla notifica del decreto di citazione la natura di imprescindibile termine a quo per l'esercizio della facoltà di richiedere la trattazione del giudizio, che, pertanto, l'appellante ben può esercitare con lo stesso atto di impugnazione che quel giudizio introduce. 3. Un secondo profilo attiene al rilievo secondo il quale il difensore, come riportato nell' epigrafe della sentenza, risulta aver concluso per l'accoglimento dei motivi di appello. Tuttavia, anche per questo aspetto processuale dovendosi ricorrere alla verifica degli atti, non risulta dal verbale di udienza del 14.11,2025, che il difensore abbia depositato le sue conclusioni, né risulta altrimenti in atti il deposito di tali conclusioni. 3.1. A tal riguardo è stato condivisibilmente affermato che, in tema di giudizio di appello, nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod.. .proc. pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del 4tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen, (Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439). La decisione ha rilevato che «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedurale del tutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza,. così determinandosi una assoluta e insanabile nullità agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. penna. (Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Buonavita, Rv. 286336 - 01; Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, Vidonis; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, Tornincasa, Rv. 286619-01). Secondo tale opzione ricostruttiva, la richiesta di trattazione orale costituisce esercizio di un autonomo e insindacabile diritto di natura potestativa di ciascuna parte processuale, che determina il ripristino del modello procedurale di partecipazione, implicante la presenza fisica delle parti e dei loro difensori o sostituti. Per effetto della richiesta, il difensore ha diritto ad un'interlocuzione orale e diretta con il Giudice, del quale viene, invece, privato in caso di trattazione cartolare. Ancor prima della lesione del contraddittorio, che attiene all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato agli effetti dell'art. 178, comma 1, lett. c), si realizza dunque una nullità assoluta ed insanabile dovuta all'assenza del difensore in un caso in cui è obbligatoria la presenza (secondo i canoni valutativi espressi da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01, a tenore della quale l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato integra una nullità assoluta, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ai sensi dell'art.97 C.p.p.)». 4.2. Nel caso rimesso alla valutazione di questa Corte, la mancata realizzazione del contraddittorio ha violato senz'altro il diritto di difesa, che non solo si è vista privata della scelta spettantegli di trattazione orale del procedimento, ma è rimasta assente anche dalla trattazione scritta, determinando la nullità della sentenza all'esito emessa. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. 5 P.Q.M