CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026Serni Gianna, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore- intimati -il ricorso r.g. n. 14052/2020 avverso la sentenza della Corted’appello di Firenze n. 384/2020 depositata il 12/02/2020 e ilricorso r.g. n. 10110/2021 avverso la sentenza della Corted’appello di Firenze n. 325/2021 depositata il 09/02/2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso in relazione al ricorso r.g. n.14052/2020 per l’accoglimento del quarto motivo e per il ricorso n.r.g. n. 10110/2021 per il rigetto.uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente;Ricorso r.g. n. 14052/2020Mario [OSCURATO:PERSONA] impugnava la delibera adottata il 6 maggio 2010da [OSCURATO:PERSONA] in Somigli, [OSCURATO:PERSONA] e AndreaChiarini con la quale a seguito di convocazione dei contitolari di unaservitù di adduzione di acqua.Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], per quel che ancora rileva, la delibera eranulla perché non erano stati convocati tutti i titolari della servitù ela decisione era stata presa con la maggioranza del 50%.2. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eChiarini Andrea, i quali contestavano la domanda e sostenevano lavalidità della delibera adottata.3. Il Tribunale di Firenze rigettava la domanda.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/20264. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.5. Il 03.11.2016 l'appellante con ricorso comunicava il decessodi [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e chiedeva la fissazionedi udienza per la prosecuzione del giudizio che veniva riassunto adistanza di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA].6. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],contrastando l'appello ed eccependo l'estinzione del giudizio diappello per omessa notifica del decreto e successivodecreto/ordinanza in violazione dell'art. 303 c.p.c. che imponeva lanotifica non solo del ricorso ma anche del relativo decreto difissazione e prosecuzione del giudizio.7. Non si costituivano gli eredi di [OSCURATO:PERSONA].8. La Corte d’appello di Firenze dichiarava la contumacia deglieredi di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del gravame, annullavala delibera impugnata per la mancata convocazione di taluno deititolari della servitù.Preliminarmente rigettava l’eccezione di estinzione del giudizioformulata dagli appellati in quanto la parte appellante avevaeseguito la notifica del ricorso in riassunzione a Scavetta ed a16.02.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., entro il termine fissato del28.02.2017, inserendo nel testo dell'atto la trascrizione del decretodi fissazione di udienza del Presidente della Corte. Il ricorsonotificato era stato depositato in data 20.02.2017, prima dellacostituzione in giudizio di Scavetta e Fiorillo.Secondo la Corte d’appello l'atto in riassunzione era regolarein quanto aveva tutti gli elementi idonei all'identificazione dellacausa e del suo oggetto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/20268.1 Nel merito, l’appello era fondato perché dalladocumentazione allegata al fascicolo di primo grado dell'appellanteemergeva che era stata costituita una servitù di adduzione di acquain favore degli acquirenti i vari appezzamenti di terreno che nelcorso del tempo erano stati alienati dagli unici proprietari, SignoriOttolenghi. Gli aventi diritto alla servitù erano [OSCURATO:PERSONA](avente causa da Pecchioli), [OSCURATO:PERSONA] (avente causa daPecchioli), [OSCURATO:PERSONA], "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", [OSCURATO:PERSONA](avente causa da Fantappié) ed [OSCURATO:PERSONA].Si trattava, dunque, di una comunione di altro diritto reale(art. 1100 c.c.) per cui trovava applicazione la disciplina previstadall'art. 1105 c.c. che al comma 3 prevedeva che: "Per la validitàdelle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti ipartecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggettodella deliberazione". Sicché richiamata la giurisprudenza dilegittimità (29747/2017) secondo cui l'assemblea dei partecipantialla comunione ordinaria, diversamente da quanto stabilito per ilcondominio degli edifici, è validamente costituita mediantequalsiasi forma di convocazione purché idonea allo scopo, in quantogli artt. 1105 e 1108 c.c. non prevedono l'assolvimento diparticolari formalità, riteneva tuttavia che fosse necessaria laconvocazione nei confronti di tutti i comunisti.Nella specie l'assemblea dei comunisti della servitù del06.05.2010 era stata convocata, come emergeva dallo stessodocumento, solo nei confronti di quattro aventi diritto, Scavetta,Chiarini, Fiorillo ed [OSCURATO:PERSONA], senza aver provveduto allaconvocazione anche degli altri aventi diritto "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." edAcanfora, né era stata fornita altra prova al riguardo. Secondo laprevisione dell’art. 1105 c.c. perché potesse essere valida eNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026vincolante la decisione adottata dalla maggioranza dei partecipantiera necessario che tale decisione fosse stata espressa medianteuna formale deliberazione assembleare previo avviso diconvocazione a tutti i comunisti.La Corte d’appello, pertanto, annullava la delibera assunta il06.05.2010, aderendo all'insegnamento di nomofilachia(4806/2005) secondo cui " ... la mancata comunicazione, a talunodei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assembleacondominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità delladelibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine ditrenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ.(decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per icondomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida edefficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio".La tesi secondo cui alcuni comunisti, Acanfora ed il Frantoios.r.l., non erano stati convocati in quanto non avevano esercitatoda tempo il loro diritto poiché non utilizzavano l'acqua non potevacondividersi in quanto detto comportamento non rappresentava perciò solo un'estinzione del diritto che in ogni caso doveva essereaccertato convenzionalmente o con provvedimento giudiziario.9. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], hanno propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base dicinque motivi di ricorso.10. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.11. Le altre parti intimate non hanno formulato difese.12. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delquarto motivo di ricorso.13. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ricorso r.g. n. 10110/202114. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],per accertare le inadempienze alle proprie obbligazioni inparticolare di pagamento delle spese di sua spettanza relative aicosti di energia elettrica necessaria per il funzionamento dellepompe di sollevamento dell'acqua obbligazioni secondo quantostabilito in una convenzione stipulata il 20.7.1988 e dunque peraccertare la decadenza del convenuto dall'uso del deposito di acquaposto nel fondo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con richiesta di determinare gliimporti inevasi e di condanna al pagamento di € 3.856,49, oltreaccessori, ovvero alla diversa somma accertata in causa.15. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodella domanda.16. Il Tribunale di Firenze, accoglieva le domande degli attori,dichiarando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva più diritto ed era decadutodall'uso del deposito d'acqua posto nel fondo dì [OSCURATO:PERSONA] condanna al pagamento della chiesta somma di € 3.856,49oltre alle spese del giudizio.17. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddettasentenza.18. In pendenza del termine per la costituzione degli appellati,decedeva [OSCURATO:PERSONA], così che l'appellante, con ricorsodepositato il 31.10.2016, riassumeva il giudizio.Con decreto del 4.11.2016 veniva indicata l’udienza già fissatadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, con decreto integrativo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sollecitatodal ricorrente, veniva assegnato termine per la notifica sino al28.2.2017.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il ricorso, con in calce la indicazione dei suddetti decreti e lacitazione degli appellati Fiorillo e Scavetta, nonché degli eredi diChiarini per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva notificato il 10.2.2017al procuratore costituito in primo grado dei primi due, nonché,impersonalmente e collettivamente, agli eredi di Chiarini nell'ultimodomicilio del defunto.19. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano algravame chiedendo la conferma della sentenza di primo grado edeccependo in via preliminare l’estinzione del giudizio.20. La Corte, con ordinanza riservata rigettava l’eccezione diestinzione evidenziando che l'errore sulla data era un mero refusosenza conseguenze, che la mancata notifica del decretodell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (che si era limitato ad assegnare il termine: supra,§ 3) era ininfluente, perché esso era menzionato comunquenell'atto in concreto notificato e che tutte le notifiche eranoavvenute entro il termine assegnato del 28.2.2017.21. La Corte d’appello, accoglieva il gravame e in totaleriforma della sentenza di primo grado, rigettava le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AndreaChiarini contro [OSCURATO:PERSONA] condannandoli alle spese del giudiziodi primo e secondo grado.21.1 Preliminarmente la Corte territoriale confermaval’ordinanza con la quale aveva rigettato l’eccezione di estinzione delgiudizio per erronea riassunzione anche perché tale effettoconsegue solo alla tardività del deposito del ricorso, mentre i vizisuccessivi inerenti il procedimento di vocatio in ius e dinotificazione, quali quelli eccepiti, trovavano altri rimedi (cfr, framolte, Cass. sez. 1" civ. 11.3.2019 n. 6921).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026L'omessa notificazione del decreto di fissazione (i decreti inrealtà erano due) non determinava l’invalidità della riassunzione,dal momento che sia i decreti che il loro contenuto erano comunquestati indicati nell'atto notificato e, per di più, era stataesplicitamente inserita la vocatio in ius delle parti riassunte, citatea comparire per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], attività del tuttoequipollente alla notifica integrale dei decreti, la cui unica funzioneera quella di permettere il ricostruirsi del contraddittorio dopol'interruzione.Qualsiasi irritualità o irregolarità, quindi, erano state sanatedal raggiungimento dello scopo perché tutti i destinatari dellanotificazione erano stati messi in grado di conoscere l'avvenutariassunzione e la data di prosecuzione del giudizio.Peraltro, per quanto riguardava la posizione degli appellatieccipienti Fiorillo e Scavetta, la sanatoria di qualsiasi vizio derivavaanche, in via autonoma, dalla loro compiuta e tempestivacostituzione in giudizio, che ulteriormente attestava ilraggiungimento dello scopo.Quanto alla posizione degli eredi Charini essi risultavano averericevuto regolare e tempestiva notificazione entro l'annodall'avvenuto decesso del loro dante causa; in particolare, lanotifica era avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con spedizione indata 16.2.2017 della raccomandata di rito e perfezionamento dellanotifica, anche per il destinatario, alla compiuta giacenza del,26.2.2017, entro il termine assegnato del 28.2.2017.21.2 Quanto al merito dell’appello lo stesso era fondato. LaCorte ricostruiva i successivi passaggi di proprietà dei terrenievidenziando come il fondo [OSCURATO:PERSONA] godesse di servitù di presa ederivazione· d'acqua ex art. 1080 c.c. che gravava sia, a monte, ilNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026pozzo-sorgente nella proprietà Chiarini, sia il serbatoio poi passatoin proprietà Scavetta.Il carattere prediale e non personale dei vincoli via via impostia carico dei fondi ospitanti la fonte sorgiva e il serbatoio e in favoredei fondi destinatari era pacifico e neanche contestato, infatti, lacontroversia ricadeva sulla estensione della servitù agli impianti disollevamento dell'acqua.Secondo la Corte d’appello il contenuto del diritto di servitù dìpresa a derivazione d'acqua non poteva che ricomprendere anchegli impianti senza i quali l'acqua non poteva giungere sino al fondoservente. Se si fosse escluso dal diritto di servitù l'uso degliimpianti, si sarebbe giunti alla paradossale conclusione che il dirittodi servitù di attingimento di acqua non garantirebbe l'arrivodell'acqua sul fondo servente contraddicendone l'essenza stessadel diritto e il suo contenuto tipico.Neanche poteva accedersi alla tesi delle parti appellatesecondo cui il titolo della loro domanda era costituitoesclusivamente dalla convenzione del 1988, in quantol’inadempimento dell’[OSCURATO:PERSONA] alle spese di gestione non poteva averemai come conseguenza la decadenza pronunciata dal Tribunale.L'obbligo dei proprietari dei fondi (serventi e dominanti) dipartecipare ai costi manutentivi e collegati come quello per lafornitura di energia elettrica come stabiliti nella convenzione del1988 costituiva rispetto alla servitù ex articolo 1080 c.c.un'obbligazione propter rem che, nell'ambito di libertà riservata aiprivati, aveva in concreto disciplinato gli obblighi inerenti alladerivazione dell'acqua sino ai fondi serventi di per sé a carico delsolo concedente in modo derogatorio da quanto previstodall'articolo 1091 c.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026La violazione di tale obbligazione da parte del titolare del fondodominante non poteva determinare la perdita del diritto reale, nonessendovi nesso di corrispettività fra l'obbligo dì pagare i costi e laconcessione del diritto dì servitù.Non sussistevano prestazioni corrispettive che, ai sensidell'art. 1460 c.c., legittimassero l'esclusione dell'[OSCURATO:PERSONA] oveinadempiente ai suoi obblighi: Scavetta e Fiorillo, insomma, nonerano obbligati dalla convenzione a erogare l’acqua all'[OSCURATO:PERSONA] qualecorrispettivo della sua partecipazione alle spese in modo che la suainadempienza potesse legittimarli a interrompere l'adduzione.D’altra parte, anche la convenzione del 1988 non prevedevaalcuna decadenza dal diritto o altre conseguenze per il mancatorispetto delle regole, sicché contro [OSCURATO:PERSONA] potevano essere svolte,sulla base della convenzione, solo azioni per il recupero dellesomme da lui eventualmente dovute o, in ipotesi, risarcitorie manon si poteva escluderlo dall'uso della cisterna ovvero degli impiantiche sollevavano l'acqua.Già nell'ordinanza possessoria del 18.6.2008, con la quale, suricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], fu ordinato allo Scavetta (che aveva istallatouna leva di chiusura per estromettere [OSCURATO:PERSONA] dalla fruizioned'acqua) di riaprire la tubazione di collegamento fra il depositoricadente sulla sua proprietà e il fondo del ricorrente (ordinanza ilcui contenuto è stato confermato con sentenza - di c.d. meritopossessorio - del Tribunale di Firenze n. 3757/2011 del10.11.2011), il giudice aveva fra l'altro notato che la convenzionedel 1983 (poi, ribadita in quella del 1988) configurava unregolamento pattizio di cosa comune, come tale, insuscettibile disoggiacere al principio inadimplenti non est adimplendum.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026Infine, doveva riformarsi anche l’accoglimento della domandadi condanna al pagamento della somma di € 3.856,49 per le speseordinarie e straordinarie asseritamente non pagate da [OSCURATO:PERSONA].In primo luogo, non risultava provato che [OSCURATO:PERSONA] avessemodificato la situazione preesistente installando il contatore eimpedendone la lettura mentre era certo il guasto del contatoredell'impossibilità di rilevare i consumi era la rottura del contatoredi un altro condomino l’appellata Fiorillo, che, fra l'altro, avevasenz'altro l'onere di provvedere quanto prima alla sostituzione.La regola della suddivisione per consumi era stata fissata daltitolo, ossia dalla convenzione del 1988, sicché era fondata la tesidell'[OSCURATO:PERSONA] che si opponeva alla ripartizione per capi, criterio inveceposto a base della domanda degli originari attori. Peraltro, dalladocumentazione versata in atti risultavano i pagamenti dell’Erminiall’ENEL, mente non vi era prova che sussistessero costistraordinari per un guasto all’impianto quanto piuttosto costifunzionali a rendere il godimento più comodo per lo Scavetta.In conclusione, sia sotto il profilo dell’an debeatur che delquantum non si era raggiunta una prova sufficiente per accoglierela domanda degli originari attori.Le istanze istruttorie, peraltro genericamente coltivate, nonpotevano essere accolte, perché, a tacer d'altro, nonespressamente riproposte all'udienza di precisazione delleconclusioni di primo grado del 21.1.201522. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.23. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/202624. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto delricorso.25. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio rileva che ricorrono le condizioniper disporre la riunione dei due ricorsi stante la loro evidenteconnessione e la pregiudizialità della soluzione dell’uno rispettoall’altro.Questa Corte in molteplici occasioni avuto modo di evidenziarecome: La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensidell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento,può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede dilegittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversima fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospettil'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni dieconomia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietàsostanziale e processuale delle controversie (ex plurimis Cass. Sez.U., 23/01/2013, n. 1521, Rv. 624792 - 01).Nella specie la riunione è quantomai opportuna in quanto lacontroversia che ha dato luogo ai due distinti procedimenti decisidalla Corte d’appello di Firenze ha ad oggetto la medesimaquestione relativa all’impianto di pompaggio dell’acqua sito nellaproprietà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e posto al servizio di alcuni fondii cui proprietari sono titolari di servitù di presa d’acqua costituitedagli originari proprietari Ottolenghi per titolo negoziale almomento della cessione del terreno ai danti causa delle odierneparti processuali.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026Infatti, la prima controversia nasce dall’impugnazione (conricorso depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di un atto qualificato comedelibera con il quale i comproprietari del suddetto impianto dipompaggio hanno ritenuto di disciplinare l'uso della cosa comuneex artt. 1105 e 1106 del Codice Civile.[OSCURATO:PERSONA], oggi controricorrente di entrambi i ricorsi,titolare di un diritto di servitù di presa e derivazione· d'acqua exart. 1080 c.c. che grava sia, a monte, il pozzo sorgente nellaproprietà Chiarini, sia il serbatoio in proprietà Scavetta, lamentavadi essere stato escluso dal diritto di attingimento dell’acqua e dalconnesso diritto di utilizzo dell’impianto di pompaggio perchéasseritamente inadempiente all’obbligo di pagare i relativi costi dimanutenzione ordinaria e straordinaria come disciplinati da unaconvenzione stipulata dai rispettivi danti causa nel 1987 e poiregistrata nel luglio del 1988.Successivamente, con atto di citazione notificato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],citavano in giudizio il medesimo [OSCURATO:PERSONA] per vedersiriconoscere giudizialmente quanto discusso in occasione delladelibera impugnata nell’altro giudizio. In particolare, chiedevano diaccertare le inadempienze di [OSCURATO:PERSONA] alle proprie obbligazioni, e, perl’effetto di disporre che egli era decaduto dall'uso del deposito diacqua postò nel fondo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con ogni consequenzialepronuncia di merito; accertare e determinare gli importi inevasidall'[OSCURATO:PERSONA] e condannarlo a quei titoli al pagamento di € 3.856,49o ad altra somma accertata.Gli attori, nella prima memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c.precisavano la domanda nel senso che la richiesta di accertare leinadempienze dell'[OSCURATO:PERSONA] e la sua conseguente decadenza dalNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026diritto di attingere acqua riguardavano l'uso e l’utilizzazionedell'impianto di sollevamento e relativi apparati (entrambi nonoggetto di servitù) in ottemperanza a quanto statuito nelregolamento del 1988.La medesima controversia, peraltro, aveva già dato luogo adun giudizio possessorio concluso con la condanna dello Scavetta(che aveva installato una leva di chiusura per estromettere Erminidalla fruizione d'acqua) di riaprire la tubazione di collegamento frail deposito ricadente sulla sua proprietà e il fondo del ricorrente.1.1 [OSCURATO:PERSONA], così ricostruito l’oggetto di entrambi i giudizi evista l’identità delle questioni sottese, dispone la riunione delricorso recante r.g. n.10110/2021 al ricorso recante rg. n.14052/2020.1.2 Si deve ora individuare l’ordine logico-giuridico di esamedelle questioni.Il primo motivo di entrambi i ricorsi avente ad oggetto latardiva riassunzione del giudizio può essere esaminatocongiuntamente, essendo le questioni sollevate identiche.Successivamente dovranno esaminarsi preliminarmente i motividel ricorso rg.n. 10110/2022 avverso la sentenza della Corted’appello di Firenze n. 325 del 2021 che ha rigettato la domandaproposta da Scavetta e Chiarini di accertamento delleinadempienze dell'[OSCURATO:PERSONA] e della sua conseguente decadenza daldiritto di attingere acqua o, come precisato nella memoria ex art.183 c.p.c. dal diritto di utilizzo dell'impianto di sollevamento erelativi apparati.Il rigetto dei suddetti motivi, infatti, assorbe la quasi totalitàdelle questioni relative alla impugnazione della delibera, restandorilevante solo la questione della ripartizione delle spese delNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026consumo di energia elettrica dell’impianto che originariamenteerano previste proporzionalmente rispetto all’effettivo consumo enon suddivise in parti eguali come stabilito in quella sede.1.3 Devono, pertanto, esaminarsi congiuntamente il primomotivo del ricorso r.g, 10110/2022 e il primo motivo del ricorso r.g.14052/2020.1.4 Con entrambi i motivi parte ricorrente lamenta laviolazione dell’art. 303 c.p.c.In entrambi i giudizi, infatti, è stata rigettata l’eccezione diestinzione del giudizio di appello perché erroneamente riassuntodopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi eredi. LaCorte d’appello con analoga motivazione ha ritenuto che l’atto diriassunzione contenesse tutti gli elementi idonei all’identificazionedella causa e del suo oggetto.Secondo parte ricorrente, invece, ai sensi della norma citatain rubrica avrebbero dovuto essere notificati alle parti tanto ilricorso quanto il decreto.L’[OSCURATO:PERSONA] si è limitato a notificare solo il ricorso e non il decreto,neanche quello successivo con forma di decreto/ordinanza,limitandosi a riassumerne succintamente, ma solo parzialmente, ilcontenuto.Indicare sommariamente e parzialmente il contenuto deldecreto nel ricorso per riassunzione non sostituirebbe l’obbligo dinotificarne copia conforme, soprattutto quando, come nellafattispecie, il ricorso non contenga una mera trascrizione osommaria indicazione delle disposizioni adottate dal decreto, maaddirittura presenti gravissime omissioni quale quelladell’indicazione dei termini processuali contenuti nello stesso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il processo di appello avrebbe dovuto pertanto, esseredichiarato estinto, non avendo la controparte neanche chiesto disanare l’omissione, richiedendo l’autorizzazione a rinnovare lanotifica del ricorso allegando l’originale del decreto.1.5 Entrambi i motivi sono inammissibili.Deve condividersi il rilievo del P.G. circa l’inammissibilità dellacensura per difetto di interesse in ragione del principio secondo cui“Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono volte atutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo,sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio, derivante dalla loroinosservanza, può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, chedall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dallealtre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, nonpossono dedurla come motivo di nullità della sentenzapronunciata.” (ex plurimis Sez. 1 n. 34867 del 2022 Rv. 666448 –02; Sez. 3, Sentenza n. 2874 del 28/07/1969). Nella specie lariassunzione è avvenuta nei confronti degli eredi di una partediversa dagli odierni ricorrenti. Va, comunque, rilevato che inapplicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., la Corte di merito hanegato sussistere la nullità dell’atto di riassunzione, tenuto contodel raggiungimento dello scopo dello stesso (cfr. Sez. 1 n. 6193 del2020 Rv. 657418 - 01).La Corte d’appello, peraltro, ha fatto corretta applicazione deiprincipi in tema di rinnovazione affermati da questa Cortesottolineando come, ai fini dell’impedimento della causa diestinzione correlata alla mancata riassunzione del processointerrotto, rilevi essenzialmente il tempestivo deposito del ricorso,essendo poi irrilevanti ai fini auspicati dalla ricorrente la successivasorte della notifica del decreto di fissazione di udienza e del relativoNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026ricorso (Cass. Sez. 3, 20/04/2018, n. 9819, Rv. 648428 – 01 eCass. Sez. 1, 11/03/2019, n. 6921, Rv. 653223 – 01).Inoltre, ha correttamente richiamato l’orientamento secondocui quando l’interruzione consegua alla morte della parte, l'atto diriassunzione deve contenere (Cass. n. 6921/2019) gli elementiessenziali della domanda proposta, e ciò in ragione del fatto che,anche in relazione alla previsione di cui all'art. 303 cod. proc. civ.,il ricorso è valido qualora esso contenga gli elementi sufficienti adindividuare il giudizio che si intende far proseguire, senza lanecessità che siano riprodotti nel ricorso tutti gli estremi delladomanda proposta (cfr., ex multis, Cass. n. 12506/2007).2. Come si è detto, deve ora esaminarsi il secondo motivo delricorso r.g n. 10110/2022 che è così rubricato: nullità dellasentenza per errore per motivazione illogica ed apparente – errataapplicazione delle norme che regolano la convenzione 1988.Contrariamente a quanto affermato dalla Corte, la decadenzadall’uso degli impianti comuni non pregiudicherebbe affatto il dirittodell’[OSCURATO:PERSONA] di attingimento della quota di 1/6 dal deposito, che eglipotrebbe facilmente continuare a esercitare mediante sempliciaccorgimenti. Il diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] sulla servitù di attingimento nonsarebbe toccato dalla decadenza dell’uso dell’impianto.Egli potrebbe esercitare il proprio diritto installando neldeposito una sua pompa propedeutica a sollevare l’acqua e inviarlaalla tubazione sino alla sua proprietà.La convenzione del 1988 non riconoscerebbe il diritto di alcunoa vedersi arrivare l’acqua senza alcun facere e senza pagamentopro quota dell’elettricità necessaria. Peraltro, la maggioranza deicomunisti potrebbe deliberare tutto ciò che vuole, compresaovviamente la decadenza o la esclusione, senza che possa essereNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026mossa eccezione alcuna anche perché se nessuno azionasse opagasse l’Enel e le spese di manutenzione, l’impianto nonfunzionerebbe.Secondo i ricorrenti non può affermarsi un fantomatico dirittoillimitato e perpetuo di taluno degli usufruitori a ricevere l’acquasenza nulla pagare, perché la convenzione, così interpretata, nonavrebbe alcun senso. Tale negozio, pertanto, configurerebbe unaspiccata analogia con quanto normativamente previsto dall’art.1460 c.c., e in ogni caso il negozio andrebbe inquadrato secondo iprincipi ermeneutici in tema di squilibrio negozialeLa convenzione avrebbe natura di negozio atipico, noninquadrando soggetti attivi o passivi e potendo richiamarsi peranalogia i connotati del 1460 c.c., poiché nell’esecuzione operativadella convenzione 1988, vi sono soggetti che anticipano spese ealtri che ricevono la prestazione con obbligo di rimborso. Sicché laratio della convenzione non può che essere quella, in caso diinadempienza nella specie continuata di decadenza dell’uso degliimpianti comuni.2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riformadell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione èconsentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esauriscenella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un.8053/2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste,perché la Corte d’appello ha fatto riferimento alla natura reale e nonpersonale dei vincoli a carico dei fondi ospitanti la fonte sorgiva eil serbatoio e in favore dei fondi destinatari cui accede una obligatiopropter rem ad essa strumentalmente collegata per consentirel’attingimento dell’acqua. Peraltro, la Corte d’appello ha espostoquale ulteriore ratio decidendi che stante la proprietà comunedell’impianto idrico la regolamentazione del suo utilizzo, ancorchéconvenzionale, non poteva comportare la decadenza dal diritto algodimento, tantomeno in applicazione dell'art. 1460 c.c. del tuttoestraneo alla fattispecie.La Corte d’appello, pertanto, ha ampiamente motivato anchein relazione alla convenzione e parte ricorrente fonda la sua tesi suun presupposto del tutto erroneo, ovvero che sulla basedell’inadempimento agli obblighi ivi previsti fosse possibiledeliberare la decadenza dall’uso del bene comune.Sul punto, pertanto, i ricorrenti non si confrontano con la ratiodella sentenza che oltre a evidenziare che la convenzione nonprevedeva alcunché circa una possibile decadenza in caso diomissione all’obbligo contributivo ha posto l’accento sull’obbligoaccessorio a titolo di obbligazione propter rem a carico delricorrente Scavetta proprietario del fondo servente qualeprestazione meramente strumentale e senza il carattere dicorrispettività rispetto all’obbligo di pagare i consumi dell’impianto.La convenzione del 1988 che richiamava altra precedente,infatti, prevedeva testualmente la seguente clausola: verrà postaNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026una conduttura per fornitura di acqua al fondo di proprietàlimitatori o contatori o strumenti intesi a limitarne l’erogazione,accettare tale servitù. L’acqua viene prelevata mediante un gruppodi pompe elettriche il cui consumo verrà suddiviso fra gli utenti inrelazione al consumo dell’acqua. Le parti convengono di porre adogni utente un contatore dell’acqua e semestralmente verràcorrisposta una somma per il consumo di energia elettrica per ilpompeaggio dell’acqua proporzionalmente al consumo dellamedesima.Le parti stipulanti la suddetta convenzione si sono dunqueobbligate a ripartire tra loro i costi relativi al consumo di energiaelettrica per l’utilizzo della pompa proporzionalmente al consumo.Tale pattuizione, costituisce una deroga convenzionale aquanto previsto dall’art. 1091 c.c. (Sez. 2, Sentenza n. 8313 del16/08/1990; Sez. 2, Sentenza n. 369 del 05/02/1969). Infatti, aisensi della norma citata, grava sul proprietario del fondo serventel'obbligo sia di eseguire le opere necessarie per l'esercizio di unaservitù di presa o di derivazione di acqua, sia di compiere leprestazioni accessorie necessarie per l'esercizio della servitù daparte del titolare del fondo dominante (Cass. Sez. 2, 16/08/1990,n. 8313, Rv. 468864 – 01-02).Questa Corte in passato ha avuto modo di chiarire che nel casole parti nell’esercizio della loro autonomia contrattuale abbianodeciso di prevedere un corrispettivo per la presa d’acqua o per leprestazioni accessorie o, come nella specie, per la ripartizione deicosti dell’impianto necessario al sollevamento dell’acqua in caso diinadempimento del titolare del fondo dominante in taluni casi èNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026possibile opporre l'exceptio inadimplenti non est adimplendum, maciò non può mai comportare la risoluzione del contratto costitutivodella servitù o delle prestazioni accessorie, non potendosideterminare il venir meno del vantaggio di presa d'acqua obiettivoe durevole che con il titolo si è inteso attribuire al fondo dominante(Cass. Sez. 2, 06/08/1983, n. 5276, Rv. 430167 – 01).Peraltro, per ritenersi applicabile la regola inadimplenti non estadimplendum in relazione alle prestazioni accessorie è necessarioche l'attribuzione patrimoniale dovuta dal proprietario del fondodominante sia in funzione di corrispettività con l'adempimento delledette prestazioni accessorie da parte del proprietario del fondoservente e che tra la prestazione mancata e quellasuccessivamente rifiutata vi sia un giusto rapporto diproporzionalità.Solo in tali casi si è ritenuto possibile la temporaneasospensione, da parte del proprietario del fondo servente, delleprestazioni occorrenti per il sollevamento e la condotta dell'acqua(Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 286, Rv. 250442 – 01, V 2123/57,772/57, 2009/53).Nella specie la Corte d’appello, con giudizio di fatto nonsindacabile in questa sede, ha escluso la suddetta natura dicorrispettivo rispetto all’obbligo di pagare i costi e ha correttamenteescluso che l’eventuale inadempimento (peraltro nella specie nonaccertato come si vedrà con i motivi successivi) potessedeterminare la risoluzione del contratto che regola le prestazioniaccessorie alla servitù.Infine, i ricorrenti non censurano anche l’altra autonoma ratiodecidendi avendo la Corte d’appello affermato che la convenzioneera comunque diretta a regolare l’utilizzo del bene comune, sicchéNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026non poteva applicarsi l’art. 1460 vista la comproprietà dell’impiantoidrico. Non si coglie alcuna censura avverso tale ratio ulteriore cheha riconosciuto la natura negoziale della convenzione con la qualele parti si sono accordate per l’utilizzo del bene comune sicchél’inadempimento all’obbligo di pagare il costo del consumo elettriconon avrebbe potuto determinare la definitiva decadenza dall’utilizzodel bene in comproprietà.In conclusione, il dedotto vizio di motivazione apparente nonsussiste in quanto la stessa contiene una effettiva esposizione delleragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazionisviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico allabase del decisum, peraltro, del tutto conforme alla giurisprudenzadi legittimità.Risulta corretta la sentenza nella parte in cui ha escluso chel’asserito e non dimostrato mancato pagamento da partedell’[OSCURATO:PERSONA] delle spese relative al consumo elettrico dell’impiantoper il sollevamento dell’acqua in relazione alla servitù chepacificamente grava sia sul fondo dove vi è il pozzo sorgente nellaproprietà Chiarini, sia il serbatoio in proprietà Scavetta potesse, inalcun caso, determinare la definitiva decadenza dall’utilizzodell’impianto comune di sollevamento dell’acqua.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza per motivazione illogica e apparente – ragionamento delgiudice viziato da assoluta mancanza di esame delle risultanzeprocessuali nel loro insieme – violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.e dell’art. 2697 c.c. – erronea e faziosa ricostruzione dei fatti edell’onere della prova.La censura riguarda la parte della sentenza che ha respinto larichiesta di condanna al pagamento delle somme anticipate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026La disciplina regolamentata dalla convenzione 1988 prevedevala possibilità per l’assemblea nella maggioranza del 51% diprendere qualsiasi decisione, nessuna esclusa, compreso quella divariare momentaneamente e per necessità i criteri di suddivisionedelle spese, e ciò senza che dovesse essere opposta alcunaeccezione.Nella specie, stante la rottura del contatore Fiorillo laripartizione poteva essere solo fatta in parti uguali, non essendovialtri possibili criteri.Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai comunicato la lettura del suocontatore. Quanto ai consumi ENEL, la Corte avrebbe ritenutoprovato che l’[OSCURATO:PERSONA] avesse provveduto a pagare le spesecommettendo una macroscopica violazione dell’art. 2697 c.c.Infatti, come risulterebbe provato, gli attori avevano depositato inseconda memoria ex art. 183 c.p.c., un dettagliato resoconto dellefatture ENEL per complessivi euro 948,74. La documentazioneprodotta dall’[OSCURATO:PERSONA] si riferirebbe a tutt’altra situazione pregressa,sistemata, e non attinente al presente giudizio.Tra l’altro tale documentazione gli era stata trasmessanumerose volte, anche in occasione delle assemblee tenutesi fra icomunisti, e ancor prima al suo precedente legale Avv. [OSCURATO:PERSONA],come risulterebbe dai documenti 19 e 20. Anche l’esclusione dellespese di straordinaria manutenzione sarebbe assolutamenteillogica e in totale discrasia con la massiva documentazione in atti,fondandosi solo su una fotografia che documentava l’esecuzione deilavori in corso.Risulterebbe provato che il vicino Pirrone, proprietario di unfondo confinante con la proprietà Chiarini sul cui confine passanole condutture che escono dal pozzo, situato anch’esso al confine traNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026le due proprietà avrebbe lamentato le abbondanti perdite di taletubazione continuate nell’arco degli anni, perdite che gliinondavano il terreno tanto da far crescere la vegetazionerappresentata nelle foto. Egli richiedeva la eliminazione immediatadi tali perdite e successivamente dava atto della effettivasostituzione delle tubazioni con cessazione delle perdite.La violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. sarebbemacroscopica.3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.Quanto al vizio di motivazione apparente non può che ribadirsila medesima motivazione di inammissibilità sopra riportata conriferimento al secondo motivo.Come evidenziato dal P.G. nelle sue conclusioni, la Corted’appello ha esposto ampiamente le ragioni del rigetto delladomanda, evidenziando: a) con riferimento alle spese ordinarie deiconsumi ENEL, che «l’affermazione del Tribunale che [OSCURATO:PERSONA] siamoroso è generica e omette completamente di prendere in esamei numerosi documenti di spesa (ENEL) che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato(inseriti nel doc. 22) e che asseverano suoi pagamenti» (cfr. pag.23) b) con riferimento alle spese straordinarie, sulla base delladocumentazione fotografica ritenendo non provato il guasto dinotevole gravita (infiltrazioni) posto a fondamento delle stesse (cfr.pag. 23).Risulta evidente, pertanto, che la motivazione, comesinteticamente riportata, sia ampia e approfondita e contenga unachiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base delladecisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentonodi ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026Con le restanti censure i ricorrenti richiedono,sostanzialmente, una nuova e inammissibile valutazione deglielementi istruttori (cfr. pag. 25-27 ricorso).Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ilgiudice esercitato male il suo apprezzamento e la valutazione delleprove disponibili la censura è inammissibile risolvendosiespressamente nella richiesta di rivalutazione degli elementiistruttori, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art.115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbiagiudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il chesignifica che per realizzare la violazione deve avere giudicato ocontraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioèdichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdottedalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi incui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti noncontestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stessoart. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nellamera circostanza che il giudice abbia valutato le prove propostedalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dalparadigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla"valutazione delle prove" (Sez. U, Sent.n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037-01).La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c., invece, èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di provalegale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specificaregola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limitiin cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv.659037 - 02).In definitiva, il percorso logico-giuridico della sentenzaimpugnata è chiarissimo, oltre che condivisibile, e non si configuraalcuna violazione dell’art. 2697 c.c., ipotizzabile solo quando ilgiudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondatasull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onusprobandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondole regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenzafra fatti costituivi ed eccezioni.Del tutto inconsistente la deduzione secondo cui a causa dellarottura del contatore Fiorillo la ripartizione poteva essere solo fattain parti uguali, essendo evidente che il contatore poteva essereriparato e, come evidenziato dalla Corte d’appello e dall’Ufficio diProcura, la deduzione dei consumi poteva farsi in base ai restanticontatori.Peraltro, la domanda quanto alle spese per il consumo dienergia elettrica si fonda su un presupposto del tutto erroneoNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026ovvero che era possibile modificare a maggioranza il criterio dicomputo delle spese stabilito della convenzione del 1987 poiregistrata nel luglio del 1988.La convenzione, infatti, è sostanzialmente ripetitiva di quantoespresso nei vari titoli di acquisto dei ricorrenti e delcontroricorrente e, in ogni caso, il suddetto criterio di computo nonpoteva essere modificato a maggioranza essendo oggetto di unaccordo negoziale che esplicitava esattamente come ripartire lespese per il consumo di energia elettrica per il pompaggiodell'acqua ovvero in modo proporzionale al consumo dellamedesima.Non rileva che nella suddetta convenzione si legge che isottoscrittori si obbligano in caso di disaccordo ad eseguire ledeliberazioni prese almeno dal 51% delle utenze perché taleobbligo non ricomprende la deroga al criterio di riparto delle spesedel consumo elettrico pattuito.Questo aspetto, come si vedrà nel prosieguo, rileva anche inrelazione al ricorso r.n. n. 14052/2020 determinandone il rigettoper l’unico aspetto che residua all’esito dell’esame del ricorso rg n.10110/2022.4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione delle norme riguardanti la ammissibilità in appello dimezzi istruttori richiesti in primo grado.Come si evincerebbe dalle conclusioni spiegate in data21.01.2015, le stesse erano specificamente riferite “alle memorieex art. 183, come ivi meglio precisate e specificate”. Non visarebbe, pertanto, un richiamo generico, ma ben specifico eindirizzato a quelle conclusioni nelle memorie ex art. 183, cosìcome meglio precisate e specificate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026Si legge infatti che i ricorrenti insistono per l’ammissione delleprove richieste nelle precedenti comparse”.La Corte territoriale sarebbe incorsa in un evidente errore.4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Devono condividersi le conclusioni del P.G. secondo cui inpunto di ammissibilità, il dedotto vizio di omesso esame risultaprivo di ogni riferimento circa l’eventuale carattere decisivo dellostesso, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia (Sez. 2 n. 2961 del 2025 Rv. 673975 -01). Più in generale la doglianza è proposta in modo genericoquanto al riferimento degli atti processuali e all’attività di udienzaad essi relativi, così violando il principio di autosufficienza (Sez. 3n. 21346 del 2024 Rv. 671835 - 01).Peraltro la Corte ha fatto corretta applicazione del principiosecondo cui l’onere di reiterare, al momento della precisazione delleconclusione, le richieste istruttorie rigettate non è assoltodifensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenirein modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria didelineare con precisione il thema decidendum sottoposto al giudicee di porre la controparte nella condizione di prendere posizione inordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamenteproposte (Sez. 2 n. 5741 del 27/02/2019 Rv. 652770 – 02 cfr. Sez.3 n. 19352 del 2017 Rv. 645492 - 01). Nel caso di specie, nonavendo la parte ricorrente riproposto l’istanza di ammissione deimezzi istruttori richiesti in sede di precisazione delle conclusioni, lestesse devono intendersi tacitamente rinunciate.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/20265. I motivi dal secondo al quinto relativi al ricorso n.14502/2020 sono tutti assorbiti dal rigetto dei motivi sopra indicatie per ragioni di sintesi si omette di riportarne il contenuto.Deve preliminarmente osservarsi come la Corte d’appelloabbia ritenuto ammissibile configurare una comunione di altrodiritto reale anche rispetto alla servitù, nella specie di presad’acqua, facendo riferimento all’art. 1100 c.c. e dando applicazioneall'art. 1105, comma 3, c.c., senza in alcun modo tener conto dellagiurisprudenza di questa Corte che ha invece negato talepossibilità.Questa Corte, infatti, ha già affermato in passato che il dirittodi servitù, per sua natura indivisibile in quanto inerente a tutto ilfondo dal lato sia attivo che passivo, non può formare oggetto dicomunione, poiché essa presuppone la frazionabilità per quote dellacosa o del diritto comune, e ciò neppure nella sua forma cosiddettaimpropria (che ricorre là dove il proprietario partecipa anch'egli peruna determinata quota al godimento della cosa, insiemeall'usufruttuario, ovvero quando su di un medesimo beneconcorrono un diritto di proprietà ed uno di usufrutto, nella primaipotesi trattandosi di vera e propria comunione di godimento, enella seconda di concorso di diritti reali differenti per tipo). Infatti,diversamente da quest'ultima ipotesi (il cui elementocaratterizzante, coincidente con quanto si ha nella comunionepropria, è da ravvisare nella estensione in forma diffusa sull'interocespite di tutti i diritti coincidenti sul medesimo bene, soloastrattamente limitati dalla quota), in presenza di più servitù dipassaggio sul medesimo fondo ("a fortiori" se quest'ultimo è incomproprietà tra più soggetti) si ha coesistenza di diritti digodimento di tipo diverso, differentemente connotati e nonNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026omogenei, il cui rispettivo contenuto è delimitato dalle utilità che ilfondo dominante può trarre da quello asservito, con occasionale,frammentata e parziale coincidenza di facoltà inerenti all'eserciziodi diritti di proprietà comune e servitù in rapporto a circoscritteporzioni del bene, sicché la disciplina di cui agli artt. 1100 e segg.cod. civ. risulta in tal caso inapplicabile (Cass. Sez. 2, 27/04/2005,n. 8727, Rv. 581831 - 01).Nella specie, invece, ci si trova in presenza di autonomeservitù di presa d’acqua costituite per titolo negoziale al momentodella cessione del terreno originariamente dei signori Micael,Giorgio, Miriam ed [OSCURATO:PERSONA] e venduto con distinti atti emediante frazionamento a [OSCURATO:PERSONA] (atto del 1981) che poivendeva ad [OSCURATO:PERSONA] (atto del 1982) dante causadell’[OSCURATO:PERSONA] (atto del 1989) e a [OSCURATO:PERSONA] ed in parte aPaolo Pecchioli e [OSCURATO:PERSONA] (atto del 1976) che poi vendevanoa [OSCURATO:PERSONA] (atto del 1982) che a sua volta cedeva parte delterreno all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la porzione di terreno nel qualeera ubicato il pozzo deposito, rimanendo proprietario della porzionedi terreno ove era ubicata la fonte.L’errore compiuto dalla Corte d’appello sul punto non ècomunque rilevante in quanto le doglianze sollevate con i motivi diricorso sono tutte assorbite dal rigetto dei motivi sopra riportati.Come si è detto in premessa, infatti, l’unico aspetto rilevantedella questione relativa alle delibere impugnate dall’[OSCURATO:PERSONA] almomento di introduzione del giudizio riguarda la possibilità dimodificare il criterio di computo delle spese relative al consumo dienergia elettrica.Come evidenziato da parte ricorrente con il quarto motivo,infatti, la delibera impugna dall’[OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto è riportato aNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026pag. 3 e 4 della sentenza n. 384 del 2020 della Corte d’appello didecisione di autorizzare l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ad agire in giudizioper richiedere l'importo ivi determinato all’[OSCURATO:PERSONA], da pagarsi entrogiorni dieci dalla richiesta.Rispetto a tale delibera si è sovrapposta la domanda propostadagli odierni ricorrenti unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] che, in esecuzione a quanto ivi deciso, hanno dato luogoal parallelo giudizio concluso con la sentenza della Corte d’appellon. 325 del 2021 oggetto dei motivi del ricorso r.g. n. 10110 sopraesaminati.Pertanto, stante la perfetta sovrapponibilità delle questioni, alrigetto dei motivi del ricorso r.g. n. 10110 segue l’inammissibilitàdei motivi proposti con il ricorso r.g. n. 14502/2020.Come si è detto l’unico aspetto non perfettamentesovrapponibile riguarda la parte della delibera dove si legge chestante il pregresso malfunzionamento e guasto di alcuni contatoriil criterio di divisione delle spese ENEL, potrà e dovrà essereeffettuato in parti uguali così come oggi viene confermatodall'assemblea.Sul punto, si è già visto, che la pretesa poi azionata dairicorrenti è stata rigettata e nel rigettare il relativo motivo di ricorsosi è anche già detto che tale criterio convenzionalmente stabilitonon poteva essere modificato a maggioranza essendo un negoziodisciplinato i reciproci obblighi rispetto all’utilizzo dell’impianto dipompaggio posto a servizio delle medesime servitù.Per questo motivo pur essendo erronea la sentenza n. 384 del2020 della Corte d’appello di Firenze nella parte in cui ha fattoNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026riferimento alla mancata convocazione di tutti i partecipanti allacomunione può correggersi la motivazione nel senso sopra espostolasciando fermo il dispositivo di annullamento della suddettadelibera non per la mancata convocazione di tutti i comproprietaridell’impianto di pompaggio ma per la mancanza del potere dimodificare i criteri di computo per le spese del consumo di energiaelettrica dell’impianto di pompaggio come previsti dallaconvenzione del 1987 registrata nel luglio del 1988 senzal’unanimità degli stipulanti la medesima convenzione.Possono pertanto enunciarsi i seguenti principi di diritto:in ipotesi di plurime servitù di presa d'acqua, non puòravvisarsi una comunione del diritto di servitù per sua naturaindivisibile in quanto inerente a tutto il fondo dal lato sia attivo chepassivo; ne consegue che, sebbene in presenza di più servitù puòaversi coesistenza di diritti di godimento di tipo diverso,differentemente connotati e non omogenei - il cui rispettivocontenuto è delimitato dalle utilità che il fondo dominante puòtrarre da quello asservito, con occasionale, frammentata e parzialecoincidenza di facoltà inerenti all'esercizio di diritti di proprietà eservitù in rapporto a circoscritte porzioni del bene - non trovanoapplicazione le disposizioni di cui agli artt. 1100 e ss. c.c.;in caso di plurime servitù di presa d’acqua e in presenza di unaconvenzione stipulata dai titolari dei fondi sia dominanti cheserventi, con la quale si regola il criterio di ripartizione delle speseper l’utilizzo di un sistema di pompaggio dell’acqua o di altreprestazioni accessorie, non è consentito apportare modifiche aquanto ivi stabilito senza il consenso di tutti i sottoscrittori dellaconvenzione medesima e tantomeno è possibile dichiarare uno diessi decaduto dall'uso delle opere di derivazione o di raccoltaNumero registro generale 14052/2020Numero sezionale 1672/2026Numero di raccolta generale 22488/2026Data pubblicazione 30/06/2026dell'acqua per effetto dell'inadempimento rispetto agli obblighi iviprevisti.I ricorsi riuniti rg.n. 14052/2020 e r.g.n. 10110/2021 sonorigettati.Le spese del giudizio di cassazione possono esserecompensate, stanti la particolare complessità della vicenda, iltenore delle pronunce rese nei pregressi gradi di merito e ladifficoltà di inquadramento della natura negoziale dellaconvenzione del 1987 (registrata nel 1988) e della prestazioneaccessoria relativa all’impianto di pompaggio dell’acqua.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte dei ricorrenti di ulteriori importi a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per entrambi i ricorsi, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuti; P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi riuniti rg.n. 14052/2020 e r.g.n.10110/2021. Compensa le spese di lite tra le partiai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti diulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli previstiper entrambi i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuti;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 25 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]