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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24746/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2890/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

A R.L. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari p.t.

Prof. [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via M. Dionigi, n.57; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza dell'Orologio, n.7; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 599/16, depositata il 29 gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]., appaltatrice dei lavori di costruzione del Comando di Gruppo dell'Arma dei Carabinieri di Arezzo, convenne in giudizio la committente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., concessio- naria del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di parti del pro- gramma quinquennale per la costruzione di nuove sedi dell'Arma, per sentirla condannare, in accoglimento delle riserve iscritte ai nn. 1, 2, 4, 7 e 8 dei documenti contabili, al pagamento della somma di Lire 5.433.218.276, e per ottenere, in accoglimento delle riservenn. 3 e 6, il riconoscimento di termini suppletivi per complessivi 800 giornie d'interessi maturati per ritardi nel pa- gamentodegli stati di avanzamento dei lavori, nonché, in accoglimento della riserva n. 9,la disapplicazione della penale per il ritardo dell'ultimazione dei lavori o,in via subordinata, la riduzione equitativa della stessa, ai sensi dello art. 1384 cod. civ.

Si costituì la convenuta, ed eccepìla decadenza dell'attrice dalle riserve, per la mancata conferma delle stesse al momento della sottoscrizione dello stato finale, chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

1.1. Con sentenza dell'11 aprile2008, il Tribunale di Roma accolse par- zialmente la domanda,dichiarando l'attrice decaduta dalla formulazione delle riserve, econdannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 93.083,02, oltre interessi, a titolo d'interessi per ritardato pagamento.

2. L'impugnazione proposta dalla Cooperativa, posta nel frattempo in am- ministrazione straordinaria, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA], a seguito di fusione per incorporazione, è statarigettata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 29 gennaio 2016.

Premesso che all'appalto in questione non era applicabile l'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall'art. 7, comma primo, lett. a), della legge 1° agosto 2002, n. 166, che introduce limitazioni alle forme e ai modi d'iscrizione delle riserve in caso di affidamento di lavori pub- blici da parte di concessionari, mentre trovava applicazione la disciplina rela- tiva alle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ivi compreso il r.d. 25 maggio 1895, n. 350, in quanto espressamente richiamata dal capi- tolato speciale d'appalto e dalla lettera d'invito per l'affidamento a trattativa privata, la Corte ha osservato che l'art. 64 del r.d. n. 350 cit. prevede una presunzione relativa di accettazione del conto finale dei lavori, incaso di sot- toscrizione dello stesso non accompagnata dalla conferma delle riserveiscrit- te nel registro di contabilità.

Ha ritenuto che nella specie tale presunzione non potesse considerarsi superata per effetto della mera iscrizione delle riserve, che costituiva il presupposto necessario per l'operatività della decadenza, ri- levando che all'atto della sottoscrizione dello stato finale dei lavori l'appalta- trice aveva ingiustificatamente omesso di confermarle, e reputando inin- fluente la conferma intervenutadopo la sottoscrizione del registro di contabi- lità, in quanto successiva al verificarsi della presunzione.

Ha ritenuto altresì irrilevante il comportamento tenuto dalla committente dopo la sottoscrizione del conto finale, ed in particolare la prosecuzionedel procedimento di cui allo art. 31-bisdella legge n. 109 del 1994, osservando che lo stesso aveva avuto inizio ben prima della predetta data, ed affermando quindi che la sua prose- cuzione in epoca successiva non comportava una rinuncia tacita alla deca- denza.

Ha dichiarato infine inammissibile l'eccezione sollevata dall'appellante, secondo cui l'onere d'iscrivere e confermare le riserve non si estende alle pretese dell'appaltatore attinenti a fatti che non devono essere registrati, ri- levando che non risultavano specificate le voci ritenute estranee alla contabi- lità, ed aggiungendo comunque che il Giudice di primo grado aveva ricono- sciuto gl'interessi dovuti per il ritardo nel pagamento e nella contabilizzazione.

3. Avverso la predetta sentenza la Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e/ola falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'intera disci- plina dettata dal r.d. n. 350 del 1895, senza considerare che l'art. 13 del contratto di appalto richiamava esclusivamente l'art. 54.

Sostiene che, nel confermare l'applicabilità dell'art. 64, la Corte territoriale non ha tenuto conto a)dell'avvenuto affidamento dei lavori da parte di un concessionario, non obbligato ad attenersi alle forme pubbliche di appalto, b)dell'espressa previ- sione dell'applicabilità dell'art. 54 come norma contrattuale, c) dell'attribu- zione alla committente della facoltà di esaminare le riserve formulate dall'ap- paltatrice anche prima della sottoscrizione del conto finale, e quindi indipen- dentemente dalla conferma delle stesse, d)del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto, ed in particolare nel pro- cedimento bonario di definizione della controversia.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Com'è noto, infatti, l'interpretazione del contratto, implicando la ricostru- zione della comune intenzione manifestata dalle parti, si traduce in un'inda- gine di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di erme- neutica contrattuale, ovvero per illogicità ed incongruenza della motivazione, sempre che quest'ultimo vizio risulti talmente grave da impedire la ricostru- zione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione.

La parte che intenda denunciare la violazione delle regole interpretative non può peraltro limitarsi a richiamare genericamente le disposizioni di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., ma è tenuta ad indicare specificamente le norme che ritiene violate, nonché a precisare in quale modo e con quali argomentazioni il giudice di merito se ne è discostato, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione della propria interpretazione a quella accolta dalla sentenza impugnata(cfr. Cass., Sez.

I, 9/04/2021, n. 9461; 15/11/ 2017, n. 27136; Cass., Sez.

III, 28/11/2017, n. 28139).

Tale onere di specificazione non può ritenersi nella specie adeguatamente adempiuto, essendosi la ricorrente limitata, nel contestare l'applicabilità dello art. 64 del r.d. n. 350 del 1895 all'appalto in esame, ad insistere sulla portata circoscritta del richiamo al predetto decreto contenuto nell'art. 13 del con- tratto, a suo avviso riferibile esclusivamente all'art. 54, invocando generica- mente gli artt. 1362 e 1366 cod. civ.ed evidenziando una serie di elementi a suo avviso non presi in considerazione dalla sentenza impugnata, senza tut- tavia spiegare le ragioni per cui la valutazione di tali elementi avrebbe dovuto condurre ad una diversa lettura della clausola indicata, né quelle per cui, a suo avviso, l'interpretazione prescelta dalla Corte d'appello si pone in contra- sto con le norme indicate.

In altri termini, il motivo si risolvenella mera pro- spettazione di un diverso risultato ermeneutico, inammissibile in questa sede, dal momento che l'interpretazione fatta propria dal giudice di merito non dev'essere l'unica astrattamente possibile,ma solo una delle plausibili inter- pretazioni,sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più letture, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disat- tesa dalla sentenza impugnata, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata un'altra.

2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e /o la falsa applicazione dell'art. 64 del r.d. n. 350 del 1895, affermando che, anche a voler ritenere applicabiletale disposizione, la presunzione di accettazione del conto finale dalla stessa prevista avrebbe dovuto considerarsi superata dalla dimostrazione del comportamento tenuto da essa ricorrente, ed in particolare dall'iscrizione delle riserve in tutti gli atti anteriori e successivi al conto finale, incompatibile con la volontà di rinunciarvi.

Premesso che la ratio dell'onere previsto dall'art. 64 cit. consiste nell'assicurare la costante e tempestiva evi- denza delle spese relative ai lavori commissionati, sostiene che la presunzione di accettazione del conto finale, conseguente alla mancata conferma delle riserve, deve ritenersi superata non solo in caso di contestuale sottoscrizione del registro di contabilitàrecante la conferma delle stesse, ma anche nel caso in cui, come nella specie, i due atti siano stati sottoscritti in un ristrettissimo arco di tempo, o nel caso di andamento anomalo della contabilità dell'appalto.

Aggiunge che la prova della volontà di non accettare il conto finale può essere desunta anche dall'avvenuta formulazione da parte dell'appaltatore delle pro- prie pretese in via giudiziale o mediante procedimento arbitrale, precisando che la mancata conferma delle stesse nel conto finale è stata determinata da una mera disattenzione, immediatamente rilevata dalla stessa committente.

Osserva comunque che la volontà di non rinunciare alle riserve era inequivo- cabilmente desumibile dall'instaurazione del procedimento bonario di defini- zione delle controversie, la cui prosecuzione, anche in epoca successiva alla sottoscrizione del conto finale, evidenziava la volontà della committente di rinunciare ad eccepire la decadenza.

2.1. Il motivo è infondato.

Nel confermare la decadenza della ricorrente dalle riserve iscritte nel re- gistro di contabilità, a causadella mancata conferma delle stesse nel conto finale, la sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, ha infatti ri- chiamato l'accertamento compiuto dal Giudice di primo grado, secondo cui la ricorrente, dopo aver sottoscritto senza riserve,in data 23 marzo 2000, sia il registro di contabilità che il conto finale, dopo alcuni giorni, e precisamenteil 29 marzo 2000, aveva iscritto nel registro di contabilità un'ulteriore riserva, volta a far constare la mancata accettazione del conto finale.

Sulla ba se di tale accertamento, per quanto risulta non contestato neppure in sede di gra- vame, la Corte territoriale ha escluso l'idoneità della predetta riserva ad im- pedire la decadenza, attenendosi correttamente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di appalto di opere pubbliche, se- condo cui l'iscrizione nel registro di contabilità costituisce condizione neces- saria ma non sufficiente per l'efficacia delle riserve, ai fini della quale deve ritenersiindispensabile anche la conferma delle stesse all'atto della sottoscri- zione del conto finale (cfr. Cass., Sez.

I, 9/11/2016, n. 22840; 4/09/2004, n. 17906; 7/12/1996, n. 10920).

La conferma, in mancanza della quale l'art. 64 del r.d. n. 350 del 1895 equipara la sottoscrizione del conto finale all'accettazione dello stesso senza riserve, costituisce infatti l'ultimo adempimento del complesso procedimento delineato dagli artt. 54 e ss. del predetto decreto ai fini della formulazione di eventuali pretese di maggiori compensi o indennizzi da parte dell'appaltatore, la cui funzione consiste nell'assicurare la costante evidenza di tutti quei fattori che costituiscano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e risultino quindi suscettibili di aggravare il costo complessivo della opera, in modo tale da consentire all'Amministrazione committente di provvedere tempestiva- mente, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, ad ogni necessaria veri- fica, e da metterla in condizione di poter valutare in ogni momento l'oppor- tunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto, in re- lazione al perseguimento delle proprie finalitàd'interesse pubblico(cfr. Cass., Sez.

I, 9/05/2018, n. 11188; 28/02/2018, n. 47183/03/2006, n. 4702).La conferma delle riserve nel conto finale non risponde d'altronde soltanto alla finalità di rendere manifesta la volontà dell'appaltatore d'insistere nelle pro- prie richieste, ma risulta strumentale anche all'adozione delle conseguenti determinazioni da parte dell'Amministrazione: l'art. 63 del r.d. n. 350 prevede infatti che, nel trasmettere il conto finale all'ingegnere capo, il direttore dei lavori deve accompagnarlo con una relazione, nella quale deve illustrare le controversie e le domande proposte dall'appaltatore, con una proposta ragio- nata di soluzione; l'art. 64 disponeche, sulla base della predetta relazione, e previ gli opportuni riscontri, l'ingegnere capo può procedere alla correzione del conto, che deve poi sottoporre all'appaltatore per la firma; l'art. 65 stabi- lisce infine che, una volta sottoscritto il conto finale, l'ingegnere capo deve trasmetterlo all'Amministrazione, accompagnandolo a sua volta con una re- lazione finale, nella quale deve esprimere il suo parere motivato sulla risolu- zione da adottare in ordine alle domande dell'appaltatore.

Tale ordinata se- quenza di adempimenti, finalizzata all'effettuazione di puntuali e tempestivi riscontri ed al compimento delle conseguenti valutazioni, non può subire al- terazioni per effetto di un tardivo ripensamentodell'appaltatore, nella specie peraltro manifestatosi attraverso la conferma delle riserve in un documento diverso da quello alla stessa dedicato, la cui funzione, consistente nell'anno- tazione in ordine cronologico delle partite di lavoro eseguite e delle pretese alle stesse afferenti, è destinata ad esaurirsi a seguito dell'ultimazione dei lavori: le risultanze del registro costituiscono infatti la base per la redazione del conto finale, che deve contenere non solo il riepilogo delle opere eseguite, ma anche quello delle richieste avanzate dall'appaltatore, da sottoporre poi ai riscontri dell'ingegnere capo ed alla valutazione definitiva dell'Amministra- zione; non a caso l'art. 64precisa, al secondo comma, che all'atto della sot- toscrizione del conto finale l'appaltatore non può iscrivere domande per og- getto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori: diversamente, dovrebbe procedersi alla rinnovazione dell'intero procedimento, ai fini della quale l'Amministrazione risulterebbe oltretutto privata della possibilità di provvedere ai necessari ac- certamenti, in considerazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, con il con- seguentevenir meno dell'essenziale funzione di garanzia assolta dall'istituto delle riserve.

E' per tale ragione che, come rilevato dalla sentenza impugnata, in con- formità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 64 del r.d. n. 350del 1895 ricollega alla mancata sottoscrizione del conto finale o alla sottoscrizione dello stesso senza riserve una presunzione relativa di rinuncia alle riserve precedentemente iscritte nel registro di contabilità, superabile soltanto attraverso la prova di una positiva volontà dell'appaltatore di non accettarlo(cfr. Cass., Sez.

I, 27/06/2017, n. 15937; 17/07/2012, n. 12207; 24/11/2005, n. 24825).

Nella specie, tale prova è stata correttamente ritenuta non desumibile dalla riserva apposta nel registro di contabilità in data successiva a quella dell'ultimazione dei lavori e della stessa sottoscrizione del conto finale, risultando tale tardiva manifestazione di volontà non solo priva di qualsiasi ragionevole giustificazione, ma anche espressa in una sede inido- nea allo scopo, in considerazione delle diverse finalità cui risponde il registro rispetto al conto finale, e comunque dell'intervenuto esaurimento della sua funzione, per effetto della trasfusione del suo contenuto nel medesimo conto.

Ininfluente, in proposito, deve ritenersi la contestuale sottoscrizione del registro di contabilità e del conto finale, così come l'avvenuta formulazione dell'ulteriore riserva a pochi giorni di distanza dalla predetta sottoscrizione, non risultando tali circostanze di per sé idonee a comprovare che il rapporto si è svolto, quanto meno sotto il profilo contabile, in modo del tutto anomalo, e quindi tale da impedire concretamente all'appaltatore il rispetto della se- quenza procedimentale delineata dalle norme indicate: se è vero, infatti, che, come talvolta precisato da questa Corte, in caso di mancata o irregolare te- nuta del registro di contabilità o d'inversioneo alterazione dell'ordine degli adempimenti prescritti ai fini della rilevazione dell'andamento dei lavori e dell'annotazione delle richieste avanzate dall'appaltatore, costituirebbe un inutile formalismo pretendere da quest'ultimo la rigorosa osservanza delle modalità e dei termini previsti per la formulazione delle predette richieste (cfr. Cass., Sez.

I, 22/05/2007, n. 11852; 25/05/1993, n. 5862) , è anche vero, però, che, a fronte di un puntuale espletamento dei predetti adempi- menti, non può trovare alcuna giustificazione la pretesa dell'appaltatore di sottrarsi agli oneri collegati alla scansioneprocedimentaleprevista dalla legge in funzione di un ordinato svolgimento del rapporto.

Parimenti irrilevante deve ritenersi la circostanza che le pretese avanzate mediante l'iscrizione delle riserve abbiano costituito oggetto di un procedi- mento di definizione bonaria avviato ai sensi dell'art. 31-bisdella legge n. 109 del 1994 in epoca anteriore all'ultimazione dei lavori e proseguito anche in epoca successiva alla sottoscrizione del conto finale: la procedura discipli- nata da tale disposizione, pur muovendo anch'essa dall'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, non risulta necessariamente collegata alla reda- zione ed all'approvazione del conto finale, potendo essere avviata non solo a seguito della conclusione dei lavori, al momento del ricevimento del certificato di collaudo da parte del responsabile del procedimento (come previsto dal quarto periodo del comma primo dell'art. 31-bis), ma anche nel corso degli stessi, entro novanta giorni dall'iscrizione delle riserve (come previsto dal primo periodo del medesimo articolo), ed avendo come obiettivo il raggiun- gimento di un accordo transattivo, la cui stipulazione, in quanto volta a pre- venire l'insorgenza di una lite mediante reciproche concessioni delle parti, implica anche la rinuncia della stazione appaltante a far valere la decadenza in cui sia eventualmente incorso l'appaltatore.Nella specie, d'altronde, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nell'ambito della predetta procedura, il tentativo di definizione bonaria haavuto esito negativo, avendo l'Amministrazione committente reputato inaccettabile la proposta di accordo sottopostale dalla concessionaria dei lavori , malgrado i tentativi ripetuta- mente compiuti dalla ricorrente per ottenerne l'approvazione, anche in epoca successiva alla sottoscrizione del conto finale.

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, per aver escluso la rinuncia della stazione appaltante a far valere la decadenza dell'appaltatrice dalle pretese di maggiori compensi avanzate nel corso dei lavori, a causa della mancata conferma delle relative riserve nel conto finale, con la conseguenza che non possono trovare ingresso, in questa sede, le ulteriori censure formu- late dalla ricorrente in relazione al mancato accoglimento delle predette do- mande, non esaminate dalla Corte territoriale proprioin virtù della preclu- sione accertata ai sensi dell'art. 64 del r.d. n. 350 del 1895.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per omessa pronuncia in ordine al motivo di appello concernente il riconoscimento degl'interessi dovuti, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, per il ritardo nel pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti.

Premesso che tale ritardo era imputabile esclusivamente alla com- mittente, osserva che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le cen- sure mosse alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso la nullità dell'art. 6 del contratto di appaltoper contrasto con l'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Precisato inoltreche tale motivo non poteva rite- nersi assorbito dalla dichiarazione di decadenza dalle riserve, non essendo la formulazione delle stesse richiesta ai fini del riconoscimento degl'interessi, sostiene che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 741 cit., il relativo debito aveva assunto carattere autonomo, in virtù dell'effettuazione del pagamento imme- diatamente successivo a quello eseguito in ritardo, con la conseguenza che sullo stesso avrebbero dovuto essere riconosciuti gl'interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Premesso infatti che, ai fini della configurabilità del vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., non è sufficiente che la sentenza impugnata non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte dalleparti, ma è necessario che manchi completamente il provvedimento indispensabile per la risoluzione del caso concreto, cioè che il giudice di merito non abbia deciso su alcuni capi della domanda o su un'eccezione autonomamente apprezzabili, ovvero abbia pronunciato soltanto nei confronti di alcune parti (cfr. Cass., Sez.

VI, 3/03/2020, n. 5730; Cass., Sez.

I, 18/02/2005, n. 3388; Cass., Sez. lav., 5/04/2004, n. 6656), si osserva che la Corte territoriale non ha affatto trascurato il motivo di appello con cui la ricorrente aveva riproposto la do- manda di riconoscimento degl'interessi, avendo espressamente chiarito che la stessa non era subordinata alla previa della riserva, ma avendola rigettata, in virtù della considerazioneche il Giudice di primo grado aveva comunque riconosciuto gl'interessi per ritardato pagamento.Nel censurare la predetta affermazione, la ricorrente non chiarisce le ragioni per cui riteneva non sati- sfattoria la decisione adottata dal Giudice di primo grado, ma si limita ad insistere sulla nullità della clausola contrattuale che imponeva la formulazione della relativa riserva, per contrasto con l'art. 6 della legge n. 741 del 1981, in tal modo dimostrando di non aver compreso la ratio decidendi della sen- tenza impugnata, la quale ha esclusol'operatività del predetto onere.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M rigettail ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2890/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari p.t. Prof. [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via M. Dionigi, n.57; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, piazza dell'Orologio, n.7; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 599/16, depositata il 29 gennaio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA]., appaltatrice dei lavori di costruzione del Comando di Gruppo dell'Arma dei Carabinieri di Arezzo, convenne in giudizio la committente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., concessio- naria del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di parti del pro- gramma quinquennale per la costruzione di nuove sedi dell'Arma, per sentirla condannare, in accoglimento delle riserve iscritte ai nn. 1, 2, 4, 7 e 8 dei documenti contabili, al pagamento della somma di Lire 5.433.218.276, e per ottenere, in accoglimento delle riservenn. 3 e 6, il riconoscimento di termini suppletivi per complessivi 800 giornie d'interessi maturati per ritardi nel pa- gamentodegli stati di avanzamento dei lavori, nonché, in accoglimento della riserva n. 9,la disapplicazione della penale per il ritardo dell'ultimazione dei lavori o,in via subordinata, la riduzione equitativa della stessa, ai sensi dello art. 1384 cod. civ. Si costituì la convenuta, ed eccepìla decadenza dell'attrice dalle riserve, per la mancata conferma delle stesse al momento della sottoscrizione dello stato finale, chiedendo nel merito il rigetto della domanda. 1.1. Con sentenza dell'11 aprile2008, il Tribunale di Roma accolse par- zialmente la domanda,dichiarando l'attrice decaduta dalla formulazione delle riserve, econdannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di Euro 93.083,02, oltre interessi, a titolo d'interessi per ritardato pagamento. 2. L'impugnazione proposta dalla Cooperativa, posta nel frattempo in am- ministrazione straordinaria, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA], a seguito di fusione per incorporazione, è statarigettata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 29 gennaio 2016. Premesso che all'appalto in questione non era applicabile l'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall'art. 7, comma primo, lett. a), della legge 1° agosto 2002, n. 166, che introduce limitazioni alle forme e ai modi d'iscrizione delle riserve in caso di affidamento di lavori pub- blici da parte di concessionari, mentre trovava applicazione la disciplina rela- tiva alle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ivi compreso il r.d. 25 maggio 1895, n. 350, in quanto espressamente richiamata dal capi- tolato speciale d'appalto e dalla lettera d'invito per l'affidamento a trattativa privata, la Corte ha osservato che l'art. 64 del r.d. n. 350 cit. prevede una presunzione relativa di accettazione del conto finale dei lavori, incaso di sot- toscrizione dello stesso non accompagnata dalla conferma delle riserveiscrit- te nel registro di contabilità. Ha ritenuto che nella specie tale presunzione non potesse considerarsi superata per effetto della mera iscrizione delle riserve, che costituiva il presupposto necessario per l'operatività della decadenza, ri- levando che all'atto della sottoscrizione dello stato finale dei lavori l'appalta- trice aveva ingiustificatamente omesso di confermarle, e reputando inin- fluente la conferma intervenutadopo la sottoscrizione del registro di contabi- lità, in quanto successiva al verificarsi della presunzione. Ha ritenuto altresì irrilevante il comportamento tenuto dalla committente dopo la sottoscrizione del conto finale, ed in particolare la prosecuzionedel procedimento di cui allo art. 31-bisdella legge n. 109 del 1994, osservando che lo stesso aveva avuto inizio ben prima della predetta data, ed affermando quindi che la sua prose- cuzione in epoca successiva non comportava una rinuncia tacita alla deca- denza. Ha dichiarato infine inammissibile l'eccezione sollevata dall'appellante, secondo cui l'onere d'iscrivere e confermare le riserve non si estende alle pretese dell'appaltatore attinenti a fatti che non devono essere registrati, ri- levando che non risultavano specificate le voci ritenute estranee alla contabi- lità, ed aggiungendo comunque che il Giudice di primo grado aveva ricono- sciuto gl'interessi dovuti per il ritardo nel pagamento e nella contabilizzazione. 3. Avverso la predetta sentenza la Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e/ola falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'intera disci- plina dettata dal r.d. n. 350 del 1895, senza considerare che l'art. 13 del contratto di appalto richiamava esclusivamente l'art. 54. Sostiene che, nel confermare l'applicabilità dell'art. 64, la Corte territoriale non ha tenuto conto a)dell'avvenuto affidamento dei lavori da parte di un concessionario, non obbligato ad attenersi alle forme pubbliche di appalto, b)dell'espressa previ- sione dell'applicabilità dell'art. 54 come norma contrattuale, c) dell'attribu- zione alla committente della facoltà di esaminare le riserve formulate dall'ap- paltatrice anche prima della sottoscrizione del conto finale, e quindi indipen- dentemente dalla conferma delle stesse, d)del comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto, ed in particolare nel pro- cedimento bonario di definizione della controversia. 1.1. Il motivo è inammissibile. Com'è noto, infatti, l'interpretazione del contratto, implicando la ricostru- zione della comune intenzione manifestata dalle parti, si traduce in un'inda- gine di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di erme- neutica contrattuale, ovvero per illogicità ed incongruenza della motivazione, sempre che quest'ultimo vizio risulti talmente grave da impedire la ricostru- zione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione. La parte che intenda denunciare la violazione delle regole interpretative non può peraltro limitarsi a richiamare genericamente le disposizioni di cui agli artt.1362 e ss. cod. civ., ma è tenuta ad indicare specificamente le norme che ritiene violate, nonché a precisare in quale modo e con quali argomentazioni il giudice di merito se ne è discostato, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione della propria interpretazione a quella accolta dalla sentenza impugnata(cfr. Cass., Sez. I, 9/04/2021, n. 9461; 15/11/ 2017, n. 27136; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28139). Tale onere di specificazione non può ritenersi nella specie adeguatamente adempiuto, essendosi la ricorrente limitata, nel contestare l'applicabilità dello art. 64 del r.d. n. 350 del 1895 all'appalto in esame, ad insistere sulla portata circoscritta del richiamo al predetto decreto contenuto nell'art. 13 del con- tratto, a suo avviso riferibile esclusivamente all'art. 54, invocando generica- mente gli artt. 1362 e 1366 cod. civ.ed evidenziando una serie di elementi a suo avviso non presi in considerazione dalla sentenza impugnata, senza tut- tavia spiegare le ragioni per cui la valutazione di tali elementi avrebbe dovuto condurre ad una diversa lettura della clausola indicata, né quelle per cui, a suo avviso, l'interpretazione prescelta dalla Corte d'appello si pone in contra- sto con le norme indicate. In altri termini, il motivo si risolvenella mera pro- spettazione di un diverso risultato ermeneutico, inammissibile in questa sede, dal momento che l'interpretazione fatta propria dal giudice di merito non dev'essere l'unica astrattamente possibile,ma solo una delle plausibili inter- pretazioni,sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più letture, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disat- tesa dalla sentenza impugnata, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata un'altra. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e /o la falsa applicazione dell'art. 64 del r.d. n. 350 del 1895, affermando che, anche a voler ritenere applicabiletale disposizione, la presunzione di accettazione del conto finale dalla stessa prevista avrebbe dovuto considerarsi superata dalla dimostrazione del comportamento tenuto da essa ricorrente, ed in particolare dall'iscrizione delle riserve in tutti gli atti anteriori e successivi al conto finale, incompatibile con la volontà di rinunciarvi. Premesso che la ratio dell'onere previsto dall'art. 64 cit. consiste nell'assicurare la costante e tempestiva evi- denza delle spese relative ai lavori commissionati, sostiene che la presunzione di accettazione del conto finale, conseguente alla mancata conferma delle riserve, deve ritenersi superata non solo in caso di contestuale sottoscrizione del registro di contabilitàrecante la conferma delle stesse, ma anche nel caso in cui, come nella specie, i due atti siano stati sottoscritti in un ristrettissimo arco di tempo, o nel caso di andamento anomalo della contabilità dell'appalto. Aggiunge che la prova della volontà di non accettare il conto finale può essere desunta anche dall'avvenuta formulazione da parte dell'appaltatore delle pro- prie pretese in via giudiziale o mediante procedimento arbitrale, precisando che la mancata conferma delle stesse nel conto finale è stata determinata da una mera disattenzione, immediatamente rilevata dalla stessa committente. Osserva comunque che la volontà di non rinunciare alle riserve era inequivo- cabilmente desumibile dall'instaurazione del procedimento bonario di defini- zione delle controversie, la cui prosecuzione, anche in epoca successiva alla sottoscrizione del conto finale, evidenziava la volontà della committente di rinunciare ad eccepire la decadenza. 2.1. Il motivo è infondato. Nel confermare la decadenza della ricorrente dalle riserve iscritte nel re- gistro di contabilità, a causadella mancata conferma delle stesse nel conto finale, la sentenza impugnata, rimasta incensurata sul punto, ha infatti ri- chiamato l'accertamento compiuto dal Giudice di primo grado, secondo cui la ricorrente, dopo aver sottoscritto senza riserve,in data 23 marzo 2000, sia il registro di contabilità che il conto finale, dopo alcuni giorni, e precisamenteil 29 marzo 2000, aveva iscritto nel registro di contabilità un'ulteriore riserva, volta a far constare la mancata accettazione del conto finale. Sulla ba se di tale accertamento, per quanto risulta non contestato neppure in sede di gra- vame, la Corte territoriale ha escluso l'idoneità della predetta riserva ad im- pedire la decadenza, attenendosi correttamente al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di appalto di opere pubbliche, se- condo cui l'iscrizione nel registro di contabilità costituisce condizione neces- saria ma non sufficiente per l'efficacia delle riserve, ai fini della quale deve ritenersiindispensabile anche la conferma delle stesse all'atto della sottoscri- zione del conto finale (cfr. Cass., Sez. I, 9/11/2016, n. 22840; 4/09/2004, n. 17906; 7/12/1996, n. 10920). La conferma, in mancanza della quale l'art. 64 del r.d. n. 350 del 1895 equipara la sottoscrizione del conto finale all'accettazione dello stesso senza riserve, costituisce infatti l'ultimo adempimento del complesso procedimento delineato dagli artt. 54 e ss. del predetto decreto ai fini della formulazione di eventuali pretese di maggiori compensi o indennizzi da parte dell'appaltatore, la cui funzione consiste nell'assicurare la costante evidenza di tutti quei fattori che costituiscano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e risultino quindi suscettibili di aggravare il costo complessivo della opera, in modo tale da consentire all'Amministrazione committente di provvedere tempestiva- mente, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, ad ogni necessaria veri- fica, e da metterla in condizione di poter valutare in ogni momento l'oppor- tunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto, in re- lazione al perseguimento delle proprie finalitàd'interesse pubblico(cfr. Cass., Sez. I, 9/05/2018, n. 11188; 28/02/2018, n. 47183/03/2006, n. 4702).La conferma delle riserve nel conto finale non risponde d'altronde soltanto alla finalità di rendere manifesta la volontà dell'appaltatore d'insistere nelle pro- prie richieste, ma risulta strumentale anche all'adozione delle conseguenti determinazioni da parte dell'Amministrazione: l'art. 63 del r.d. n. 350 prevede infatti che, nel trasmettere il conto finale all'ingegnere capo, il direttore dei lavori deve accompagnarlo con una relazione, nella quale deve illustrare le controversie e le domande proposte dall'appaltatore, con una proposta ragio- nata di soluzione; l'art. 64 disponeche, sulla base della predetta relazione, e previ gli opportuni riscontri, l'ingegnere capo può procedere alla correzione del conto, che deve poi sottoporre all'appaltatore per la firma; l'art. 65 stabi- lisce infine che, una volta sottoscritto il conto finale, l'ingegnere capo deve trasmetterlo all'Amministrazione, accompagnandolo a sua volta con una re- lazione finale, nella quale deve esprimere il suo parere motivato sulla risolu- zione da adottare in ordine alle domande dell'appaltatore. Tale ordinata se- quenza di adempimenti, finalizzata all'effettuazione di puntuali e tempestivi riscontri ed al compimento delle conseguenti valutazioni, non può subire al- terazioni per effetto di un tardivo ripensamentodell'appaltatore, nella specie peraltro manifestatosi attraverso la conferma delle riserve in un documento diverso da quello alla stessa dedicato, la cui funzione, consistente nell'anno- tazione in ordine cronologico delle partite di lavoro eseguite e delle pretese alle stesse afferenti, è destinata ad esaurirsi a seguito dell'ultimazione dei lavori: le risultanze del registro costituiscono infatti la base per la redazione del conto finale, che deve contenere non solo il riepilogo delle opere eseguite, ma anche quello delle richieste avanzate dall'appaltatore, da sottoporre poi ai riscontri dell'ingegnere capo ed alla valutazione definitiva dell'Amministra- zione; non a caso l'art. 64precisa, al secondo comma, che all'atto della sot- toscrizione del conto finale l'appaltatore non può iscrivere domande per og- getto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori: diversamente, dovrebbe procedersi alla rinnovazione dell'intero procedimento, ai fini della quale l'Amministrazione risulterebbe oltretutto privata della possibilità di provvedere ai necessari ac- certamenti, in considerazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, con il con- seguentevenir meno dell'essenziale funzione di garanzia assolta dall'istituto delle riserve. E' per tale ragione che, come rilevato dalla sentenza impugnata, in con- formità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 64 del r.d. n. 350del 1895 ricollega alla mancata sottoscrizione del conto finale o alla sottoscrizione dello stesso senza riserve una presunzione relativa di rinuncia alle riserve precedentemente iscritte nel registro di contabilità, superabile soltanto attraverso la prova di una positiva volontà dell'appaltatore di non accettarlo(cfr. Cass., Sez. I, 27/06/2017, n. 15937; 17/07/2012, n. 12207; 24/11/2005, n. 24825). Nella specie, tale prova è stata correttamente ritenuta non desumibile dalla riserva apposta nel registro di contabilità in data successiva a quella dell'ultimazione dei lavori e della stessa sottoscrizione del conto finale, risultando tale tardiva manifestazione di volontà non solo priva di qualsiasi ragionevole giustificazione, ma anche espressa in una sede inido- nea allo scopo, in considerazione delle diverse finalità cui risponde il registro rispetto al conto finale, e comunque dell'intervenuto esaurimento della sua funzione, per effetto della trasfusione del suo contenuto nel medesimo conto. Ininfluente, in proposito, deve ritenersi la contestuale sottoscrizione del registro di contabilità e del conto finale, così come l'avvenuta formulazione dell'ulteriore riserva a pochi giorni di distanza dalla predetta sottoscrizione, non risultando tali circostanze di per sé idonee a comprovare che il rapporto si è svolto, quanto meno sotto il profilo contabile, in modo del tutto anomalo, e quindi tale da impedire concretamente all'appaltatore il rispetto della se- quenza procedimentale delineata dalle norme indicate: se è vero, infatti, che, come talvolta precisato da questa Corte, in caso di mancata o irregolare te- nuta del registro di contabilità o d'inversioneo alterazione dell'ordine degli adempimenti prescritti ai fini della rilevazione dell'andamento dei lavori e dell'annotazione delle richieste avanzate dall'appaltatore, costituirebbe un inutile formalismo pretendere da quest'ultimo la rigorosa osservanza delle modalità e dei termini previsti per la formulazione delle predette richieste (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2007, n. 11852; 25/05/1993, n. 5862) , è anche vero, però, che, a fronte di un puntuale espletamento dei predetti adempi- menti, non può trovare alcuna giustificazione la pretesa dell'appaltatore di sottrarsi agli oneri collegati alla scansioneprocedimentaleprevista dalla legge in funzione di un ordinato svolgimento del rapporto. Parimenti irrilevante deve ritenersi la circostanza che le pretese avanzate mediante l'iscrizione delle riserve abbiano costituito oggetto di un procedi- mento di definizione bonaria avviato ai sensi dell'art. 31-bisdella legge n. 109 del 1994 in epoca anteriore all'ultimazione dei lavori e proseguito anche in epoca successiva alla sottoscrizione del conto finale: la procedura discipli- nata da tale disposizione, pur muovendo anch'essa dall'iscrizione delle riserve nel registro di contabilità, non risulta necessariamente collegata alla reda- zione ed all'approvazione del conto finale, potendo essere avviata non solo a seguito della conclusione dei lavori, al momento del ricevimento del certificato di collaudo da parte del responsabile del procedimento (come previsto dal quarto periodo del comma primo dell'art. 31-bis), ma anche nel corso degli stessi, entro novanta giorni dall'iscrizione delle riserve (come previsto dal primo periodo del medesimo articolo), ed avendo come obiettivo il raggiun- gimento di un accordo transattivo, la cui stipulazione, in quanto volta a pre- venire l'insorgenza di una lite mediante reciproche concessioni delle parti, implica anche la rinuncia della stazione appaltante a far valere la decadenza in cui sia eventualmente incorso l'appaltatore.Nella specie, d'altronde, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nell'ambito della predetta procedura, il tentativo di definizione bonaria haavuto esito negativo, avendo l'Amministrazione committente reputato inaccettabile la proposta di accordo sottopostale dalla concessionaria dei lavori , malgrado i tentativi ripetuta- mente compiuti dalla ricorrente per ottenerne l'approvazione, anche in epoca successiva alla sottoscrizione del conto finale. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, per aver escluso la rinuncia della stazione appaltante a far valere la decadenza dell'appaltatrice dalle pretese di maggiori compensi avanzate nel corso dei lavori, a causa della mancata conferma delle relative riserve nel conto finale, con la conseguenza che non possono trovare ingresso, in questa sede, le ulteriori censure formu- late dalla ricorrente in relazione al mancato accoglimento delle predette do- mande, non esaminate dalla Corte territoriale proprioin virtù della preclu- sione accertata ai sensi dell'art. 64 del r.d. n. 350 del 1895. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza im- pugnata per omessa pronuncia in ordine al motivo di appello concernente il riconoscimento degl'interessi dovuti, ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, per il ritardo nel pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti. Premesso che tale ritardo era imputabile esclusivamente alla com- mittente, osserva che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le cen- sure mosse alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso la nullità dell'art. 6 del contratto di appaltoper contrasto con l'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Precisato inoltreche tale motivo non poteva rite- nersi assorbito dalla dichiarazione di decadenza dalle riserve, non essendo la formulazione delle stesse richiesta ai fini del riconoscimento degl'interessi, sostiene che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 741 cit., il relativo debito aveva assunto carattere autonomo, in virtù dell'effettuazione del pagamento imme- diatamente successivo a quello eseguito in ritardo, con la conseguenza che sullo stesso avrebbero dovuto essere riconosciuti gl'interessi ed il maggior danno da svalutazione monetaria. 3.1. Il motivo è inammissibile. Premesso infatti che, ai fini della configurabilità del vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., non è sufficiente che la sentenza impugnata non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte dalleparti, ma è necessario che manchi completamente il provvedimento indispensabile per la risoluzione del caso concreto, cioè che il giudice di merito non abbia deciso su alcuni capi della domanda o su un'eccezione autonomamente apprezzabili, ovvero abbia pronunciato soltanto nei confronti di alcune parti (cfr. Cass., Sez. VI, 3/03/2020, n. 5730; Cass., Sez. I, 18/02/2005, n. 3388; Cass., Sez. lav., 5/04/2004, n. 6656), si osserva che la Corte territoriale non ha affatto trascurato il motivo di appello con cui la ricorrente aveva riproposto la do- manda di riconoscimento degl'interessi, avendo espressamente chiarito che la stessa non era subordinata alla previa della riserva, ma avendola rigettata, in virtù della considerazioneche il Giudice di primo grado aveva comunque riconosciuto gl'interessi per ritardato pagamento.Nel censurare la predetta affermazione, la ricorrente non chiarisce le ragioni per cui riteneva non sati- sfattoria la decisione adottata dal Giudice di primo grado, ma si limita ad insistere sulla nullità della clausola contrattuale che imponeva la formulazione della relativa riserva, per contrasto con l'art. 6 della legge n. 741 del 1981, in tal modo dimostrando di non aver compreso la ratio decidendi della sen- tenza impugnata, la quale ha esclusol'operatività del predetto onere. 4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Sentenza Cassazione n. 24746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris