CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02807/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32806/22 Rilevato che con sentenza in data 18 febbraio 2022 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 6 giugno 2019 del GUP del Tribunale di Brescia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]' alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, sia sotto il profilo oggettivo, perché si trattava di operazioni soggettivamente inesistenti, sia sotto il profilo soggettivo del dolo di evasione, siccome riteneva che il suo interlocutore operasse in nome e per conto del soggetto che emetteva le fatture, e con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che il primo motivo sia fattuale e non sia idoneo a scardinare il percorso argomentativo della Corte territoriale che, per la rilevanza penale delle operazioni soggettivamente inesistenti, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378-01, cui si aggiunge la successiva n. 11633 del 02/02/2022, Casanova, Rv. 282995-01) e, per il dolo di evasione, 1 ha desunto logicamente dal comportamento dell'imputato che era perfettamente a conoscenza che la ditta che fatturava non era operativa; Ritenuto che il diniego delle generiche sia stato congruamente motivato con riferimento alla precedente condanna, all'assenza dell'imputato nel processo e all'inesistenza di elementi a lui favorevoli da valutare; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]