CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, in data 10 maggio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.600 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 2, d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, perché, quale destinatario dell'avviso orale del Questore di Napoli del 19 febbraio 2014 con il quale, tra l'altro, veniva imposto il divieto di possedere e utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radio ricetrasmittente, radar o visori monitor, violava detta prescrizione avendo la polizia giudiziaria accertato il possesso di un telefono cellulare tipo [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, avv. L. Perone, denunciando tre vizi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., 76, comma 2, in relazione all'art. 3, comma 1, 3, 4, d. Igs. n. 159 del 2011. La motivazione si limiterebbe, a parere del ricorrente, al rinvio per relationem a quella di primo grado, provvedimento conosciuto dal ricorrente. Tuttavia, dalla motivazione del giudice di secondo grado non risulterebbe alcuna disamina delle questioni devolute con il gravame. Si rileva che l'art. 3, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011, il cui testo è riportato nel ricorso, non ricomprende, tra le apparecchiature rispetto alle quali il Questore può inibire l'uso o il possesso in caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, il telefono cellulare. Sicché la sentenza, includendo detto apparecchio tra gli apparati radiotrasmittenti travalicherebbe il dettato normativo. Si evidenzia che questi apparecchi, per caratteristiche tecniche, sono in grado solo di trasmettere e hanno peculiari differenze, tali da non consentire di ricomprendere nella categoria il telefono cellulare. Si evidenzia che l'interpretazione estensiva adottata dalla Corte d'appello non sarebbe ancorata ad alcun consolidato orientamento giurisprudenziale, come richiesto dalla Corte EDU in tema di prevedibilità delle decisioni. Né il Fani era persona particolarmente attrezzata dal punto di vista della preparazione giuridica, tale da fargli conoscere l'unico precedente di legittimità in tal senso (Sez. 1, n. 38514 del 2009).Sicché vi sarebbe carenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza di secondo grado, per il ricorrente, sarebbe del tutto priva di motivazione, comunque affetta da apparente giustificazione delle ragioni a sostegno della decisione, per tale motivo sostanzialmente inesistente, dunque, affetta da nullità. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione che nega le circostanze attenuanti generiche fa riferimento laconico soltanto alla recidiva, quindi sarebbe carente, per la difesa, dell'indicazione delle specifiche ragioni su cui fonda il diniego. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire richieste scritte, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto- legge 10 aprile 2021, n. 44, come convertito, concludendo nel senso dell'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti innanzi indicati. 1. Secondo l'indirizzo espresso reiteratamente dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose deve ritenersi che il telefono cellulare rientri nella nozione di apparato di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1965, può imporre, con l'avviso orale, il divieto di utilizzare a persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi (Sez. 1, n. 28796 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 261409 Sez. F., n. 38514 resa in data 1/9/2009, Rv. 245301). 1.1.Tuttavia, detto divieto deve essere imposto con specifica motivazione, necessaria alla stregua del generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi che impongono limiti ai diritti soggettivi, ma anche perché l'art. 4 citato non prevede, come conseguenza obbligata dell'avviso orale nei confronti di determinati soggetti, il divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, ma conferisce al questore la possibilità di imporre il suddetto divieto in considerazione della personalità dell'avvisato e del possibile uso, da parte di questi, degli apparati in questione, con la conseguenza che l'avviso deve espressamente indicare le ragioni per le quali ha imposto il divieto di cui trattasi (Sez. 1, n. 28796 del 3/12/2013 dep. 2014, Rotunno, Rv. cit.). 1.2. Orbene, a tale contenuto della motivazione non opera alcun riferimento la laconica motivazione di primo grado, cui quella di appello oggetto di ricorso rinvia per relationem. Invero, il provvedimento del primo giudice si limita soltanto a descrivere le circostanze che avevano condotto all'identificazione dell'imputato e alle caratteristiche del telefono cellulare di cui era stato trovato in possesso, nonché dell'esistenza di un avviso orale del Questore di Napoli, del 19 febbraio 2014, contenente il divieto di possedere o utilizzare apparato di comunicazione radiotelefonica. Sicché, non risulta in alcuna parte descritto il contenuto della motivazione del provvedimento amministrativo, onde verificarne la sussistenza dei presupposti ai fini dell'eventuale disapplicazione dell'atto. 2. Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento del provvedimento onde verificare la sussistenza dei presupposti del reato contestato, in sede di rinvio, con particolare riferimento all'esistenza di un valido provvedimento amministrativo che impone all'imputato il divieto di possedere qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente e le ragioni della prescrizione aggiuntiva. 2.1.È appena il caso di osservare che, allo stato, il reato per il quale si procede, allo stato, non è estinto per prescrizione. Si tratta, invero, di delitto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., tenuto conto della data del fatto (11 dicembre 2014), della pena edittale massima, nonché della sussistenza di plurime cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 10 maggio 2018) si prescrive in sette anni e mezzo. 2.2.A tale termine va aggiunto il periodo di sospensione, maturato nel corso del processo di secondo grado, a causa di impedimento a comparire del difensore di fiducia per concomitanti impegni professionali, con rinvio dal 18 settembre 2020 al 17 dicembre 2021, per giorni sessanta. Va infatti, sul punto ribadito l'insegnamento costante di questa Corte, secondo il quale il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262914; Sez. 7, ord. n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469; Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067). 2.3. Va infine, specificato che la sentenza di primo grado, pur senza espressamente escludere la contestata recidiva di cui anche la pronuncia impugnata tiene conto, nel corpo della motivazione, ai fini di confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ha considerato l'aggravante ad effetto speciale a fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. Sicché di questa non si può tenere conto ai fini del calcolo della pena per individuare il tempo necessario a prescrivere (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 nel senso che, in tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata, in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato). Dunque, al termine di anni sette mesi sei dal 11 dicembre 2014 (con scadenza al 11 giugno 2022) va aggiunto soltanto il periodo di giorni sessanta di sospensione della prescrizione, per impedimento a comparire del difensore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezion