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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25261/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18 novembre 2025 veniva confermata la sentenza del tribunale di Ravenna del 14 maggio 2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che era stato riconosciuto colpevole del reato di omessa dichiarazione dei redditi, quale titolare dell'omonima impresa individuale, contestato come commesso secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nell'imputazione, e con condanna del medesimo alla pena di 2 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie previste dall"Art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, disponendo la confisca dei beni nella sua disponibilità fino a concorrenza dell'imposta evasa, determinata in euro 55.538,72.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen. 2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000.

In sintesi, il primo motivo è formalmente incardinato nella violazione di legge penale e/o inosservanza di norme giuridiche (art. 606, co. 1, lett. b, cod. proc. pen.), assumendosi che la Corte territoriale avrebbe male applicato l'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 poiché avrebbe erroneamente escluso dal calcolo dell'imposta evasa componenti di costo/spesa che la difesa ritiene fiscalmente deducibili, con conseguente (asserita) errata verifica del superamento della soglia.

Il ricorrente muove dalla premessa che le risultanze del giudizio di primo grado avrebbero dimostrato pagamenti e spese effettuati dall'imputato che, se correttamente considerati, avrebbero condotto a un'imposta evasa inferiore alla soglia di punibilità (nel ricorso indicata in C 50.000,00).

La doglianza, quindi, non si limita a contestare una valutazione "di merito" astratta, ma intende prospettare un errore di diritto nella ricostruzione del presupposto oggettivo della fattispecie (imposta evasa/ soglia), sostenendo che la determinazione deve avvenire secondo i criteri tributari che impongono la deduzione di spese inerenti e documentate.

La sentenza impugnata avrebbe escluso la rilevanza dei pagamenti all'ex moglie valorizzando la dichiarazione della stessa (in udienza) circa la riconducibilità delle somme a un "vecchio debito" e non ad alimenti; la difesa oppone che ciò non basterebbe, dovendosi valutare la sostanza economica e la documentazione prodotta (ricevute/bonifici con "data certa" e codice fiscale della destinataria).

In tal modo, il motivo tenta di qualificare come "violazione di legge" il passaggio argomentativo in cui il giudice di merito avrebbe operato un'esclusione "automatica" (o comunque eccessivamente formale) della natura "alimentare/mantenimento" delle somme, con riflesso sul calcolo.

La Corte d'Appello (secondo il ricorso) avrebbe negato la deducibilità della spesa di C 610,00 per CTU richiamando la non inerenza e, al contempo, richiamando l'art. 109, comma 5, TUIR, mentre la difesa invoca il criterio generale dell'art. 54 TUIR per i professionisti e insiste sull'inerenza della spesa in quanto sostenuta "a causa e in occasione" dell'attività odontoiatrica, trattandosi di consulenza in una controversia civile di responsabilità professionale.

In aggiunta, il ricorso introduce un argomento "di sistema": distingue l'ipotesi di indeducibilità connessa a costi correlati alla commissione di reati (richiamando l'art. 8 d.l. 16 del 2012 e l'art. 14, comma 4-bis,

I. 537 del 1993 come modificati), affermando che nel caso concreto, trattandosi di controversia 2civile, mancherebbe qualsiasi collegamento con fattispecie penali ostative alla deduzione.

La censura si spinge poi sulla documentazione del carburante: la Corte territoriale avrebbe ritenuto "generiche" le ricevute perché recanti il solo timbro del distributore di carburante; la difesa sostiene che ciò integra un errore di diritto perché applica criteri di valutazione "estranei" e meramente formalistici, e richiama principi sul valore probatorio di documenti provenienti da terzi e sul loro apprezzamento.

Il ricorso conclude il primo motivo affermando che la Corte avrebbe adottato un criterio meramente formale, escludendo "a priori" spese legittime e documentate e così violando i principi di legalità e tassatività in materia penale tributaria, con riflesso decisivo sull'elemento costitutivo della soglia.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e ella contraddittorietà, nella parte in cui non ha valutato adeguatamente le prove relative alla natura delle spese sostenute dal ricorrente, con particolare riferimento alle ricevute carburante.

In sintesi, la difesa sostiene che la Corte d'Appello avrebbe fondato il convincimento su criteri documentali manifestamente erronei, ritenendo insufficienti le ricevute timbrate, senza considerare che tale documentazione sarebbe idonea a dimostrare l'acquisto secondo principi "consolidati" in ambito fiscale.

Il ricorso richiama espressamente i presupposti di deducibilità del travisamento della prova, insistendo sul fatto che qui la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto probatorio degli atti applicando criteri impropri.

Un ulteriore profilo viene individuato nella contraddizione per cui la motivazione, da un lato, riconoscerebbe l'esistenza dei pagamenti e della documentazione degli acquisti, ma dall'altro ne escluderebbe la rilevanza fiscale con argomenti formalistici, senza considerare la sostanza economica.

La difesa, sul piano motivazionale, afferma anche che l'onere della prova in caso di contestazione sarebbe stato assolto, poiché il ricorrente avrebbe prodotto ricevute timbrate, "pagate" e compatibili con il tragitto annuale casa-lavoro.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di omessa valutazione di elementi probatori decisivi, segnatamente la documentazione contabile e bancaria prodotta dalla difesa a dimostrazione della natura e dell'entità delle spese sostenute dall'imputato, nonché le ricevute carburante munite di timbro del distributore di carburante.

In sintesi, la difesa sostiene che la Corte d'Appello avrebbe "completamente omesso" di considerare: (i) la documentazione bancaria dei bonifici all'ex moglie con relativo codice fiscale; (ii) la sentenza di divorzio e la sua pertinenza ai versamenti; (iii) la fatturazione/accertamento della consulenza tecnica (CTU) e la correlazione col procedimento civile di responsabilità professionale; (iv) le ricevute 3carburante munite di timbro.

Secondo il ricorso, l'omissione valutativa avrebbe prodotto una ricostruzione incompleta e inesatta dell'ammontare dell'imposta effettivamente evasa, determinando un errore nel verificare il superamento della soglia e, quindi, incidendo sull'affermazione di responsabilità.

La doglianza richiama inoltre che la ricostruzione alternativa sarebbe stata già rappresentata nella memoria conclusiva prodotta in appello e davanti al primo giudice, e che proprio quei dati/documenti sarebbero stati trascurati.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod. pen., per aver negato l'applicazione della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti normativi.

In sintesi, la difesa aggancia l'art. 131-bis cod. pen. a un ricalcolo dell'imposta evasa: sostiene "per tabulas" che la soglia sarebbe stata superata solo di C 3.898,71, ricostruendo un'imposta evasa pari a C 53.898,71 (in luogo di C 55.538,71) mediante una riduzione del reddito imponibile di C 3.814,00 (assegno divorzile + CTU) e applicazione dell'aliquota marginale del 43%.

Sul piano dei requisiti, il ricorso afferma che la pena edittale massima del reato contestato non supererebbe i due anni, che lo scostamento dalla soglia sarebbe inferiore al 10%, quindi espressivo di offensività minima nonché, infine, che il comportamento non sarebbe abituale, trattandosi di professionista incensurato.

La doglianza mira, dunque, a far qualificare come errore di diritto la mancata applicazione dell'istituto, assumendo che una volta accertato un superamento "minimo" della soglia e in presenza dei requisiti soggettivi/oggettivi, il diniego sarebbe illegittimo.

2.5. Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 164, cod. pen., per aver negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti.

In sintesi, la difesa sostiene che la pena irrogata non supererebbe i due anni, che il ricorrente sarebbe incensurato e che la prognosi sarebbe favorevole in ragione dell'esiguità dell'evasione" (e, in filigrana, del contenuto scostamento dalla soglia).

Il ricorso richiama che la valutazione dovrebbe svolgersi secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen. (gravità del fatto e personalità del reo), assumendo che, nel caso concreto, tali parametri militassero per la concessione.

3. In data 3 maggio 2026 il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire la sua requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Secondo il P.G., i motivi dedotti, in particolare quelli relativi alla valutazione delle spese indicate dall'imputato come deducibili, non si confrontano con le due 4pronunzie di merito sfavorevoli (doppia conforme), ove, al contrario di quanto sostenuto, sono presi in considerazione i documenti offerti dalla difesa e si riscontra, tuttavia, la loro inadeguatezza a provare la deducibilità delle spese ai fini del non superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 in contestazione.

Il ricorrente, in questa sede, ripropone questioni di efficacia probatoria e qualificazione giuridica delle spese suddette, senza evidenziare effettive carenze o vizi di motivazione.

Del pari è motivato il disconoscimento dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della percentuale (11%) di superamento della soglia di punibilità.

La reiterazione, per diversi anni, dell'omissione di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi da attività professionale (odontoiatra) risulta, altresì, elemento espressamente e correttamente valutato per l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale, con conseguente esclusione di vizi rilevanti ex art. 606, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile.

2. Al fine di consentire una migliore intelligibilità dell'impugnazione, tenuto conto anche dei plurimi profili di censura motivazionale, è utile una ricognizione della vicenda processuale.

Il Tribunale ha ritenuto pacifica e non contestata la materialità del fatto storico.

L'imputato, titolare di impresa individuale esercente attività odontoiatrica, non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018, pur essendovi obbligato.

La consumazione del reato è stata collocata correttamente al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine dichiarativo, qualificando il delitto ex art. 5 d.lgs. 74 del 2000 come reato omissivo proprio a consumazione istantanea.

In ciò il Tribunale si è richiamato espressamente alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3., n. 36573 del 16 maggio 2023, Polito, non mass.), correttamente utilizzata quale parametro interpretativo.

Il fulcro motivazionale della sentenza di primo grado concerne la determinazione dell'imposta evasa e, quindi, il superamento della soglia di punibilità di euro

50.000. Il Tribunale dà atto, da un lato, che i ricavi dell'anno 2018 (C 205.874,43) sono stati ricostruiti dalla Guardia di Finanza in modo puntuale, mediante fatture e riscontri presso clienti e fornitori e, dall'altro, che, in assenza di documentazione contabile fornita dall'imputato, i verificatori hanno adottato un criterio prudenziale nella stima dei costi, riconoscendo solo C 4.680,00 quali spese deducibili.

Le ulteriori voci di costo 5dedotte dalla difesa sono state analiticamente disattese per le seguenti ragioni: (i) pagamenti all'ex coniuge (la stessa teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che nel 2018 non ha percepito assegni divorzili e che i versamenti ricevuti erano imputati a un pregresso debito dell'imputato; tali somme sono state quindi ritenute non inerenti all'attività professionale e prive di causale certa); (li) spese di carburante (le schede carburante sono state ritenute inidonee, in quanto l'autovettura non era intestata all'imputato, mancava ogni prova che i costi di gestione fossero sostenuti dall'imputato e le schede erano prive di indicazioni essenziali (chilometraggio, data certa), non conformi al modello normativo); (iv) spesa per CTU in giudizio civile (la fattura prodotta non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'inerenza del costo all'attività professionale).

A livello di principio, il Tribunale ha valorizzato il criterio dell'inerenza quale requisito imprescindibile di deducibilità (richiamando Cass. Sez. 5, 18/08/2022, n. 24880, Rv. 665495 - 01) nonché la specificità dei reati tributari, per i quali i costi non documentati possono essere considerati solo in presenza di allegazioni fattuali concrete (Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564 - 01).

Da ciò il giudice di primo grado trae la conclusione che l'imposta evasa ammonta a € 55.538,72, superiore alla soglia legale.

Il Tribunale ha ritenuto integrato il dolo specifico di evasione, valorizzando sia l'entità dell'imposta evasa, sia l'inerzia protratta nel tempo sia, infine, la mancata collaborazione con l'Amministrazione finanziaria (richiamando a sostegno Sez. 4, n. 39482 del 14 settembre 2022, Irrera, non mass., nonché Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966 - 01, sul valore sintomatico del comportamento successivo).

La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata infine esclusa perché lo scostamento dalla soglia (€ 5.538,72) è stato ritenuto non esiguo, pari a oltre 1'11%, osservando come la soglia di punibilità esprima già il giudizio di offensività del legislatore (a fondamento viene citata Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 - 01).

La Corte d'Appello ha integralmente condiviso la ricostruzione fattuale e giuridica del Tribunale, ritenendola logica, coerente e sorretta da adeguato apparato motivazionale.

In particolare, la Corte osserva che non è in discussione la materialità dell'omissione dichiarativa e che la difesa si confronta esclusivamente sulla quantificazione dell'imponibile, ma senza scalfire l'impianto probatorio.

La Corte territoriale ribadisce che: (i) la certezza della data e l'inerenza all'attività d'impresa sono requisiti indefettibili (art. 109 TUIR); (li) per i versamenti all'ex coniuge difetta la prova della natura di assegno divorzile (art. 10 TUIR); (iii) la fattura della CTU, isolatamente considerata, non dimostra l'inerenza (richiamando Cass. Sez. 5, 16/03/2022, n. 8646, non mass.; Cass. Sez. 5, 01/06/2023, n. 15530, non mass.); (iv) le schede carburante, incomplete, non consentono alcun riconoscimento di deducibilità (Cass. Sez. 5, 26/09/2018, n. 622918, Rv. 650333 - 01).

La Corte rafforza inoltre il giudizio sul dolo valorizzando un ulteriore elemento: la reiterazione della condotta per più anni, qualificando l'imputato come "evasore totale" per più annualità.

Quanto, infine, alla doglianza sull'art. 131 -bis, cod. pen., la Corte d'Appello definisce il motivo generico, ribadisce che l'imposta evasa non è affatto prossima alla soglia e sottolinea che la condotta non è occasionale, essendosi protratta nel tempo.

3. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, pur formalmente articolato come violazione di legge, richiede in realtà alla Cassazione di rivalutare: la credibilità e portata delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA]; la qualificazione causale dei versamenti; l'inerenza della CTU; l'idoneità delle schede carburante e la riferibilità delle spese all'attività e al periodo.

Si tratta di un apprezzamento di fatto già compiuto dai giudici di merito con motivazione non apparente e coerente, che non può essere sostituito da una diversa lettura degli elementi.

I giudici di merito hanno applicato un criterio conforme ai principi richiamati: la soglia è elemento costitutivo e l'imposta evasa deve essere determinata con rigore; i costi deducibili esigono, quanto meno, un supporto documentale idoneo e un collegamento inerente all'attività; la prova della deducibilità/inerenza grava sull'interessato.

Ciò è coerente con i precedenti della giurisprudenza civile - tributaria utilizzati in motivazione (Cass. civ. n. 24880/2022; n. 15530/2023; n. 8646/2022) e con l'impostazione penal-tributaria (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221 - 01; Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564 - 01).

Per come formulato e per il suo contenuto sostanziale, il motivo è dunque manifestamente infondato (e, nei tratti in cui sollecita un riesame del fatto, suscettibile di valutazione anche in termini di inammissibilità in quanto proposto fuori dai casi consentiti dalla legge), perché non individua un errore di diritto "puro", ma tende a sostituire una diversa ricostruzione probatoria a quella - congruamente motivata - dei giudici di merito.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile.

4.1. La motivazione dei giudici di merito non si limita a definire "generiche" le schede carburante, ma articola plurimi profili: (i) veicolo non intestato all'imputato; (il) mancanza di prova che l'imputato abbia sostenuto i costi di gestione (assicurazione, manutenzione, ecc.); (iii) incompletezza delle schede (assenza di dati essenziali, incluso il chilometraggio); (iv) mancanza di "data certa" dell'apposizione del timbro e, soprattutto, mancanza di prova dell'utilizzo lavorativo. 7Tale percorso argomentativo non appare né "apparente" né manifestamente illogico: si fonda su criteri di riferibilità soggettiva del costo, di tracciabilità documentale e di inerenza, utilizzati per escludere che quelle schede provino un costo deducibile per l'anno e per l'attività in contestazione.

Perché il travisamento sia scrutinabile, per pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte occorre che il ricorrente indichi specificamente il dato probatorio "decisivo" travisato e dimostri che esso sia stato introdotto (o valutato) in modo decisivo in secondo grado, nei limiti consentiti dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Nel caso concreto, la censura si risolve nella diversa interpretazione della sufficienza delle schede carburante, mentre i giudici di merito hanno escluso la deducibilità non per un mero formalismo, ma per una pluralità di ragioni fattuali.

Il motivo è dunque manifestamente infondato, perché non evidenzia un vizio motivazionale "qualificato" nei termini dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma propone una lettura alternativa delle prove documentali, già vagliate con motivazione congrua e non contraddittoria.

5. Anche il terzo motivo è inammissibile.

5.1. L'omessa valutazione censurabile in cassazione presuppone che l'elemento trascurato sia decisivo e che la sua considerazione avrebbe con elevata probabilità condotto a un esito diverso.

Nel caso concreto, i giudici di merito hanno: (i) affrontato la questione dei versamenti all'ex coniuge, valorizzando la deposizione della teste (assenza di percezione dell'assegno nel 2018; imputazione dei versamenti a diverso credito) e la mancanza di causale certa idonea a qualificarli come assegno deducibile; (ii) affrontato la questione della CTU, ritenendo che la fattura non dimostri, da sola, l'inerenza (e, comunque, dovendosi considerare che l'ammontare della fattura, pari ad euro 610, quand'anche si ritenesse la spesa astrattamente inerente all'attività professionale, non determinerebbe alcuna conseguenza rispetto al certo superamento della soglia di punibilità, appalesandosi come doglianza priva di carattere di decisività); (iii) affrontato la questione del carburante con la pluralità di argomenti già ricordata.

Ne consegue che, più che una "omessa valutazione", il motivo sembra prospettare una insufficiente valorizzazione o una diversa lettura di documenti che i giudici hanno comunque considerato (o il cui contenuto è stato assorbito dalla valutazione complessiva).

Ciò tende a ricondurre la doglianza all'area del merito.

Anche ove si ritenesse che taluni documenti non siano stati menzionati analiticamente, resta decisivo che la ratio decidendi di merito è fondata su criteri di inerenza e di certezza/riferibilità del costo, con onere probatorio in capo alla difesa, in linea con i richiami a Cass. civ. n. 24880/2022 e Cass. civ. n. 815530/2023, nonché con la prospettiva penalistica sulla necessità di un accertamento rigoroso dell'imposta evasa.

Il motivo è pertanto manifestamente infondato (e in parte tende a una censura di merito), perché non dimostra, in modo specifico, la decisività di elementi effettivamente ignorati, né evidenzia un "vuoto" motivazionale tale da incidere sulla tenuta logico-giuridica della decisione.

6. Anche il quarto motivo non si sottrae al giudizio di inammissibilità.

6.1. Il ricorso fonda l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. su un ricalcolo dell'imposta evasa che presuppone la deducibilità di costi (assegno divorzile e CTU) che i giudici di merito hanno escluso.

In tal senso, il motivo presuppone un diverso accertamento di fatto (e di prova) rispetto a quello consolidato in sentenza, e dunque tende a riproporre, in via mediata, le doglianze dei motivi 1-3.

Il Tribunale ha escluso la particolare tenuità evidenziando che lo scostamento (euro 5.538,72) supera 1'11% e dunque non è "vicinissimo" alla soglia, richiamando Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 -

01. La Corte d'Appello, oltre a rilevare la genericità del motivo, ha valorizzato un ulteriore argomento ostativo: la condotta non sarebbe occasionale, essendosi realizzata per più annualità, qualificando l'imputato come "evasore totale" per più anni.

Tali argomentazioni si collocano nell'alveo dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità dell'offesa e non abitualità), con valutazione non irragionevole e coerente con la premessa che la soglia esprime un giudizio legale di offensività.

Il motivo è quindi manifestamente infondato, perché poggia su un presupposto fattuale (ricalcolo dell'imposta evasa) incompatibile con l'accertamento di merito e perché non evidenzia un effettivo errore di diritto nell'apprezzamento della "prossimità" alla soglia e della non occasionalità/abitualità, già motivati in modo non incongruo.

7. Infine, anche l'ultimo motivo è inammissibile.

7.1. La Corte d'Appello ha rigettato il motivo osservando, in sintesi, che la richiesta era prossima alla soglia dell'inammissibilità per genericità, e che, nel merito, la prognosi è negativa perché l'imputato è stato "evasore totale" per più annualità e non risulta alcuna condotta riparatoria (pagamento dell'imposta o piano di rientro), neppure dopo la condanna.

Il giudizio sulla sospensione condizionale implica una valutazione prognostica rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di legittimità o per motivazione apparente.

Nel caso concreto, la Corte d'Appello ha indicato parametri espliciti (pluralità di annualità; persistenza dell'omissione; 9assenza di condotte di ravvedimento o rientro), che costituiscono una base motivazionale non meramente assertiva.

Ne consegue che la doglianza difensiva, limitandosi a opporre l'incensuratezza e la circostanza che la pena sia entro il limite edittale massimo, tende a trasformarsi in una richiesta di rivalutazione della prognosi, estranea al giudizio di legittimità.

Il motivo è quindi manifestamente infondato (e, per le modalità assertive, suscettibile di lettura anche in termini di genericità), poiché la motivazione di merito sul diniego del beneficio non è apparente e poggia su elementi fattuali rilevanti ai fini prognostici.

8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo la regola generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro

3.000. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18 novembre 2025 veniva confermata la sentenza del tribunale di Ravenna del 14 maggio 2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA], che era stato riconosciuto colpevole del reato di omessa dichiarazione dei redditi, quale titolare dell'omonima impresa individuale, contestato come commesso secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nell'imputazione, e con condanna del medesimo alla pena di 2 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie previste dall"Art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000, disponendo la confisca dei beni nella sua disponibilità fino a concorrenza dell'imposta evasa, determinata in euro 55.538,72.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000. In sintesi, il primo motivo è formalmente incardinato nella violazione di legge penale e/o inosservanza di norme giuridiche (art. 606, co. 1, lett. b, cod. proc. pen.), assumendosi che la Corte territoriale avrebbe male applicato l'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 poiché avrebbe erroneamente escluso dal calcolo dell'imposta evasa componenti di costo/spesa che la difesa ritiene fiscalmente deducibili, con conseguente (asserita) errata verifica del superamento della soglia. Il ricorrente muove dalla premessa che le risultanze del giudizio di primo grado avrebbero dimostrato pagamenti e spese effettuati dall'imputato che, se correttamente considerati, avrebbero condotto a un'imposta evasa inferiore alla soglia di punibilità (nel ricorso indicata in C 50.000,00). La doglianza, quindi, non si limita a contestare una valutazione "di merito" astratta, ma intende prospettare un errore di diritto nella ricostruzione del presupposto oggettivo della fattispecie (imposta evasa/ soglia), sostenendo che la determinazione deve avvenire secondo i criteri tributari che impongono la deduzione di spese inerenti e documentate. La sentenza impugnata avrebbe escluso la rilevanza dei pagamenti all'ex moglie valorizzando la dichiarazione della stessa (in udienza) circa la riconducibilità delle somme a un "vecchio debito" e non ad alimenti; la difesa oppone che ciò non basterebbe, dovendosi valutare la sostanza economica e la documentazione prodotta (ricevute/bonifici con "data certa" e codice fiscale della destinataria). In tal modo, il motivo tenta di qualificare come "violazione di legge" il passaggio argomentativo in cui il giudice di merito avrebbe operato un'esclusione "automatica" (o comunque eccessivamente formale) della natura "alimentare/mantenimento" delle somme, con riflesso sul calcolo. La Corte d'Appello (secondo il ricorso) avrebbe negato la deducibilità della spesa di C 610,00 per CTU richiamando la non inerenza e, al contempo, richiamando l'art. 109, comma 5, TUIR, mentre la difesa invoca il criterio generale dell'art. 54 TUIR per i professionisti e insiste sull'inerenza della spesa in quanto sostenuta "a causa e in occasione" dell'attività odontoiatrica, trattandosi di consulenza in una controversia civile di responsabilità professionale. In aggiunta, il ricorso introduce un argomento "di sistema": distingue l'ipotesi di indeducibilità connessa a costi correlati alla commissione di reati (richiamando l'art. 8 d.l. 16 del 2012 e l'art. 14, comma 4-bis, I. 537 del 1993 come modificati), affermando che nel caso concreto, trattandosi di controversia 2civile, mancherebbe qualsiasi collegamento con fattispecie penali ostative alla deduzione. La censura si spinge poi sulla documentazione del carburante: la Corte territoriale avrebbe ritenuto "generiche" le ricevute perché recanti il solo timbro del distributore di carburante; la difesa sostiene che ciò integra un errore di diritto perché applica criteri di valutazione "estranei" e meramente formalistici, e richiama principi sul valore probatorio di documenti provenienti da terzi e sul loro apprezzamento. Il ricorso conclude il primo motivo affermando che la Corte avrebbe adottato un criterio meramente formale, escludendo "a priori" spese legittime e documentate e così violando i principi di legalità e tassatività in materia penale tributaria, con riflesso decisivo sull'elemento costitutivo della soglia. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e ella contraddittorietà, nella parte in cui non ha valutato adeguatamente le prove relative alla natura delle spese sostenute dal ricorrente, con particolare riferimento alle ricevute carburante. In sintesi, la difesa sostiene che la Corte d'Appello avrebbe fondato il convincimento su criteri documentali manifestamente erronei, ritenendo insufficienti le ricevute timbrate, senza considerare che tale documentazione sarebbe idonea a dimostrare l'acquisto secondo principi "consolidati" in ambito fiscale. Il ricorso richiama espressamente i presupposti di deducibilità del travisamento della prova, insistendo sul fatto che qui la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto probatorio degli atti applicando criteri impropri. Un ulteriore profilo viene individuato nella contraddizione per cui la motivazione, da un lato, riconoscerebbe l'esistenza dei pagamenti e della documentazione degli acquisti, ma dall'altro ne escluderebbe la rilevanza fiscale con argomenti formalistici, senza considerare la sostanza economica. La difesa, sul piano motivazionale, afferma anche che l'onere della prova in caso di contestazione sarebbe stato assolto, poiché il ricorrente avrebbe prodotto ricevute timbrate, "pagate" e compatibili con il tragitto annuale casa-lavoro. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di omessa valutazione di elementi probatori decisivi, segnatamente la documentazione contabile e bancaria prodotta dalla difesa a dimostrazione della natura e dell'entità delle spese sostenute dall'imputato, nonché le ricevute carburante munite di timbro del distributore di carburante. In sintesi, la difesa sostiene che la Corte d'Appello avrebbe "completamente omesso" di considerare: (i) la documentazione bancaria dei bonifici all'ex moglie con relativo codice fiscale; (ii) la sentenza di divorzio e la sua pertinenza ai versamenti; (iii) la fatturazione/accertamento della consulenza tecnica (CTU) e la correlazione col procedimento civile di responsabilità professionale; (iv) le ricevute 3carburante munite di timbro. Secondo il ricorso, l'omissione valutativa avrebbe prodotto una ricostruzione incompleta e inesatta dell'ammontare dell'imposta effettivamente evasa, determinando un errore nel verificare il superamento della soglia e, quindi, incidendo sull'affermazione di responsabilità. La doglianza richiama inoltre che la ricostruzione alternativa sarebbe stata già rappresentata nella memoria conclusiva prodotta in appello e davanti al primo giudice, e che proprio quei dati/documenti sarebbero stati trascurati. 2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod. pen., per aver negato l'applicazione della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti normativi. In sintesi, la difesa aggancia l'art. 131-bis cod. pen. a un ricalcolo dell'imposta evasa: sostiene "per tabulas" che la soglia sarebbe stata superata solo di C 3.898,71, ricostruendo un'imposta evasa pari a C 53.898,71 (in luogo di C 55.538,71) mediante una riduzione del reddito imponibile di C 3.814,00 (assegno divorzile + CTU) e applicazione dell'aliquota marginale del 43%. Sul piano dei requisiti, il ricorso afferma che la pena edittale massima del reato contestato non supererebbe i due anni, che lo scostamento dalla soglia sarebbe inferiore al 10%, quindi espressivo di offensività minima nonché, infine, che il comportamento non sarebbe abituale, trattandosi di professionista incensurato. La doglianza mira, dunque, a far qualificare come errore di diritto la mancata applicazione dell'istituto, assumendo che una volta accertato un superamento "minimo" della soglia e in presenza dei requisiti soggettivi/oggettivi, il diniego sarebbe illegittimo. 2.5. Deduce, con il quinto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 164, cod. pen., per aver negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti. In sintesi, la difesa sostiene che la pena irrogata non supererebbe i due anni, che il ricorrente sarebbe incensurato e che la prognosi sarebbe favorevole in ragione dell'esiguità dell'evasione" (e, in filigrana, del contenuto scostamento dalla soglia). Il ricorso richiama che la valutazione dovrebbe svolgersi secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen. (gravità del fatto e personalità del reo), assumendo che, nel caso concreto, tali parametri militassero per la concessione. 3. In data 3 maggio 2026 il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire la sua requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Secondo il P.G., i motivi dedotti, in particolare quelli relativi alla valutazione delle spese indicate dall'imputato come deducibili, non si confrontano con le due 4pronunzie di merito sfavorevoli (doppia conforme), ove, al contrario di quanto sostenuto, sono presi in considerazione i documenti offerti dalla difesa e si riscontra, tuttavia, la loro inadeguatezza a provare la deducibilità delle spese ai fini del non superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 in contestazione. Il ricorrente, in questa sede, ripropone questioni di efficacia probatoria e qualificazione giuridica delle spese suddette, senza evidenziare effettive carenze o vizi di motivazione. Del pari è motivato il disconoscimento dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della percentuale (11%) di superamento della soglia di punibilità. La reiterazione, per diversi anni, dell'omissione di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi da attività professionale (odontoiatra) risulta, altresì, elemento espressamente e correttamente valutato per l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale, con conseguente esclusione di vizi rilevanti ex art. 606, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è inammissibile. 2. Al fine di consentire una migliore intelligibilità dell'impugnazione, tenuto conto anche dei plurimi profili di censura motivazionale, è utile una ricognizione della vicenda processuale. Il Tribunale ha ritenuto pacifica e non contestata la materialità del fatto storico. L'imputato, titolare di impresa individuale esercente attività odontoiatrica, non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018, pur essendovi obbligato. La consumazione del reato è stata collocata correttamente al novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine dichiarativo, qualificando il delitto ex art. 5 d.lgs. 74 del 2000 come reato omissivo proprio a consumazione istantanea. In ciò il Tribunale si è richiamato espressamente alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3., n. 36573 del 16 maggio 2023, Polito, non mass.), correttamente utilizzata quale parametro interpretativo. Il fulcro motivazionale della sentenza di primo grado concerne la determinazione dell'imposta evasa e, quindi, il superamento della soglia di punibilità di euro 50.000. Il Tribunale dà atto, da un lato, che i ricavi dell'anno 2018 (C 205.874,43) sono stati ricostruiti dalla Guardia di Finanza in modo puntuale, mediante fatture e riscontri presso clienti e fornitori e, dall'altro, che, in assenza di documentazione contabile fornita dall'imputato, i verificatori hanno adottato un criterio prudenziale nella stima dei costi, riconoscendo solo C 4.680,00 quali spese deducibili. Le ulteriori voci di costo 5dedotte dalla difesa sono state analiticamente disattese per le seguenti ragioni: (i) pagamenti all'ex coniuge (la stessa teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che nel 2018 non ha percepito assegni divorzili e che i versamenti ricevuti erano imputati a un pregresso debito dell'imputato; tali somme sono state quindi ritenute non inerenti all'attività professionale e prive di causale certa); (li) spese di carburante (le schede carburante sono state ritenute inidonee, in quanto l'autovettura non era intestata all'imputato, mancava ogni prova che i costi di gestione fossero sostenuti dall'imputato e le schede erano prive di indicazioni essenziali (chilometraggio, data certa), non conformi al modello normativo); (iv) spesa per CTU in giudizio civile (la fattura prodotta non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'inerenza del costo all'attività professionale). A livello di principio, il Tribunale ha valorizzato il criterio dell'inerenza quale requisito imprescindibile di deducibilità (richiamando Cass. Sez. 5, 18/08/2022, n. 24880, Rv. 665495 - 01) nonché la specificità dei reati tributari, per i quali i costi non documentati possono essere considerati solo in presenza di allegazioni fattuali concrete (Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564 - 01). Da ciò il giudice di primo grado trae la conclusione che l'imposta evasa ammonta a € 55.538,72, superiore alla soglia legale. Il Tribunale ha ritenuto integrato il dolo specifico di evasione, valorizzando sia l'entità dell'imposta evasa, sia l'inerzia protratta nel tempo sia, infine, la mancata collaborazione con l'Amministrazione finanziaria (richiamando a sostegno Sez. 4, n. 39482 del 14 settembre 2022, Irrera, non mass., nonché Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, Veruari, Rv. 278966 - 01, sul valore sintomatico del comportamento successivo). La causa di non punibilità per particolare tenuità è stata infine esclusa perché lo scostamento dalla soglia (€ 5.538,72) è stato ritenuto non esiguo, pari a oltre 1'11%, osservando come la soglia di punibilità esprima già il giudizio di offensività del legislatore (a fondamento viene citata Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 - 01). La Corte d'Appello ha integralmente condiviso la ricostruzione fattuale e giuridica del Tribunale, ritenendola logica, coerente e sorretta da adeguato apparato motivazionale. In particolare, la Corte osserva che non è in discussione la materialità dell'omissione dichiarativa e che la difesa si confronta esclusivamente sulla quantificazione dell'imponibile, ma senza scalfire l'impianto probatorio. La Corte territoriale ribadisce che: (i) la certezza della data e l'inerenza all'attività d'impresa sono requisiti indefettibili (art. 109 TUIR); (li) per i versamenti all'ex coniuge difetta la prova della natura di assegno divorzile (art. 10 TUIR); (iii) la fattura della CTU, isolatamente considerata, non dimostra l'inerenza (richiamando Cass. Sez. 5, 16/03/2022, n. 8646, non mass.; Cass. Sez. 5, 01/06/2023, n. 15530, non mass.); (iv) le schede carburante, incomplete, non consentono alcun riconoscimento di deducibilità (Cass. Sez. 5, 26/09/2018, n. 622918, Rv. 650333 - 01). La Corte rafforza inoltre il giudizio sul dolo valorizzando un ulteriore elemento: la reiterazione della condotta per più anni, qualificando l'imputato come "evasore totale" per più annualità. Quanto, infine, alla doglianza sull'art. 131 -bis, cod. pen., la Corte d'Appello definisce il motivo generico, ribadisce che l'imposta evasa non è affatto prossima alla soglia e sottolinea che la condotta non è occasionale, essendosi protratta nel tempo. 3. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, pur formalmente articolato come violazione di legge, richiede in realtà alla Cassazione di rivalutare: la credibilità e portata delle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA]; la qualificazione causale dei versamenti; l'inerenza della CTU; l'idoneità delle schede carburante e la riferibilità delle spese all'attività e al periodo. Si tratta di un apprezzamento di fatto già compiuto dai giudici di merito con motivazione non apparente e coerente, che non può essere sostituito da una diversa lettura degli elementi. I giudici di merito hanno applicato un criterio conforme ai principi richiamati: la soglia è elemento costitutivo e l'imposta evasa deve essere determinata con rigore; i costi deducibili esigono, quanto meno, un supporto documentale idoneo e un collegamento inerente all'attività; la prova della deducibilità/inerenza grava sull'interessato. Ciò è coerente con i precedenti della giurisprudenza civile - tributaria utilizzati in motivazione (Cass. civ. n. 24880/2022; n. 15530/2023; n. 8646/2022) e con l'impostazione penal-tributaria (Sez. 3, n. 44170 del 04/07/2023, Marra, Rv. 285221 - 01; Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018, Tirozzi, Rv. 274564 - 01). Per come formulato e per il suo contenuto sostanziale, il motivo è dunque manifestamente infondato (e, nei tratti in cui sollecita un riesame del fatto, suscettibile di valutazione anche in termini di inammissibilità in quanto proposto fuori dai casi consentiti dalla legge), perché non individua un errore di diritto "puro", ma tende a sostituire una diversa ricostruzione probatoria a quella - congruamente motivata - dei giudici di merito. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile. 4.1. La motivazione dei giudici di merito non si limita a definire "generiche" le schede carburante, ma articola plurimi profili: (i) veicolo non intestato all'imputato; (il) mancanza di prova che l'imputato abbia sostenuto i costi di gestione (assicurazione, manutenzione, ecc.); (iii) incompletezza delle schede (assenza di dati essenziali, incluso il chilometraggio); (iv) mancanza di "data certa" dell'apposizione del timbro e, soprattutto, mancanza di prova dell'utilizzo lavorativo. 7Tale percorso argomentativo non appare né "apparente" né manifestamente illogico: si fonda su criteri di riferibilità soggettiva del costo, di tracciabilità documentale e di inerenza, utilizzati per escludere che quelle schede provino un costo deducibile per l'anno e per l'attività in contestazione. Perché il travisamento sia scrutinabile, per pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte occorre che il ricorrente indichi specificamente il dato probatorio "decisivo" travisato e dimostri che esso sia stato introdotto (o valutato) in modo decisivo in secondo grado, nei limiti consentiti dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Nel caso concreto, la censura si risolve nella diversa interpretazione della sufficienza delle schede carburante, mentre i giudici di merito hanno escluso la deducibilità non per un mero formalismo, ma per una pluralità di ragioni fattuali. Il motivo è dunque manifestamente infondato, perché non evidenzia un vizio motivazionale "qualificato" nei termini dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ma propone una lettura alternativa delle prove documentali, già vagliate con motivazione congrua e non contraddittoria. 5. Anche il terzo motivo è inammissibile. 5.1. L'omessa valutazione censurabile in cassazione presuppone che l'elemento trascurato sia decisivo e che la sua considerazione avrebbe con elevata probabilità condotto a un esito diverso. Nel caso concreto, i giudici di merito hanno: (i) affrontato la questione dei versamenti all'ex coniuge, valorizzando la deposizione della teste (assenza di percezione dell'assegno nel 2018; imputazione dei versamenti a diverso credito) e la mancanza di causale certa idonea a qualificarli come assegno deducibile; (ii) affrontato la questione della CTU, ritenendo che la fattura non dimostri, da sola, l'inerenza (e, comunque, dovendosi considerare che l'ammontare della fattura, pari ad euro 610, quand'anche si ritenesse la spesa astrattamente inerente all'attività professionale, non determinerebbe alcuna conseguenza rispetto al certo superamento della soglia di punibilità, appalesandosi come doglianza priva di carattere di decisività); (iii) affrontato la questione del carburante con la pluralità di argomenti già ricordata. Ne consegue che, più che una "omessa valutazione", il motivo sembra prospettare una insufficiente valorizzazione o una diversa lettura di documenti che i giudici hanno comunque considerato (o il cui contenuto è stato assorbito dalla valutazione complessiva). Ciò tende a ricondurre la doglianza all'area del merito. Anche ove si ritenesse che taluni documenti non siano stati menzionati analiticamente, resta decisivo che la ratio decidendi di merito è fondata su criteri di inerenza e di certezza/riferibilità del costo, con onere probatorio in capo alla difesa, in linea con i richiami a Cass. civ. n. 24880/2022 e Cass. civ. n. 815530/2023, nonché con la prospettiva penalistica sulla necessità di un accertamento rigoroso dell'imposta evasa. Il motivo è pertanto manifestamente infondato (e in parte tende a una censura di merito), perché non dimostra, in modo specifico, la decisività di elementi effettivamente ignorati, né evidenzia un "vuoto" motivazionale tale da incidere sulla tenuta logico-giuridica della decisione. 6. Anche il quarto motivo non si sottrae al giudizio di inammissibilità. 6.1. Il ricorso fonda l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. su un ricalcolo dell'imposta evasa che presuppone la deducibilità di costi (assegno divorzile e CTU) che i giudici di merito hanno escluso. In tal senso, il motivo presuppone un diverso accertamento di fatto (e di prova) rispetto a quello consolidato in sentenza, e dunque tende a riproporre, in via mediata, le doglianze dei motivi 1-3. Il Tribunale ha escluso la particolare tenuità evidenziando che lo scostamento (euro 5.538,72) supera 1'11% e dunque non è "vicinissimo" alla soglia, richiamando Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre, Rv. 278946 - 01. La Corte d'Appello, oltre a rilevare la genericità del motivo, ha valorizzato un ulteriore argomento ostativo: la condotta non sarebbe occasionale, essendosi realizzata per più annualità, qualificando l'imputato come "evasore totale" per più anni. Tali argomentazioni si collocano nell'alveo dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità dell'offesa e non abitualità), con valutazione non irragionevole e coerente con la premessa che la soglia esprime un giudizio legale di offensività. Il motivo è quindi manifestamente infondato, perché poggia su un presupposto fattuale (ricalcolo dell'imposta evasa) incompatibile con l'accertamento di merito e perché non evidenzia un effettivo errore di diritto nell'apprezzamento della "prossimità" alla soglia e della non occasionalità/abitualità, già motivati in modo non incongruo. 7. Infine, anche l'ultimo motivo è inammissibile. 7.1. La Corte d'Appello ha rigettato il motivo osservando, in sintesi, che la richiesta era prossima alla soglia dell'inammissibilità per genericità, e che, nel merito, la prognosi è negativa perché l'imputato è stato "evasore totale" per più annualità e non risulta alcuna condotta riparatoria (pagamento dell'imposta o piano di rientro), neppure dopo la condanna. Il giudizio sulla sospensione condizionale implica una valutazione prognostica rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di legittimità o per motivazione apparente. Nel caso concreto, la Corte d'Appello ha indicato parametri espliciti (pluralità di annualità; persistenza dell'omissione; 9assenza di condotte di ravvedimento o rientro), che costituiscono una base motivazionale non meramente assertiva. Ne consegue che la doglianza difensiva, limitandosi a opporre l'incensuratezza e la circostanza che la pena sia entro il limite edittale massimo, tende a trasformarsi in una richiesta di rivalutazione della prognosi, estranea al giudizio di legittimità. Il motivo è quindi manifestamente infondato (e, per le modalità assertive, suscettibile di lettura anche in termini di genericità), poiché la motivazione di merito sul diniego del beneficio non è apparente e poggia su elementi fattuali rilevanti ai fini prognostici. 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, secondo la regola generale di cui all'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25261/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris