CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19797/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3892/25 Norante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato in relazione all'elemento soggettivo, risultano prive di specificità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, e, comunque, prospettano una rivalutazione del merito, non ammessa in sede di legittimità; Rilevato che le doglianze di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso relative alla negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e delle pene sostitutive non si confrontano con le argomentazioni congrue e prive di fratture logiche rese dalla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il