CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23237/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stizia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 3653/17/2024, depositata in data 9 maggio2024.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimentodel ricorso.Numero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026Numero di raccolta generale 23237/2026Uditi per la ricorrente l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che haData pubblicazione 15/07/2026concluso per l’accoglimento del ricorso, e per la contribuentel’[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentavano, il 27 febbraio2008, istanza di rimborso del 90% delle imposte versate a titolo diIRPEF ed ILOR, per gli anni 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma17, l. 289/2002, per complessivi Euro 71.545,14. Impugnavanoinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi 90 giorni.L’Ufficio si costituiva contestando il diritto dei contribuenti alrimborso richiesto.La CTP di Catania accoglieva il ricorso ritenendo dovuto ilrimborso; richiamava, al riguardo, la sentenza n. 20461/2007 diquesta Corte.2. L’Ufficio interponeva gravame evidenziando che, trattandosinella specie di contribuenti titolari di redditi da lavoro autonomo e dipartecipazione in impresa commerciale, incompatibili con ladisciplina comunitaria sulla libera concorrenza, il rimborso non eradovuto alla luce della decisione della Commissione europea C(2012)7128.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva in parte il gravame dell’Ufficio, riconoscendo il diritto alrimborso unicamente in capo alla contribuente, limitatamente aiversamenti relativi ai redditi da lavoro autonomo.3. Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso percassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi. La contribuente nonsvolse attività difensiva.ordinanza interlocutoria n. 34427/2025 questa Corte, nonrinvenendosi precedenti circa la riconducibilità (o meno) al concetto‘europeo’ di impresa dell’attività svolta dal componente del CdANumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026societario, rinviava a nuovo ruolo per la rimessione della causaNumero di raccolta generale 23237/2026all’udienza pubblica. Data pubblicazione 15/07/2026È stata, quindi fissata l’udienza pubblica del 21 maggio 2026.La contribuente ha depositato istanza con la quale ha chiestodi partecipare all’udienza di discussione.All’udienza pubblica del 21 maggio 2026 il SostitutoProcuratore Generale, nella persona del dr. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per l’accoglimento del ricorso; il patrono erariale ha chiestoaccogliersi il ricorso; la difesa della contribuente ha chiesto il rigettodel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia, in relazione all’art.360, comma prima, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, l.n. 190 del 2014, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretatadalla Corte di giustizia con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C132/06, dell’ordinanza della Corte di giustizia del 15 luglio 2015 incausa C-82/14 nonché della decisione 5549 final del 14 agosto 2015della Commissione europea».Assume, in particolare, che la CGT-2 avrebbe erroneamenteescluso dalla nozione europea di ‘impresa’ il reddito da lavoroautonomo dichiarato dalla contribuente, quale componente delconsiglio di amministrazione di una società, ed affermato, quindi, ildiritto al rimborso in capo alla contribuente, titolare di reddito dalavoro autonomo, senza minimamente verificare la compatibilità delbeneficio de quo con il regolamento de minimis.2. Con il secondo strumento l’Agenzia lamenta, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CGT-2riconosciuto un importo (Lire 190.000.000), corrispondente alquantum complessivamente richiesto dalla contribuente e dal di leiNumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026coniuge per i redditi di partecipazione societaria e da lavoroNumero di raccolta generale 23237/2026autonomo. Data pubblicazione 15/07/20263. Ambedue i motivi sono fondati; ragioni di ordine logicoimpongono l’esame, in via prioritaria, del secondo, con il quale vienededotto un error in procedendo.3.1. Invero, la CTR ha ritenuto fondato unicamente il diritto diCaterina Salvia al rimborso di quanto versato a titolo di IRPEF ineccedenza negli anni 1991 e 1992 sui redditi da lavoro autonomo;ha, di contro, ritenuto legittimo il rifiuto opposto dall’Ufficio alladomanda di rimborso relativa all’IRPEF versata da entrambi icontribuenti sui redditi di partecipazione; in parte qua la sentenza,favorevole all’Erario, non è stata impugnata dalla parte privata, percui deve ritenersi formato il giudicato interno.La CTR ha, quindi, riconosciuto dovuto il rimborso, a favoredella sola [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di Lire190.000,00 (così quantificata in dispositivo). Sussiste il dedottoerror in procedendo in quanto, da un lato, tale somma è bensuperiore a quella richiesta complessivamente da ambeduecontribuenti (Euro 71.545,14), dall’altro, la richiesta comprendeval’imposta versata (da entrambi i coniugi) sui redditi dapartecipazione, espressamente ritenuta dovuta, come supra visto,dalla stessa CTR nella parte motiva.3.2. Il motivo va, quindi, accolto; il giudice del rinvio, ovedovesse confermare il diritto, in capo solo a [OSCURATO:PERSONA], alrimborso di quanto versato sui redditi da lavoro autonomo (v. infra),dovrà determinare il relativo quantum scomputando l’importorichiesto a titolo di imposta versata sui redditi da partecipazione.4. Anche il primo motivo è fondato.4.1. Va richiamato il nucleo essenziale della sentenza n. 20641del 1° ottobre 2007 di questa Corte: «in tema di condono fiscale econ riferimento alla definizione automatica della posizione fiscalerelativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, commadiciassettesimo, legge n. 289 del 2002, a favore dei soggetti colpitiNumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le provinceNumero di raccolta generale 23237/2026di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenirDea tai pnu bbdliucaezio ne 15/07/2026simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato,mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto daeffettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato,medesimo titolo. Ciò per effetto dell'intervento normativo citato, cuiva riconosciuto il carattere di "ius superveniens" favorevole alcontribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto "expost"».4.2. L’art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, fadecorrere il termine biennale di decadenza per la presentazione delladomanda di rimborso dalla data di entrata in vigore della legge 28febbraio 2008, n. 31, di conversione del d.l. 31 dicembre 2007, n.248, ovvero dal 1° marzo 2008.All'esito di tale intervento legislativo, con orientamento ancherecentemente riaffermato da questa Corte, è stato chiarito che «intema di agevolazioni tributarie, l'art. 1, comma 665, della I. n. 190del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma diinterpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, [OSCURATO:PERSONA], i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992per l'importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma17, della L. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quantoindebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanzadi rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data dientrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n.248 del 2007» (Cass. 26/02/2020, n. 5167), ovvero dal 1° marzo2008 (conforme Cass. 22/07/2016, n. 15252), prorogato per effettodi un complesso di interventi legislativi, nella data del 31 marzo2008.Lo stesso art. 1, comma 665, della legge. n. 190 del 2014,disponeva altresì che «(...) l'applicazione dell'agevolazione è sospesaNumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026Numero di raccolta generale 23237/2026nelle more della verifica della compatibilità del beneficio conData pubblicazione 15/07/2026l'ordinamento dell'Unione europea» per quei contribuenti «chesvolgono attività d'impresa».4.3. Al riguardo, la Commissione UE, con la decisione n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «lemisure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art.9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche eintegrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, esuccessive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296,art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifichee integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011,n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; etutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), cheriducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite dacalamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto inmaniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sulfunzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con ilmercato interno».È fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti diun «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione,soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti cheprevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, «almomento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dalregolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento(CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 -del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «oda ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenzadell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2decisione cit.).Numero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026Numero di raccolta generale 23237/2026Secondo la Commissione, infatti, «una decisione negativa inData pubblicazione 15/07/2026merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità chedeterminati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime noncostituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o inparte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché ilbeneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgonoun'attività economica e che pertanto non vanno considerati comeimprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) ilregolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficioindividuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvatoo un regolamento di esecuzione)» (§ 134 dec. cit.).La decisione della Commissione UE, impugnata da una societàsiciliana (T-172/16), è stata confermata dal Tribunale di primo gradoUE, con sentenza del 26 gennaio 2018, che non risulta essere stataimpugnata.4.4. Successivamente la Corte di giustizia, con ordinanza del15 luglio 2015, nella causa C-82/14, in sede di rinvio pregiudiziale,ha dichiarato che «gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEEdel Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione dellelegislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari- Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibileuniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad unadisposizione nazionale, come l'articolo 9, comma 17, della legge del27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la qualeprevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province diCatania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite daquest'ultimo, una riduzione del 90% dell'imposta sul valore aggiuntonormalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendoin particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle sommegià corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto lasuddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio diNumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integraleNumero di raccolta generale 23237/2026dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italianDoa»ta .p ubblicazione 15/07/20264.5. La decisione della Commissione UE e l'ordinanza dellaCorte di giustizia appena citate hanno quindi sciolto, in sensonegativo (nei termini richiamati), quella riserva, sulla verifica dellacompatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea,alla quale lo stesso art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014,subordinava l'applicazione dell'agevolazione, che infatti nelle moresospendeva per quei contribuenti «che svolgono attività d'impresa».4.6. Relativamente all'effetto di tali pronunce, questa Corte hagià avuto occasione di chiarire che «la sopravvenuta decisione dellaCommissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, aisensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e,dunque, di "ius superveniens", sicché il giudice di legittimità è tenutoa dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuovaregolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria,decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento deipresupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendoal giudice di rinvio il relativo compito» (Cass. 30/06/2016, n. 13458).E' stato quindi precisato che «in tema di agevolazioni tributariein favore di vittime di calamità naturali, l'art. 9, comma 17, della I.n. 289 del 2002 (recante benefici fiscali in favore delle vittime delsisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile aicontribuenti che svolgono attività d'impresa, costituendo un aiuto distato illegittimo, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, comestabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gliaiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisionee dell'ingiunzione di sospensione, il regime va consideratocompatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga previstadall'art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nessochiaro e diretto tra i danni subiti dall'impresa in seguito alla calamitànaturale e l'aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi diNumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo diNumero di raccolta generale 23237/2026aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamDeanta tpoub b"licdaezio ne 15/07/2026minimis" applicabile» (Cass. 25/01/2019, n. 2208).Pertanto, «spetta al giudice di merito valutare se nella singolafattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momentodella sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamentiUE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dalregolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degliartt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea adeterminate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altroregime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massimaprevista per tale tipo di aiuti» (Cass. 27/11/2019, n. 30927).In ordine, in particolare, all'oggetto ed alle modalità di taleverifica, è stato altresì puntualizzato che: «in tema di agevolazionitributarie erogate a un'impresa per calamità naturali, il giudicenazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale siacompatibile con il regolamento "de minimis" applicabile ovvero sericorrano le condizioni che rendono l'aiuto compatibile con il mercatointerno (ai sensi dell'art. 107, § 2, lett. b), TFUE) in quanto destinatoa compensare i danni causati da calamità naturali, con laconseguenza che il contribuente che vuole fruire del beneficio devefornire la prova, per il rispetto del limite del "de minimis", chel'ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni,decorrente dal momento dell'ottenimento del primo aiuto, nonsupera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l'applicazionedell'ipotesi prevista dall'art. 107, § 2. lett. b) TFUE, di avere la sedeoperativa nell'area colpita dalla calamità al momento dell'evento edanche l'assenza di una sovracompensazione dei danni subiti,scorporando dal pregiudizio accertato l'importo compensato da altrefonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto).Ai fini di detta prova, per effetto dello "ius superveniens"costituito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14agosto 2015 e della sua immediata applicabilità, è consentita alleNumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026parti l'esibizione di documenti prima non ottenibili ovveroNumero di raccolta generale 23237/2026l'accertamento di fatti che non erano in precedenza indispDeantas paubbbliiclia»zio ne 15/07/2026(Cass. 26/06/2019, n. 17199).Quanto alla predetta decisione sopravvenuta della Corte digiustizia, si tratta di un provvedimento al quale questa Cortemutamenti normativi che hanno efficacia immediatanell'ordinamento nazionale (Cass. 12/09/2014, n. 19301), purchénon siano necessari nuovi accertamenti di fatto, e valenza retroattiva(Cass. 09/10/2019, n. 25278); senza che esistano preclusioni allarilevabilità, anche d'ufficio e per la prima volta, in sede di legittimitàdella questione relativa alla compatibilità della norma interna conquella comunitaria sopravvenuta, essendo tenuto il giudice di ultimaistanza a tale controllo (cfr. Cass. 02/07/2014, n. 15032), in quanto«la verifica della compatibilità del diritto interno con le disposizionicomunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice,tenuto all'applicazione di queste ultime» (Cass. 10/12/2015, n.24952).4.7. Ciò chiarito, nell'alveo applicativo dei principi elaboratidalla giurisprudenza e dalle decisioni eurocomunitarie è inclusa nonsolo l'impresa, ma anche il professionista lavoratore autonomo. Sulpunto questa Corte, già con riguardo agli interventi della Corte diGiustizia (sent. del 17/07/2008, in causa C-132/06, che avevarilevato l'incompatibilità delle disposizioni di cui alla legge n. 289 del2002 con il sistema comune dell'IVA, del quale ne alterava il principiodi neutralità fiscale), aveva affermato che in tema di agevolazionitributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, co. 665, I. n.190/2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano deldicembre 1990, a seguito dell'intervento della Commissione UE conla decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile aisoggetti che esplicano attività di "impresa comunitaria", rispetto allaquale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economicavolta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l'elementoNumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026Numero di raccolta generale 23237/2026soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell'attività (di impresaData pubblicazione 15/07/2026o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d.protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto(persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato opubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attivitàeconomica volta a fornire beni o servizi (Cass. 21/01/2020, n. 1241).L'equivalenza dell'attività del libero professionista a quellad'impresa trovava riscontri in molteplici precedenti eurocomunitari,consentendo di affermare che ciò «si raccorda sia con la normativafiscale europea, laddove si stabilisce che è soggetto passivod'imposta sul valore aggiunto "chiunque esercita, in modoindipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica,indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività" (art.9, 51, Direttiva UE, n. 2006/112/CE; conf. art. 4, Direttiva UE, n.77/388/CE), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici,laddove si stabilisce che "i termini imprenditore, fornitore eprestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o unente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offrasul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere,prodotti e servizi" (art. 1, §8, Direttiva UE, n. 2004/18/CE)». Lanozione era recepita dalla decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549final, 5 134, della Commissione UE, che infatti puntualmente affermache «i soggetti che non svolgono attività economica (...) non vannoconsiderati come imprese" ciò significa che non importa neppure chel'attività economica possa essere una libera professioneregolamentata e che le prestazioni possano essere intellettuali,tecniche o specialistiche (v. Commissione UE, 30/01/1995, n.95/188/CE; conf. Corte giustizia, 23/04/1991, Hoefner e18/06/1998, Commissione vs. Italia)».In conclusione, l'attività esercitata dal lavoratore autonomodeve essere considerata alla stregua dell'attività d'impresa ai finidella materia agevolativa considerata (da ultimo, Cass. 11/11/2025,n. 29787): nel concetto di impresa deve ricomprendersi anche ilNumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026professionista lavoratore autonomo, ciò in quanto l’attività diNumero di raccolta generale 23237/2026impresa va intesa nell'accezione eurounitaria quale enDtiattaà p ubcbhliceaz,io ne 15/07/2026indipendentemente dal suo status giuridico e dalle modalità difinanziamento, esercita attività economica consistente nell'offrirebeni e servizi. Se dunque in linea generale anche il lavoratoreautonomo non può beneficiare del regime di cui all’art. 9 comma 17della L. 289/2002, come chiarito dalla Commissione, è possibile chedeterminati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime noncostituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o inparte, aiuti compatibili con il mercato interno, per esempioallorquando il beneficio individuale sia in linea con il regolamento deminimis applicabile.4.8. Nel caso sub iudice, ai fini dell'applicazione dei principisinora richiamati, deve considerarsi pacifico che la contribuenteabbia svolto (anche) attività da lavoro autonomo (Cass. 11/02/2016,n. 2759), quale componente del consiglio di amministrazionesocietario; parimenti pacifica (cfr. sentenza di secondo grado, pag.3) è la circostanza dell’avvenuta dichiarazione, da parte dellacontribuente, di redditi da lavoro autonomo mediante lacompilazione del quadro E (lavoro autonomo); ora, contrariamentea quanto ritenuto dalla CGT-2, il reddito da lavoro autonomo dellacontribuente non può essere tout court escluso dalla nozioneeuropea di ‘impresa’ sol perché il consigliere del CdA svolgeunicamente compiti amministrativi, dovendo, piuttosto, l’indagine -circa lo svolgimento di attività economica - essere svolta alla lucedei criteri sopra individuati.La possibilità di qualificare il rapporto di lavoro tra la società dicapitali ed il suo amministratore in termini di rapporto di lavoroautonomo deve ormai ritenersi pacifica nella giurisprudenza diquesta Corte. Nel 2017 le Sezioni Unite (sent. n. 1545 del20/01/2017), chiamate ad individuare i limiti alla pignorabilità degliemolumenti percepiti dagli amministratori di una società di capitali,e ad individuare, a monte, la natura del rapporto di lavoro che legaNumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026gli amministratori all’ente (parasubordinato, autonomo, di operaNumero di raccolta generale 23237/2026professionale o altro), hanno superato, soprattutto alla luDactae p udbbeliclalazio ne 15/07/2026riforma diritto societario che rende l'amministratore 'il vero egemonedell’ente sociale’, la tesi del rapporto di lavoro parasubordinato.Hanno, quindi, affermato, recependo la giurisprudenza più recenteformatasi sul punto, che il rapporto tra amministratore ed ente rientritra ‘i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento,la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapportosocietario cui fa riferimento l'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.168 del 2003 per l'individuazione della competenza per materia deltribunale delle imprese’, precisando che tanto attiene alla ‘figuradell'amministratore societario nelle sue funzioni tipiche di gestionee rappresentanza dell'ente, ossia come soggetto che,immedesimandosi nella società, le consente di agire e raggiungere ipropri fini imprenditoriali’.Invero, non può escludersi che si instauri tra la società e lapersona fisica che la rappresenta e la gestisce, un autonomo,parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamentoesclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapportosubordinato, parasubordinato, di lavoro autonomo (come nellaspecie) o d'opera.Sul versante fiscale l’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del d.P.R.n. 917/1986 (nella formulazione vigente ratione temporis)prevedeva (e tuttora prevede) che ‘le somme e i valori in genere, aqualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto formadi erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore,sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senzapersonalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazioneaventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo disubordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di unrapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzatiNumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026Numero di raccolta generale 23237/2026e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o leData pubblicazione 15/07/2026collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresinell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte oprofessione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi dilavoro autonomo, esercitate dal contribuente’. In definitiva illegislatore prevede che le somme percepite dall’amministratore diuna società possano costituire: a) reddito assimilato al reddito dalavoro dipendente (e tassato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis, cit.); oppure b) reddito da lavoro dipendente (e tassato ai sensidell’art. 46, comma 1, d.P.R. n. 917/1986); oppure c) reddito dalavoro autonomo (e tassato ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.P.R. n.917/1986).4.9. Nella specie, in definitiva, chiara è la violazione di leggededotta dall’Ufficio, atteso che alcuna valutazione in fatto, alla lucedei criteri e dei principi appena esposti, è stata compiuta dalla CGT-2, che, con motivazione assai scarna, si è limitata a riteneresussistenti in capo alla contribuente i presupposti per accedere albeneficio, senza minimamente considerare l’impatto sulla fattispeciedelle decisioni della Commissione e della Corte di Giustizia e lacircostanza dell’avvenuta compilazione del quadro E (redditi dalavoro autonomo) della dichiarazione da parte della contribuente.5. Il ricorso va, quindi, integralmente accolto; la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, affinché, in diversa composizione,proceda a nuovo esame ed ai necessari accertamenti in fatto,seguendo i criteri ed i principi già illustrati, e provveda a regolare lespese del giudizio di legittimità.Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto:«l'attività svolta dall’amministratore di una società di capitali, qualecomponente del relativo CdA, qualora ricondotta a quella da lavoroautonomo può essere considerata, all’esito di un accertamento infatto demandato in via esclusiva al giudice di merito, alla streguaNumero registro generale 22175/2024Numero sezionale 317/2026Numero di raccolta generale 23237/2026dell'attività d'impresa - intesa nell'accezione eurounitaria qualeData pubblicazione 15/07/2026entità che, indipendentemente dal suo status giuridico e dallemodalità di finanziamento, esercita attività economica consistentenell'offrire beni e servizi - ai fini della spettanza dei benefici di cuiall’art. 9 comma 17 della L. 289/2002». P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, perché, indiversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda anuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudiziodi legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiuliano [OSCURATO:PERSONA]