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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 35248/2022

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2555 / 20 16 r.g. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegatain calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Catania , alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 7 ([OSCURATO:EMAIL]). - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA],in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso il decreto n. cron. 10 213 /20 15 , del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoin data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con domanda ex art. 101 l.fall. del 20 agosto 2013, [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., da cui era stato licenziato il 23 ottobre 2009, chiese insinuarsi al passivo del dichiarato fallimento di detta società, in via privilegiata exartt. 2751-bis, n. 1, cod. civ., il proprio asserito credito di € 2.105,55, invocato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

1.1. Il giudice delegato, con decreto del 14 luglio 2014, rese esecutivo lo stato passivo di quella procedura, negando l’ammissione del credito predetto ritenendo la corrispondente istanza ultratardiva.

2. L’adito Tribunale di Catania, con decreto del 13 novembre 2015, reso nella contumacia del fallimento, rigettò l’opposizione exart. 98-99 l.fall. del Fallica, così opinando: « Parte ricorre nte ha depositato una domanda di ammissione al passivo oltre il termine di 12 mesi dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo.

Aveva pure depositato, precedentemente, domanda tempestiva, sempre per un credito di lavoro ma per altro titolo, che era stata ammessa.

La seconda domanda è stata rigettata in quanto ultra tardiva.

Il ricorrente si oppone deducendo che mai gli fu comunicata ritualmente la nota del curatore ai sensi dell'art. 97 l.fall..

Si ritiene tale deduzione irrilevante, in quantola comunicazione prevista dall'art. 97 l.fall. è funzionale, essenzialmente, alla successiva eventuale opposizione in caso di rigetto, giammai è idonea a rappresentare (in caso di omissione) quel comportamento incolpevole richiesto dall'art. 101, ultimo comma, l.fall., laddove il creditore abbia già partecipato all'udienza di verifica del credito domandato (evidentemente ad altro titolo).

L'ignoranza incolpevole di cui all'art. 101, ultimo comma, è, sostanzialmente, l'ignoranza del fallimento, vincibile anche mediante presunzioni laddove non risulti la comunicazione dell'avviso di cui al precedente art. 92 l.fall..

Non è questo il caso in quanto il ricorrente sapeva benissimo del fallimento ed avrebbe pure potuto presentare una domanda tardiva (con le relative conseguenze in caso di riparti), ma sempre nel termine di 12 mesi a decorrere dalla data del decreto di Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 esecutività.

A prescindere dalla conoscenza o meno di tale data che era suo onere sapere, anche per avere partecipato alla prima udienza di verifica».

3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il Fallica, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria exart. 380 - bis.1 cod. proc. civ..

L’indicato fallimento è rimasto solo intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 l.fall.».

Si assume che quest’ultimo è funzionale alla successiva, eventuale opposizione nell’ipotesi di rigetto della domanda di ammissione al passivo e che la comunicazione ivi prevista individua il momento di decorrenza iniziale per il deposito delle domande di insinuazione tardiva, né essendo surrogabile aliunde .

Di converso, l'ignoranza incolpevole di cui all'art. 101, ultimo comma, l.fall. non è quella del fallimento, vincibile mediante presunzione laddove non risulti la comunicazione dell'avviso di cui al precedente art. 92 l.fall..

«Ciò perché quand'anche il creditore abbia avuto conoscenza del Fallimento, come nel caso di specie avendo in precedenza il Fallica proposto domanda di ammissione al passivo tempestiva, in presenza dell'obbligo di comunicazione della data di deposito dello stato passivo preveduto dall'art. 97 L.F. e richiamato in tema di tardive dall'art. 101 L.F., non può revocarsi in dubbio che il creditore stesso non poteva che far riferimento alla detta comunicazione ai fini della rituale presentazione della domanda di insinuazione tardiva e, non avendola mai effettivamente ricevuta e nel dubbio che il termine potesse anche essere stato prorogato a 18 mesi, ha comunque proposto la domanda tardiva nel mese di agosto 2013».

Ne deriva che «le fattispecie relative alle domande tempestive e alle domande tardive sono diverse e disciplinate in maniera differente, e quindi non opera in materia di domande tardive la presunzione iuris tantum di conoscenza del Fallimento ritenuta applicabile dalla Giurisprudenza di merito in tema di mancata comunicazione ai sensi dell'art. 92 L.F.»;Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 l.fall.», per avere il tribunale fallimentare «errato […] a non ritenere applicabile l'art 101 L.F. e, quindi, a non rilevare l'omissione, da parte della Curatela, dell'indefettibile incombente della comunicazione della data di deposito dello stato passivo costituente presupposto per la legale conoscenza dei termini per la presentazione delle tardive e da ciò discende che erroneamente il Collegio ha rigettato il ricorso in opposizione allo Stato Passivo dovendo viceversa o considerare ultra tardiva ed ammettere la insinuazione al passivo proposta dal Fallica, ovvero, con qualsiasi altra formula, rimetterlo in termini onde far valere il proprio credito di lavoro nella procedura concorsuale al rango privilegiato».

2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, non meritano accoglimento, pur dovendosi procedere ad una integrazione della motivazione del provvedimento oggi impugnato nei sensi di cui appresso.

2.1. Invero, è incontroverso che il Fallica, dopo aver presentato una prima, tempestiva domanda diammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., ne presentò un’altra (quella di cui oggi si discute), exart. 101 l.fall., per un titolo diverso.

2.2. L'appena menzionata disposizione, rubricata "domande tardive di crediti", si occupa, al comma 1, delle domande cd. tardive, descritte come quelle volte, tra l’altro, all'ammissione di un credito e «trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo», stabilendo che esse siano ammissibili in quanto presentate «non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo» e che «in caso di particolare complessità̀ della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può̀ prorogare quest’ultimotermine fino a diciotto mesi ».

Il comma 4 contempla, dal suo canto, le domande cd. ultratardive, descritte come quelle proposte «decorso il termine di cui al primo comma» e stabilendone l'ammissibilità «se l'istante Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 prova che il ritardo è dipeso da causaa lui non imputabile», sempre «fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare».

2.2.1. Questa Suprema Corte già ha chiarito, affatto condivisibilmente, che: i) la proroga del termine sino a diciotto mesi, prevista dall’art. 101, comma 1, l.fall. per la presentazione delle domande tardive, può essere disposta solo -ed espressamente - nella sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base di un’esplicita motivazione circa la particolare complessità della procedura (cfr. Cass. n. 3466 del 2022; Cass. nn. 16943-16946, nn. 16487- 16488, nn. 28161 e 28741, tutte del 2021); ii) «In materia di fallimento, poiché il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo averterminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersitamquam non essent e perciò privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all'art. 101 l.fall.» (cfr. Cass. n. 3054 del 2021; Cass. n. 1179 del 2018); iii) il mancato avviso al creditore, dovutogli dal curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 l.fall., integra sì la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore stesso, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che questi abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto (cfr. Cass.n. 12336 del 2021; Cass. n. 7109 del 2020; Cass. n. 4787 del 2020; Cass.n. 30760 del 2019; Cass. n. 10121 del 2019; Cass. n. 16103 del 2018; Cass.n. 23302 del 2015; Cass. n. 4310 del 2012.

In senso sostanzialmente analogo, benché riferita all’ammissione al passivo in ambito di amministrazione straordinaria, si veda pure Cass. n. 21760 del 2022).

Nell’odierna vicenda, peraltro, si discute della mancata ricezione, da parte del Fallica, non già dell’avviso ex art. 92 l.fall. (avendo questi, invero, già presentato, comunque, una tempestiva domanda di insinuazione per un diverso credito pur derivante dal medesimo rapporto di lavoro dipendente da Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 lui intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis), bensì della sola comunicazione ex art. 97 l.fall. riferita, evidentemente, all’avvenuta declaratoria di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive; iv) sulla base della sua interpretazione letterale, l’ultimo comma dell’art. 101 l.fall. contiene una fattispecie (domande proposte oltre 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), un effetto (ammissibilità), una condizione di ammissibilità (causa non imputabile) e una condizione per la stessa valutabilità del presupposto (non sia conclusa la ripartizione dell'attivo: in quanto la causa non imputabile, pur in ipotesi sussistente, nemmeno può essere valutata quando ormai l'attivo sia stato ripartito, non potendosi porre nel nulla le operazioni concluse).

Perché si verifichi l'effetto giuridico dell'ammissibilità della domanda proposta oltre dodici mesi “dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo”, pertanto, occorre che sia realizzata la condizione della causa non imputabile, sempre che non sia stata ormai conclusa la ripartizione dell'attivo (cfr. Cass. n. 11000 del 2022).

2.3. L’art. 97 l.fall., poi, dettato in materia di accertamento del passivo ed applicabile anche nelle ipotesi di domande tardive di crediti, giusta il rinvio (anche) ad esso rinvenibile nell’art. 101, comma 2, ultimo periodo, l.fall., prevede, - tanto nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 che in quello modificato dal d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 - che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, nel comunicarlo ai ricorrenti exart. 93 l.fall., li informa del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

Dunque, è proprio la notizia dell'avvenuta dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con trasmissione di copia dello stesso a tutti coloro che avevano presentato il ricorso per l'insinuazione exart. 93 l.fall., che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decreto di ammissione.

2.3.1. La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare detta disposizione, ha puntualizzato che: i) «se è vero che l'art. 97 l.fall. obbliga il Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 curatore fallimentare ad informare i ricorrenti ex art. 93 l.fall. del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento, anche solo parziale, della loro domanda, è parimenti innegabile che, mancando una disciplina espressa delle conseguenze della omissione della informazione predetta, la violazione di quell'obbligo non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali: è dunque sistematicamente coerente l'interpretazione secondo cui il mancato o l'erroneoadempimento dell'obbligo informativo suddetto può trovare unicamente rimedio, in relazione alla tempestività, o meno, dei giudizi di opposizioneex art. 98, comma 2, l.fall., attraverso l'istituto dell'errore scusabile dell'opponente e nei limiti della sua concreta applicabilità ai singoli casi di specie» (cfr., in motivazione, Cass. n. 33622 del 2021); ii) «In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all’art. 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l’insinuazione parzialmente o talmente respinta, l'opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.» (cfr. Cass. n. 9850 del 2022).

2.3.2. Princìpi, questi ultimi, che, benché dettati con riferimento alla problematica della tempestività, o meno, della successiva opposizione exart.98 l.fall. (tema estraneo al perimetro dell’odierna controversia, posto che il tribunale etneo, lungi dal dichiarare inammissibile, perché tardiva, la spiegata opposizione del Fallica, ha confermato la valutazione del giudice delegato di inammissibilità della domanda exart. 101 l.fall. del primo perché ultra tardiva e connotata da sua condotta colpevole in relazione al ritardo nella sua proposizione), lasciano trasparire che, in realtà, la violazione dell’obbligo di cui all’art. 97 l.fall. non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande cd. tardive ex art.101, comma 1, l.fall., né di quelle cd. ultratardive, ove rispettose dei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione.

2.3.3. Alteris verbis, l’eventuale omessa comunicazione exart. 97 l.fall., lungi dall’impedire comunque il decorso del termine di cui all’art. 101, comma Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 1, l.fall., consente solo di riconoscere al creditore, che non lo abbia rispettato per causa a lui non imputabile, la facoltà di essere rimesso in termini per la proposizionedella domanda ivi disciplinata o magari di formulare quella cd. ultratardiva, ove rispettosa dei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione.

2.4. Fermo, allora, tutto quanto precede, rileva il Collegio che, nella specie, il ricorso del Fallica manca di qualsivoglia specifica indicazione - in evidente violazione, in parte qua, del principio di autosufficienza dello stesso - circa: i ) l’eventuale avvenuta espressa previsione, nella sentenza dichiarativa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., della proroga, fino a 18 mesi, del termine di cui all’art. 101, comma 1, l.fall.; ii) la data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo della medesima procedura concorsuale riguardante le domande tempestive: data dalla quale far decorrere il termine di cui all’art. 101, comma 1, l.fall. per stabilire la tempestività, o non, della successiva sua domanda di insinuazione cd. tardiva, ivi disciplinata, depositata il 20 agosto 2013, che il decreto impugnato afferma essere stata «depositata oltre il termine di 12 mesi dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo», senza che la corrispondente circostanza (peraltro frutto, evidentemente, di un accertamento fattuale qui non ulteriormente sindacabile) sia stata contestata dall’odierno ricorrente.

Allo stesso tempo, la mancata conoscenza di quella data nemmeno consente di valutare lo spazio temporale intercorso tra il momento della scadenza del termine exart. 101 l.fall. e quello di proposizione della odierna domanda del Fallica di cui si discute.

2.5. Neppure risulta dal decreto impugnato la proposizione, da parte dell’opponente, in quella sede, di un’istanza di rimessione in termini, né, comunque, lo stesso -come sarebbe stato, invece, suo preciso onere - oggi ne ha riprodotto l’effettivo contenuto.

2.6. Resta solo da dire, quindi, che, ove pure -in via di mera ipotesi - si volesse considerare la domanda dell’odierno ricorrente come formulata ai sensi dell’art. 101, comma 4, l.fall., la stessa, da un lato, avrebbe imposto Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 precisi oneri di allegazione (quanto alle ragioni della sua mancata presentazione tempestiva o entro l’anno di cui al comma 1 della medesima disposizione) dei quali non si rinviene traccia adeguata nel ricorso in esame; dall’altro, avrebbe comportato l’applicazione del principio recentemente sancito dalla sentenza resa da Cass. n. 11000 del 2022, la quale, dopo aver esaustivamente riepilogato gli indirizzi ermeneutici manifestatisi, circa il tempo della sua proposizione, nella giurisprudenza di legittimità, ha statuito che, «In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d.

"ultra tardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento».

2.6.1. Nella specie, mancherebbe certamente la prova della prima di tali circostanze, atteso che è incontroverso che il Fallica aveva già presentato, comunque, una tempestiva domanda di insinuazione per un diverso credito pur derivante dal medesimo rapporto di lavoro dipendente da lui intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis.

3. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. rimasto solo intimato, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2555 / 20 16 r.g. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegatain calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Catania , alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 7 ([OSCURATO:EMAIL]). - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA],in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso il decreto n. cron. 10 213 /20 15 , del [OSCURATO:PERSONA] , depositatoin data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con domanda ex art. 101 l.fall. del 20 agosto 2013, [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., da cui era stato licenziato il 23 ottobre 2009, chiese insinuarsi al passivo del dichiarato fallimento di detta società, in via privilegiata exartt. 2751-bis, n. 1, cod. civ., il proprio asserito credito di € 2.105,55, invocato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. 1.1. Il giudice delegato, con decreto del 14 luglio 2014, rese esecutivo lo stato passivo di quella procedura, negando l’ammissione del credito predetto ritenendo la corrispondente istanza ultratardiva. 2. L’adito Tribunale di Catania, con decreto del 13 novembre 2015, reso nella contumacia del fallimento, rigettò l’opposizione exart. 98-99 l.fall. del Fallica, così opinando: « Parte ricorre nte ha depositato una domanda di ammissione al passivo oltre il termine di 12 mesi dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo. Aveva pure depositato, precedentemente, domanda tempestiva, sempre per un credito di lavoro ma per altro titolo, che era stata ammessa. La seconda domanda è stata rigettata in quanto ultra tardiva. Il ricorrente si oppone deducendo che mai gli fu comunicata ritualmente la nota del curatore ai sensi dell'art. 97 l.fall.. Si ritiene tale deduzione irrilevante, in quantola comunicazione prevista dall'art. 97 l.fall. è funzionale, essenzialmente, alla successiva eventuale opposizione in caso di rigetto, giammai è idonea a rappresentare (in caso di omissione) quel comportamento incolpevole richiesto dall'art. 101, ultimo comma, l.fall., laddove il creditore abbia già partecipato all'udienza di verifica del credito domandato (evidentemente ad altro titolo). L'ignoranza incolpevole di cui all'art. 101, ultimo comma, è, sostanzialmente, l'ignoranza del fallimento, vincibile anche mediante presunzioni laddove non risulti la comunicazione dell'avviso di cui al precedente art. 92 l.fall.. Non è questo il caso in quanto il ricorrente sapeva benissimo del fallimento ed avrebbe pure potuto presentare una domanda tardiva (con le relative conseguenze in caso di riparti), ma sempre nel termine di 12 mesi a decorrere dalla data del decreto di Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 esecutività. A prescindere dalla conoscenza o meno di tale data che era suo onere sapere, anche per avere partecipato alla prima udienza di verifica». 3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso il Fallica, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria exart. 380 - bis.1 cod. proc. civ.. L’indicato fallimento è rimasto solo intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 l.fall.». Si assume che quest’ultimo è funzionale alla successiva, eventuale opposizione nell’ipotesi di rigetto della domanda di ammissione al passivo e che la comunicazione ivi prevista individua il momento di decorrenza iniziale per il deposito delle domande di insinuazione tardiva, né essendo surrogabile aliunde . Di converso, l'ignoranza incolpevole di cui all'art. 101, ultimo comma, l.fall. non è quella del fallimento, vincibile mediante presunzione laddove non risulti la comunicazione dell'avviso di cui al precedente art. 92 l.fall.. «Ciò perché quand'anche il creditore abbia avuto conoscenza del Fallimento, come nel caso di specie avendo in precedenza il Fallica proposto domanda di ammissione al passivo tempestiva, in presenza dell'obbligo di comunicazione della data di deposito dello stato passivo preveduto dall'art. 97 L.F. e richiamato in tema di tardive dall'art. 101 L.F., non può revocarsi in dubbio che il creditore stesso non poteva che far riferimento alla detta comunicazione ai fini della rituale presentazione della domanda di insinuazione tardiva e, non avendola mai effettivamente ricevuta e nel dubbio che il termine potesse anche essere stato prorogato a 18 mesi, ha comunque proposto la domanda tardiva nel mese di agosto 2013». Ne deriva che «le fattispecie relative alle domande tempestive e alle domande tardive sono diverse e disciplinate in maniera differente, e quindi non opera in materia di domande tardive la presunzione iuris tantum di conoscenza del Fallimento ritenuta applicabile dalla Giurisprudenza di merito in tema di mancata comunicazione ai sensi dell'art. 92 L.F.»;Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 l.fall.», per avere il tribunale fallimentare «errato […] a non ritenere applicabile l'art 101 L.F. e, quindi, a non rilevare l'omissione, da parte della Curatela, dell'indefettibile incombente della comunicazione della data di deposito dello stato passivo costituente presupposto per la legale conoscenza dei termini per la presentazione delle tardive e da ciò discende che erroneamente il Collegio ha rigettato il ricorso in opposizione allo Stato Passivo dovendo viceversa o considerare ultra tardiva ed ammettere la insinuazione al passivo proposta dal Fallica, ovvero, con qualsiasi altra formula, rimetterlo in termini onde far valere il proprio credito di lavoro nella procedura concorsuale al rango privilegiato». 2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, non meritano accoglimento, pur dovendosi procedere ad una integrazione della motivazione del provvedimento oggi impugnato nei sensi di cui appresso. 2.1. Invero, è incontroverso che il Fallica, dopo aver presentato una prima, tempestiva domanda diammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., ne presentò un’altra (quella di cui oggi si discute), exart. 101 l.fall., per un titolo diverso. 2.2. L'appena menzionata disposizione, rubricata "domande tardive di crediti", si occupa, al comma 1, delle domande cd. tardive, descritte come quelle volte, tra l’altro, all'ammissione di un credito e «trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo», stabilendo che esse siano ammissibili in quanto presentate «non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo» e che «in caso di particolare complessità̀ della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può̀ prorogare quest’ultimotermine fino a diciotto mesi ». Il comma 4 contempla, dal suo canto, le domande cd. ultratardive, descritte come quelle proposte «decorso il termine di cui al primo comma» e stabilendone l'ammissibilità «se l'istante Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 prova che il ritardo è dipeso da causaa lui non imputabile», sempre «fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare». 2.2.1. Questa Suprema Corte già ha chiarito, affatto condivisibilmente, che: i) la proroga del termine sino a diciotto mesi, prevista dall’art. 101, comma 1, l.fall. per la presentazione delle domande tardive, può essere disposta solo -ed espressamente - nella sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base di un’esplicita motivazione circa la particolare complessità della procedura (cfr. Cass. n. 3466 del 2022; Cass. nn. 16943-16946, nn. 16487- 16488, nn. 28161 e 28741, tutte del 2021); ii) «In materia di fallimento, poiché il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo averterminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente, deve escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersitamquam non essent e perciò privi di effetti ai fini della scadenza del termine per il deposito delle domande tardive di cui all'art. 101 l.fall.» (cfr. Cass. n. 3054 del 2021; Cass. n. 1179 del 2018); iii) il mancato avviso al creditore, dovutogli dal curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 l.fall., integra sì la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore stesso, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che questi abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto (cfr. Cass.n. 12336 del 2021; Cass. n. 7109 del 2020; Cass. n. 4787 del 2020; Cass.n. 30760 del 2019; Cass. n. 10121 del 2019; Cass. n. 16103 del 2018; Cass.n. 23302 del 2015; Cass. n. 4310 del 2012. In senso sostanzialmente analogo, benché riferita all’ammissione al passivo in ambito di amministrazione straordinaria, si veda pure Cass. n. 21760 del 2022). Nell’odierna vicenda, peraltro, si discute della mancata ricezione, da parte del Fallica, non già dell’avviso ex art. 92 l.fall. (avendo questi, invero, già presentato, comunque, una tempestiva domanda di insinuazione per un diverso credito pur derivante dal medesimo rapporto di lavoro dipendente da Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 lui intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis), bensì della sola comunicazione ex art. 97 l.fall. riferita, evidentemente, all’avvenuta declaratoria di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive; iv) sulla base della sua interpretazione letterale, l’ultimo comma dell’art. 101 l.fall. contiene una fattispecie (domande proposte oltre 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), un effetto (ammissibilità), una condizione di ammissibilità (causa non imputabile) e una condizione per la stessa valutabilità del presupposto (non sia conclusa la ripartizione dell'attivo: in quanto la causa non imputabile, pur in ipotesi sussistente, nemmeno può essere valutata quando ormai l'attivo sia stato ripartito, non potendosi porre nel nulla le operazioni concluse). Perché si verifichi l'effetto giuridico dell'ammissibilità della domanda proposta oltre dodici mesi “dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo”, pertanto, occorre che sia realizzata la condizione della causa non imputabile, sempre che non sia stata ormai conclusa la ripartizione dell'attivo (cfr. Cass. n. 11000 del 2022). 2.3. L’art. 97 l.fall., poi, dettato in materia di accertamento del passivo ed applicabile anche nelle ipotesi di domande tardive di crediti, giusta il rinvio (anche) ad esso rinvenibile nell’art. 101, comma 2, ultimo periodo, l.fall., prevede, - tanto nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 che in quello modificato dal d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 - che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, nel comunicarlo ai ricorrenti exart. 93 l.fall., li informa del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. Dunque, è proprio la notizia dell'avvenuta dichiarazione di esecutività dello stato passivo, con trasmissione di copia dello stesso a tutti coloro che avevano presentato il ricorso per l'insinuazione exart. 93 l.fall., che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decreto di ammissione. 2.3.1. La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare detta disposizione, ha puntualizzato che: i) «se è vero che l'art. 97 l.fall. obbliga il Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 curatore fallimentare ad informare i ricorrenti ex art. 93 l.fall. del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento, anche solo parziale, della loro domanda, è parimenti innegabile che, mancando una disciplina espressa delle conseguenze della omissione della informazione predetta, la violazione di quell'obbligo non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali: è dunque sistematicamente coerente l'interpretazione secondo cui il mancato o l'erroneoadempimento dell'obbligo informativo suddetto può trovare unicamente rimedio, in relazione alla tempestività, o meno, dei giudizi di opposizioneex art. 98, comma 2, l.fall., attraverso l'istituto dell'errore scusabile dell'opponente e nei limiti della sua concreta applicabilità ai singoli casi di specie» (cfr., in motivazione, Cass. n. 33622 del 2021); ii) «In tema di accertamento del passivo fallimentare, ove il curatore ometta la comunicazione di cui all’art. 97 l.fall. al creditore che abbia chiesto l’insinuazione parzialmente o talmente respinta, l'opposizione ex art. 98 l.fall. può essere proposta da quest’ultimo entro sei mesi dal deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c.» (cfr. Cass. n. 9850 del 2022). 2.3.2. Princìpi, questi ultimi, che, benché dettati con riferimento alla problematica della tempestività, o meno, della successiva opposizione exart.98 l.fall. (tema estraneo al perimetro dell’odierna controversia, posto che il tribunale etneo, lungi dal dichiarare inammissibile, perché tardiva, la spiegata opposizione del Fallica, ha confermato la valutazione del giudice delegato di inammissibilità della domanda exart. 101 l.fall. del primo perché ultra tardiva e connotata da sua condotta colpevole in relazione al ritardo nella sua proposizione), lasciano trasparire che, in realtà, la violazione dell’obbligo di cui all’art. 97 l.fall. non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali quanto alla proposizione delle domande cd. tardive ex art.101, comma 1, l.fall., né di quelle cd. ultratardive, ove rispettose dei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione. 2.3.3. Alteris verbis, l’eventuale omessa comunicazione exart. 97 l.fall., lungi dall’impedire comunque il decorso del termine di cui all’art. 101, comma Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 1, l.fall., consente solo di riconoscere al creditore, che non lo abbia rispettato per causa a lui non imputabile, la facoltà di essere rimesso in termini per la proposizionedella domanda ivi disciplinata o magari di formulare quella cd. ultratardiva, ove rispettosa dei limiti temporali fissati dall'ultimo comma della medesima disposizione. 2.4. Fermo, allora, tutto quanto precede, rileva il Collegio che, nella specie, il ricorso del Fallica manca di qualsivoglia specifica indicazione - in evidente violazione, in parte qua, del principio di autosufficienza dello stesso - circa: i ) l’eventuale avvenuta espressa previsione, nella sentenza dichiarativa del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., della proroga, fino a 18 mesi, del termine di cui all’art. 101, comma 1, l.fall.; ii) la data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo della medesima procedura concorsuale riguardante le domande tempestive: data dalla quale far decorrere il termine di cui all’art. 101, comma 1, l.fall. per stabilire la tempestività, o non, della successiva sua domanda di insinuazione cd. tardiva, ivi disciplinata, depositata il 20 agosto 2013, che il decreto impugnato afferma essere stata «depositata oltre il termine di 12 mesi dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo», senza che la corrispondente circostanza (peraltro frutto, evidentemente, di un accertamento fattuale qui non ulteriormente sindacabile) sia stata contestata dall’odierno ricorrente. Allo stesso tempo, la mancata conoscenza di quella data nemmeno consente di valutare lo spazio temporale intercorso tra il momento della scadenza del termine exart. 101 l.fall. e quello di proposizione della odierna domanda del Fallica di cui si discute. 2.5. Neppure risulta dal decreto impugnato la proposizione, da parte dell’opponente, in quella sede, di un’istanza di rimessione in termini, né, comunque, lo stesso -come sarebbe stato, invece, suo preciso onere - oggi ne ha riprodotto l’effettivo contenuto. 2.6. Resta solo da dire, quindi, che, ove pure -in via di mera ipotesi - si volesse considerare la domanda dell’odierno ricorrente come formulata ai sensi dell’art. 101, comma 4, l.fall., la stessa, da un lato, avrebbe imposto Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 precisi oneri di allegazione (quanto alle ragioni della sua mancata presentazione tempestiva o entro l’anno di cui al comma 1 della medesima disposizione) dei quali non si rinviene traccia adeguata nel ricorso in esame; dall’altro, avrebbe comportato l’applicazione del principio recentemente sancito dalla sentenza resa da Cass. n. 11000 del 2022, la quale, dopo aver esaustivamente riepilogato gli indirizzi ermeneutici manifestatisi, circa il tempo della sua proposizione, nella giurisprudenza di legittimità, ha statuito che, «In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., relativo alle domande c.d. "ultra tardive", va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento». 2.6.1. Nella specie, mancherebbe certamente la prova della prima di tali circostanze, atteso che è incontroverso che il Fallica aveva già presentato, comunque, una tempestiva domanda di insinuazione per un diverso credito pur derivante dal medesimo rapporto di lavoro dipendente da lui intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis. 3. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. rimasto solo intimato, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti Ric. 2016n. 2555 sez. 1 - Ad. 2 6 - 10 - 2022 processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im
Decreto Cassazione n. 35248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris