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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 41145/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona il 19 dicembre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ancona il 17 ottobre 2017 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose, fatto commesso 1'11 settembre 2017, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a più motivi, con i quali denunzia sia violazione di legge sia difetto di motivazione.

2.1. Con un primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza di primo grado, manoscritta dall'estensore, per indecifrabilità della grafia con la quale la stessa è redatta, nullità che, malgrado apposita censura svolta nell'atto di appello, non sarebbe stata risolta dalla Corte di merito.

La difesa sarebbe stata limitata nel redigere i motivi di impugnazione dalla censurata indecifrabilità, tanto da essersi potuta concentrare soltanto sulla esimente dello stato di necessità e sull'attenuante di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen., la esclusione delle quali si evince dal dispositivo della decisione.

In particolare, non si comprenderebbe come sia stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 625, num. 2, cod. pen., circostanza a proposito della quale non può nemmeno farsi utile riferimento alla sentenza di appello, che non affronta la questione della violenza sulle cose.

Si sottolinea come il riconoscimento o meno dell'aggravante in questione rivestirebbe speciale importanza, non avendo - ad avviso del ricorrente - la persona che ha sporto querela alcuna legittimazione a proporre la stessa (infatti, risulta che il direttore commerciale del supermercato ha conferito procura speciale per proporre querela a tale [OSCURATO:PERSONA], il quale poi ha - impropriamente - nominato suo "delegato" [OSCURATO:PERSONA], che è colui che ha sporto querela senza averne però - si assume da parte della difesa - il potere).

2.2. Con il secondo motivo censura contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla delimitazione, che si legge' alla p. 2 della sentenza di appello, dell'oggetto dell'impugnazione solo a due temi (la sussistenza di una causa di giustificazione ed il trattamento sanzionatorio), delimitazione che non derivererebbe, però, da una libera scelta difensiva - come presuppone erroneamente la Corte di merito - ma dalla indecifrabilità quantomeno di ampia parte della sentenza.

2.3. Il ricorrente si duole anche di una ulteriore contraddittorietà intrinseca tra il passaggio motivazionale in cui si afferma la necessità per il giudice di appello di redigere la motivazione mancante (pag. 2, punto n. 1) e quella in cui si fa riferimento alla motivazione della sentenza illeggibile (pag. 2, punto n. 2) e di mancanza di motivazione quanto alla ricorrenza dell'aggravante dell'uso della violenza sulle cose, poiché, pur essendo in effetti vero che nella tasca di un indumento indossato dall'imputato la polizia giudiziaria ha trovato una tronchese, nessuno però ha visto l'imputato rompere le placche metalliche antitaccheggio, placche che peraltro non sono state nemmeno ritrovate.

La Corte di appello avrebbe dato per provato - ma così non è - l'impiego della tronchese da parte dell'imputato, senza fornire giustificazione al riguardo.

2.4. Da ultimo, si lamenta la violazione della norma che richiede la necessaria presenza della condizione di procedibilità, non essendo stata validamente proposta la querela, per le ragioni esposte con il primo motivo.

Chiede dunque l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte in data 11 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 Difensore dell'imputato con la memoria del 12 ottobre 2021 ha chiesto accogliersi l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

1.1. Quanto al primo motivo, in tema di indecifrabilità della sentenza scritta a mano, il presupposto - la non leggibilità, appunto, della grafia con cui la decisione è scritta - è questione di fatto, rispetto alla quale i giudici di appello dicono espressamente alla p. 2, punto n. 1, che la grafia adoperata si capisce (come, in effetti, si comprende).

Del resto, come segnalato dal P.G. nella sua requisitoria, la S.C. ha puntualizzato (Sez. 5, n. 841 del 10/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268975) che non sussiste la nullità della sentenza redatta a mano dal relatore con grafia di difficile lettura qualora il testo non sia assolutamente inintellegibile, ma consenta alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare il diritto di impugnazione ed al giudice ad quem il relativo sindacato.

1.2. La soluzione da offrire alla questione posta con il secondo motivo di ricorso (ossia: limitazione dei temi posti dalla difesa con l'appello a soli due aspetti in ragione della censurata non decifrabilità della sentenza) discende dalla risposta che si è fornita al problema posto con il primo motivo di ricorso.

1.3. In relazione al terzo motivo, osserva il Collegio che alla p. 3 della sentenza di primo grado ed alla p. 2 di quella di appello si afferma avere l'imputato rotto le placche antitaccheggio, senza in effetti spiegare in maniera analitica: occorre, tuttavia, prendere atto che l'appello (in presenza di sentenza che - si è detto al punto che precede - è risultata ai giudici di merito essere leggibile) non affrontava tale aspetto.

Non vi è, dunque, reale contraddizione tra i punti nn. 1 e 2 della motivazione della sentenza della Corte territoriale poiché si ritiene che la grafia della sentenza è leggibile.

1.4. Quanto, infine, all'ultimo motivo (che riprende in parte tema già in parte accennato con il primo motivo), sussistendo l'aggravante, è priva di rilievo la questione della validità della querela, non essendo la condizione di procedibilità necessaria, attesa la procedibilità di ufficio.

2. Essendo, in definitiva, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/10/2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona il 19 dicembre 2019 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ancona il 17 ottobre 2017 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose, fatto commesso 1'11 settembre 2017, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a più motivi, con i quali denunzia sia violazione di legge sia difetto di motivazione. 2.1. Con un primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza di primo grado, manoscritta dall'estensore, per indecifrabilità della grafia con la quale la stessa è redatta, nullità che, malgrado apposita censura svolta nell'atto di appello, non sarebbe stata risolta dalla Corte di merito. La difesa sarebbe stata limitata nel redigere i motivi di impugnazione dalla censurata indecifrabilità, tanto da essersi potuta concentrare soltanto sulla esimente dello stato di necessità e sull'attenuante di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen., la esclusione delle quali si evince dal dispositivo della decisione. In particolare, non si comprenderebbe come sia stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 625, num. 2, cod. pen., circostanza a proposito della quale non può nemmeno farsi utile riferimento alla sentenza di appello, che non affronta la questione della violenza sulle cose. Si sottolinea come il riconoscimento o meno dell'aggravante in questione rivestirebbe speciale importanza, non avendo - ad avviso del ricorrente - la persona che ha sporto querela alcuna legittimazione a proporre la stessa (infatti, risulta che il direttore commerciale del supermercato ha conferito procura speciale per proporre querela a tale [OSCURATO:PERSONA], il quale poi ha - impropriamente - nominato suo "delegato" [OSCURATO:PERSONA], che è colui che ha sporto querela senza averne però - si assume da parte della difesa - il potere). 2.2. Con il secondo motivo censura contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla delimitazione, che si legge' alla p. 2 della sentenza di appello, dell'oggetto dell'impugnazione solo a due temi (la sussistenza di una causa di giustificazione ed il trattamento sanzionatorio), delimitazione che non derivererebbe, però, da una libera scelta difensiva - come presuppone erroneamente la Corte di merito - ma dalla indecifrabilità quantomeno di ampia parte della sentenza. 2.3. Il ricorrente si duole anche di una ulteriore contraddittorietà intrinseca tra il passaggio motivazionale in cui si afferma la necessità per il giudice di appello di redigere la motivazione mancante (pag. 2, punto n. 1) e quella in cui si fa riferimento alla motivazione della sentenza illeggibile (pag. 2, punto n. 2) e di mancanza di motivazione quanto alla ricorrenza dell'aggravante dell'uso della violenza sulle cose, poiché, pur essendo in effetti vero che nella tasca di un indumento indossato dall'imputato la polizia giudiziaria ha trovato una tronchese, nessuno però ha visto l'imputato rompere le placche metalliche antitaccheggio, placche che peraltro non sono state nemmeno ritrovate. La Corte di appello avrebbe dato per provato - ma così non è - l'impiego della tronchese da parte dell'imputato, senza fornire giustificazione al riguardo. 2.4. Da ultimo, si lamenta la violazione della norma che richiede la necessaria presenza della condizione di procedibilità, non essendo stata validamente proposta la querela, per le ragioni esposte con il primo motivo. Chiede dunque l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte in data 11 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 Difensore dell'imputato con la memoria del 12 ottobre 2021 ha chiesto accogliersi l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo, in tema di indecifrabilità della sentenza scritta a mano, il presupposto - la non leggibilità, appunto, della grafia con cui la decisione è scritta - è questione di fatto, rispetto alla quale i giudici di appello dicono espressamente alla p. 2, punto n. 1, che la grafia adoperata si capisce (come, in effetti, si comprende). Del resto, come segnalato dal P.G. nella sua requisitoria, la S.C. ha puntualizzato (Sez. 5, n. 841 del 10/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268975) che non sussiste la nullità della sentenza redatta a mano dal relatore con grafia di difficile lettura qualora il testo non sia assolutamente inintellegibile, ma consenta alla parte di intenderne il contenuto e di esercitare il diritto di impugnazione ed al giudice ad quem il relativo sindacato. 1.2. La soluzione da offrire alla questione posta con il secondo motivo di ricorso (ossia: limitazione dei temi posti dalla difesa con l'appello a soli due aspetti in ragione della censurata non decifrabilità della sentenza) discende dalla risposta che si è fornita al problema posto con il primo motivo di ricorso. 1.3. In relazione al terzo motivo, osserva il Collegio che alla p. 3 della sentenza di primo grado ed alla p. 2 di quella di appello si afferma avere l'imputato rotto le placche antitaccheggio, senza in effetti spiegare in maniera analitica: occorre, tuttavia, prendere atto che l'appello (in presenza di sentenza che - si è detto al punto che precede - è risultata ai giudici di merito essere leggibile) non affrontava tale aspetto. Non vi è, dunque, reale contraddizione tra i punti nn. 1 e 2 della motivazione della sentenza della Corte territoriale poiché si ritiene che la grafia della sentenza è leggibile. 1.4. Quanto, infine, all'ultimo motivo (che riprende in parte tema già in parte accennato con il primo motivo), sussistendo l'aggravante, è priva di rilievo la questione della validità della querela, non essendo la condizione di procedibilità necessaria, attesa la procedibilità di ufficio. 2. Essendo, in definitiva, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021. Il
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