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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21804/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15785/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione ed In concordato preventivo, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Flaminia n.135, 00196, studio Legalitax. - ricorrente con troricorrente incidentale- contro 2`)(1 Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con . . domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente -ricorrente incidentale- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.6928/6/17, pronunciata il 23 ottobre 2017, depositata il 29 novembre 2017 e non notificata.

FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.6928/6/:17, pronunciata il 23 ottobre 2017, depositata il 29 novembre 2017 e non notificata, che ha rigettato i contrapposti appelli delle parti, c:onfermando la sentenza di primo grado, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa degli avvisi di accertamento per Ires 2006, 2007 e 2008.

2. Anche l'Agenzia delle entrate proponeva distinto ricorso avverso la stessa sentenza, da qualificarsi come incidentale, in quanto notificato in data 29 maggio 2018, successivamente al ricorso della società, notificato in data 28 maggio 2018.

3. In data 31 maggio 2019 la società, in ossequio al disposto dell'art. 6 del d.l. n. 118/2019, ha depositato l'istanza di definizione delle liti pendenti in relazione agli anni d'imposta 2006 (avviso di accertamento n.

TK7030201237/2012) e 2008 (avviso di accertamento n.TR7030202096/2012) oggetto della presente controversia, allegando copia della ricevuta di deposito del 4 giugno 2019, istanze di definizione, domande inviate in via telematica e ricevute di pagamento delle somme dovute.

In data 24 luglio 2019 la società ha altresì presentato, ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. n. 34/2019, la dichiarazione di adesione della definizione agevolata, c.d.

"rottamazione ter", dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 10 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, relativamente alla cartella n. 69712009418615002000, avente come presupposto l'avviso di accertamento n.

TK7030201238/2011, relativo all'anno d'imposta 2007, provvedendo ai relativi adempimenti richiesti dalla legge, come attestato dalla documentazione allegata (ricevuta di presentazione e dichiarazione di adesione del 24 e le luglio 2019, prospetto informativo del 5 luglio 2019, comunicazione della somme r.g. n.15785/2018 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dovute, ricevuta di pagamento delle somme dovute, dichiarazione di rinuncia agli eventuali giudizi pendenti).

4. La società, dunque, ha formulato, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., espressa rinuncia al presente giudizio identificato con il n. 15785/2018 R.G., conformemente alle previsioni contenute nelle disposizioni deflattive del contenzioso (Definizione delle liti pendenti e [OSCURATO:PERSONA]) con richiesta di declaratoria dì estinzione del processo e compensazione delle spese di lite, notificata all'Avvocatura dello Stato.

I ricorsi sono stati fissati per l'adunanza camerale del 7 giugno 2022, nessuna delle parti ha richiesto la trattazione della causa e l'Avvocatura nulla ha opposto alla richiesta di estinzione per l'intervenuta definizione agevolata della controversia (in tal senso Cass., 2 maggio 2019, n. 11540).

La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15785/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione ed In concordato preventivo, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Flaminia n.135, 00196, studio Legalitax. - ricorrente con troricorrente incidentale- contro 2`)(1 Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con . . domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - controricorrente -ricorrente incidentale- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.6928/6/17, pronunciata il 23 ottobre 2017, depositata il 29 novembre 2017 e non notificata. FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n.6928/6/:17, pronunciata il 23 ottobre 2017, depositata il 29 novembre 2017 e non notificata, che ha rigettato i contrapposti appelli delle parti, c:onfermando la sentenza di primo grado, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa degli avvisi di accertamento per Ires 2006, 2007 e 2008. 2. Anche l'Agenzia delle entrate proponeva distinto ricorso avverso la stessa sentenza, da qualificarsi come incidentale, in quanto notificato in data 29 maggio 2018, successivamente al ricorso della società, notificato in data 28 maggio 2018. 3. In data 31 maggio 2019 la società, in ossequio al disposto dell'art. 6 del d.l. n. 118/2019, ha depositato l'istanza di definizione delle liti pendenti in relazione agli anni d'imposta 2006 (avviso di accertamento n. TK7030201237/2012) e 2008 (avviso di accertamento n.TR7030202096/2012) oggetto della presente controversia, allegando copia della ricevuta di deposito del 4 giugno 2019, istanze di definizione, domande inviate in via telematica e ricevute di pagamento delle somme dovute. In data 24 luglio 2019 la società ha altresì presentato, ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. n. 34/2019, la dichiarazione di adesione della definizione agevolata, c.d. "rottamazione ter", dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 10 gennaio 2010 al 31 dicembre 2017, relativamente alla cartella n. 69712009418615002000, avente come presupposto l'avviso di accertamento n. TK7030201238/2011, relativo all'anno d'imposta 2007, provvedendo ai relativi adempimenti richiesti dalla legge, come attestato dalla documentazione allegata (ricevuta di presentazione e dichiarazione di adesione del 24 e le luglio 2019, prospetto informativo del 5 luglio 2019, comunicazione della somme r.g. n.15785/2018 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dovute, ricevuta di pagamento delle somme dovute, dichiarazione di rinuncia agli eventuali giudizi pendenti). 4. La società, dunque, ha formulato, ai sensi dell'art. 390 cod. proc. civ., espressa rinuncia al presente giudizio identificato con il n. 15785/2018 R.G., conformemente alle previsioni contenute nelle disposizioni deflattive del contenzioso (Definizione delle liti pendenti e [OSCURATO:PERSONA]) con richiesta di declaratoria dì estinzione del processo e compensazione delle spese di lite, notificata all'Avvocatura dello Stato. I ricorsi sono stati fissati per l'adunanza camerale del 7 giugno 2022, nessuna delle parti ha richiesto la trattazione della causa e l'Avvocatura nulla ha opposto alla richiesta di estinzione per l'intervenuta definizione agevolata della controversia (in tal senso Cass., 2 maggio 2019, n. 11540). La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deci
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