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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25051/2026

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di appello di RomaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,che ha insistito nell’annullamento della sentenza impugnata.1.

Con sentenza del 23 gennaio 2026 la Corte di Appello di Roma haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 24 settembre 2025 con laquale l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con ritoabbreviato alla pena di tre anni di reclusione perché ritenuto responsabile dei reatidi rapina e resistenza a pubblico ufficiale.2.

Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolandodue motivi di ricorso con i quali eccepisce la nullità della sentenza impugnata inrelazione all’art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. per l’omesso avviso aldifensore della trattazione del giudizio di appello con la partecipazione delle parti,a seguito di richiesta in tal senso dell’imputato nonché l’erronea applicazione dellalegge penale, con riferimento alla determinazione della pena, da ridursi al minimoedittale, ed all’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.3.1.

Dagli atti del fascicolo – la cui consultazione è consentita in sede dilegittimità, in ragione della natura processuale dell’eccezione in esame – risultache il decreto di citazione datato 6 novembre 2025 conteneva l’avviso che la Cortedi appello “procederà in camera di consiglio con la partecipazione delle parti” (cd.udienza partecipata ex art. 601 cod. proc. pen.); che il decreto era stato notificatoa mezzo pec, in pari data, al difensore di fiducia e all’imputato; che, proprio aseguito della notifica del decreto, il [OSCURATO:PERSONA], detenuto, aveva chiesto di partecipareall’udienza, con istanza del 17 novembre 2025, pervenuta in data 18 novembre2025; che la corte di merito aveva dato seguito all’istanza, provvedendo anchealla nomina di un interprete in lingua araba, il quale aveva presenziato, fornendol’assistenza richiesta; che all’udienza del 23 gennaio 2026 l’imputato, presentemediante videocollegamento, aveva reso spontanee dichiarazioni mentre ildifensore di fiducia, ritualmente avvisato, risultava assente e veniva pertantosostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da avvocato reperibile chenulla eccepiva.Non sussiste, pertanto, la nullità eccepita, perché il difensore di fiducia haricevuto l’avviso di trattazione orale del giudizio.3.2.

La pena risulta determinata in senso favorevole all’imputato (la pena baseper il più grave reato di rapina consumata – e non tentata, come sostenuto dalladifesa – è stata fissata in tre anni di reclusione, al di sotto del minimo edittale); lecircostanze attenuanti generiche sono state negate per la personalità negativa delSelmi, desumibile, oltre che dalle modalità dei reati, dai precedenti penali.4.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di RomaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,che ha insistito nell’annullamento della sentenza impugnata.1. Con sentenza del 23 gennaio 2026 la Corte di Appello di Roma haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 24 settembre 2025 con laquale l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con ritoabbreviato alla pena di tre anni di reclusione perché ritenuto responsabile dei reatidi rapina e resistenza a pubblico ufficiale.2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolandodue motivi di ricorso con i quali eccepisce la nullità della sentenza impugnata inrelazione all’art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. per l’omesso avviso aldifensore della trattazione del giudizio di appello con la partecipazione delle parti,a seguito di richiesta in tal senso dell’imputato nonché l’erronea applicazione dellalegge penale, con riferimento alla determinazione della pena, da ridursi al minimoedittale, ed all’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.3.1. Dagli atti del fascicolo – la cui consultazione è consentita in sede dilegittimità, in ragione della natura processuale dell’eccezione in esame – risultache il decreto di citazione datato 6 novembre 2025 conteneva l’avviso che la Cortedi appello “procederà in camera di consiglio con la partecipazione delle parti” (cd.udienza partecipata ex art. 601 cod. proc. pen.); che il decreto era stato notificatoa mezzo pec, in pari data, al difensore di fiducia e all’imputato; che, proprio aseguito della notifica del decreto, il [OSCURATO:PERSONA], detenuto, aveva chiesto di partecipareall’udienza, con istanza del 17 novembre 2025, pervenuta in data 18 novembre2025; che la corte di merito aveva dato seguito all’istanza, provvedendo anchealla nomina di un interprete in lingua araba, il quale aveva presenziato, fornendol’assistenza richiesta; che all’udienza del 23 gennaio 2026 l’imputato, presentemediante videocollegamento, aveva reso spontanee dichiarazioni mentre ildifensore di fiducia, ritualmente avvisato, risultava assente e veniva pertantosostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da avvocato reperibile chenulla eccepiva.Non sussiste, pertanto, la nullità eccepita, perché il difensore di fiducia haricevuto l’avviso di trattazione orale del giudizio.3.2. La pena risulta determinata in senso favorevole all’imputato (la pena baseper il più grave reato di rapina consumata – e non tentata, come sostenuto dalladifesa – è stata fissata in tre anni di reclusione, al di sotto del minimo edittale); lecircostanze attenuanti generiche sono state negate per la personalità negativa delSelmi, desumibile, oltre che dalle modalità dei reati, dai precedenti penali.4. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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