CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 20311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.78/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso d agli a vv. S ebastiano Caruso, A ngelo Guadagnino e CherubinaCiriello -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n.180, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la s entenza della Corte d’Appello di Milano n. 819/2018 depositata il 14/6/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/5/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, dipendente dell’INPS con qualifica di dirigente, convenne in giudizio il datore di lavoro per chiedere l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di prima sistemazione con riguardo al suo trasferimento dalla Direzione provinciale di Ancona a quella di Bergamo,avvenuto in data 8.3.2012. L’INPS – che aveva inizialmente riconosciuto il diritto vantato dal dirigente, salvo poi sospe nder e l’erogazione dell’indennità – resistette alla domanda, eccependo di essersi avvedutosolo in un secondo momento che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 aveva soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla legge n. 836 del 1973 e poi adeguati dalla legge n. 417 del 1978. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, accolse ladomanda del lavoratore , rilevando che era provato il trasferimento di residenza del dirigente e che l’art. 4, comma 44,della legge n. 183 del 2011 non aveva abrogato l’indennità di prima sistemazione nel caso di cambio di residenza. L’INPSsi rivolse quindi alla Corte d’Appello di Milano, che respinse l’impugnazione, confermando la valutazione del giudice di primo grado, con conseguente irrilevanza della questione relativa alla stessa applicabilità del citato art. 4, comma 44, ai dirigenti degli enti pubblici non economici, qual è l’INPS, ritenendo che si trattasse invece di disposizione riferita soltanto ai dipendenti statali.La corte territoriale rilevò l’assenza di censure sul quantum debeatur, determinato dal tribunale in € 62.851,00.Contro la sentenza d’appello l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico a rticol ato motiv o . Il lavoratore si è difes o con controricorso . Il ricorrent e ha altresì depositato memoria, ma tardiva rispetto al termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 44, d ella legge n. 183/2011, degli artt. 18, 19, 20, 21 e 24 della legge n. 836/1973, degli artt. 66 e 74 del CCNL 2002-2005, area VI, dirigenti Parastato, nonché dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, tutti in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». 1.1. La sentenza impugnata viene censurata, sia nella parte in cui prospetta – a livello di mera ipotesi interpretativa – che l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non si applichi ai rapporti di lavoro del parastato e, quindi, nemmeno a quelli dell’INPS, sia l à dove afferma che l’indennità di prima sistemazione, a differenza di altre indennità previste dalla legge n. 836 del 1973, non è stata soppressa dal citato comma 44. 2. Il ricorso è infondato, essendo decisivo ed assorbente il rilievo per cui l’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, qual è l’INPS. 2.1.Per giungere a tale conclusione non è certo decisiva la circostanza che l’art. 4 sia rubricato « Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri». Pur non volendosi negare in assoluto il valore della rubrica nell’interpretazione d e i test i di legge poco chiari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione dell’intero art. 4 . Infatti, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, contiene disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’INPS. 2.2. Rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione , nel la topografia del vasto art. 4, della disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte della corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spesedegli enti previdenziali (comma 66). Il comma 44 rientra nel gruppo delle disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell ’ economia e delle finanze ». Viceversa, il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come recita il precedente comma 65. Ebbene, i l comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione delle spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio (« misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), chel’ INPS, l’ INPDAP e l ’ INAIL dovevano raggiungere , «nell’ambito della propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa». 2.3. D unque, il microsistema dell’art. 4 della legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata delle misure di riduzione di spesa per ciascun M inister o e , per quanto riguarda il Ministero del Lavoro, viene fissa to un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo. Il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali». 2.4. Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere chel’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e le altre disposizioni della stessa legge delle quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova confermanell’art. 26 della stessa legge , con il quale il legislatore dell’epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazionedelle somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi. 2.5. È altresì opportuno evidenziare che con la contrattualizzazione dell’impiego pubblico , ai sensi de ll’art . 69 , comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2011 continuava a produrre effetti per il solo personale dello Stato, nei suoi diversi comparti. Plurime ragioni inducono, pertanto, a ritenere inapplicabile ai dipendenti dell’INPS la prima parte del comma 44. 2.6. Né può essere attribuito valor e interpretativo in senso contrario, come pretenderebbe la difesa dell’INPS, alla seconda parte del comma 44, ove si legge: « Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personaleappartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico». Infatti, se si afferma che la prima pa rte della disposizione riguarda solo i dipendenti dello Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa , che anche il successivo ri chiam o alle « analoghe disposizioni contenute neicontratti collettivi nazionali di lavoro » va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, i l comparto Ministeri. Del pari,con l’esclusione del « personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico»si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno del la categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece in clusi lavoratori che sono estraneia quella categoria. 3. Una volta stabilito che la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 44, della legge n. 183 del 2011 non trova applicazione nei rapporti di lavoro tra l’INPS e i suoi dipendenti,ne consegue l’illegittimità del diniego dell’indennità di prima sistemazione che il ricorrente h a motivato con la ritenuta necessità di applicare proprio quella disposizione. 3.1. Non assume pertanto rilevanza la pur corretta considerazione, su cui la corte d’appello ha principalmente fondato la propria decisione, che il più volte citato comma 44 non ha soppresso l’indennità di prima sistemazione,ma ne ha soltanto condizionato l’erogazione all’« effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sedepermanente di servizio». 3.2.Del pari irrilevante, per lo stesso motivo, risulta la questione seil comma 44 debba essere interpretato nel senso di avere sì fatta salva l’indennità di prima sistemazione, ma solo nella misura a suo tempo prevista dall’art. 21 della legge n. 836 del 1973 e poi «adeguata» dall’a rt. 12 della legge n. 471 del 1978. 3.2.1.Tale ultima questione, del resto, in quanto diretta a contestare l’ammontare dell’indennità rivendicata dal lavoratore, sarebbe stata in ognicaso inammissibile, perché la sentenza impugnata a ff e rm a una «a ssenza di censure » in ordine al quantum debeatur, affermazione non contestata da parte ricorrente. 4. Respinto il ricorso principale , si ravvisano giustificate ragioni per compensare le spese del presente grado , tenuto conto dell’assenza di precedenti di legittimità specifici e della complessità della normativa, che ha determinato nel ricorrente l’erroneaconvinzione di adempiere un obbligo di legge. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorsoprincipale; compensa le spese delgiudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo