CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34348/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1386/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] PaM, relativi alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, all'aumento di pena inflitto per la continuazione interna, alla mancata sospensione condizionale della pena; Ritenuto i motivi inammissibili perché, da una parte, quanto alla sospensione condizionale della pena, precluso per non essere stato dedotto specificamente in appello, e dall'altra, perchè meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr. pag. 5 sentenza impugnata e pagg. 6- 7 sentenza di primo grado); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] rbI -E i N cA 2 4 SET 2026 Il [OSCURATO:PERSONA]{ VO [OSCURATO:PERSONA] rini