CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14135/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'eccessività della pena e alla mancata concessione dell'attenuanti generiche, è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente disattesi e manifestamente infondato, essendo il trattamento sanzionatorio sorretto da motivazione congrua - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - avendo i giudici di merito, per un verso, determinato la pena nel minimo edittale aumentandola di un anno ex art. 81 cpv. cod. pen. valorizzando il dato quantitativo della marijuana sequestrata, da cui erano ricavabili 3.540 dosi medie; dall'altro, negato l'applicazione delle circostanze attenuanti in considerazione della concreta gravità del fatto in considerazione del quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate e della negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, anche specifici; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 m