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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 09929/2022

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RIBUNALE di ROMA, depositato il 27/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8 -bis

I. n. 176/2020, del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma il 27 novembre 2015, il quale ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 98, comma 4,

I. fall. - sull'assunto che esso sia stato determinato da dolo della creditrice - del provvedimento di accoglimento dell'istanza di ammissione del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per C 5.700.000,00, oltre interessi, in chirografo, allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ritenuto il giudice del merito che non sussistano i presupposti della revocazione del provvedimento di ammissione del credito, in quanto la domanda va proposta, ai sensi dell'art. 99

I. fall., entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o del documento, momento che è onere dell'istante provare: e, nella specie, tale prova non è stata data, avendo l'istante soltanto dedotto di avere scoperto il fatto 4-i doloso (consistente nella circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel proporre domanda di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha fraudolentemente taciuto di avere anche già intrapreso l'azione giudiziaria ex art. 2932 c.c. per il trasferimento di un terreno, obbligazione dalle parti voluta come alternativa a quella di pagamento del credito ammesso) il 22 novembre 2012, ma senza prova al riguardo.

Resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, mentre non svolgono difese gli altri intimati.

Fissata l'adunanza innanzi alla Sezione VI-1, con ordinanza dell'11 gennaio 2018, n. 547 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha depositato altresì la memoria di cui all'art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con l'unico motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 326, 395, 398 c.p.c., e 98, comma 4, 99, comma 1,

I. fall., in quanto il giudice del merito ha ritenuto non assolto l'onere probatorio relativo al momento della scoperta del dolo, senza considerare che, in tale figura, la scoperta del documento rilevante non conta di per sé, ma solo in quanto idonea a palesare l'inganno altrui: nella specie, la ricorrente non aveva l'onere di provare la data di conoscenza della sentenza del Tribunale di Roma dell'8 ottobre 2008, che ha pronunciato il trasferimento del terreno ex art. 2932 c.c., non essendo essa, in sé, un indice della piena cognizione del dolo.

Invece, proprio con l'accesso al fascicolo della procedura fallimentare, a mezzo della istanza di accesso del 20 dicembre 2012, si era potuto apprendere di tale condotta dolosa, in quanto solo con esso si è avuta conferma dell'ammissione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. per il credito de quo.2. - Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Il giudice del merito ha ritenuto inammissibile l'istanza di revocazione, dovendo essa essere avanzata, ai sensi dell'art. 99

I. fall., entro trenta giorni dalla scoperta del fatto, momento che è onere dell'istante provare, ed avendo reputato che tale onere non sia stato, nella specie, assolto dall'istante, in quanto questi ha meramente allegato la scoperta del fatto doloso il 22 novembre 2012, ma senza offrirne nessuna prova.

2.1. - In generale, il ricorso per revocazione contro crediti ammessi, di cui all'art. 98, comma 4,

I. fall., ha carattere di impugnazione straordinaria, volta a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a favore degli effettivi creditori (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28666).

Si è altresì precisato, con orientamento qui condiviso, che il richiamo al "dolo", tra i requisiti di proponibilità della revocazione fallimentare ex art. 98, comma, 4,

I. fall., ben può attingere ai precedenti giurisprudenziali formatisi attorno agli analoghi, e solo più specificati, istituti del codice di rito, che fanno riferimento alla corrispondente impugnazione straordinaria per i casi in cui il provvedimento sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (art. 395, comma 1, n. 1 c.p.c.) ovvero del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato (art. 395, comma 1, n. 6 c.p.c.) (così, in motivazione, Cass. 2 febbraio 2021, n. 2284).

Ora, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, comma 2, n. 1, c.p.c., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri, tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità (Cass. 21 gennaio 2020, n. 1207).Ciò posto, la parte istante non può limitarsi ad affermare di essere venuta a conoscenza del fatto dedotto a motivo di revocazione - nella specie, il dolo di controparte - per una determinata circostanza e in un determinato momento, ma ha l'onere di offrire anche la prova del fatto in tal modo allegato.

L'esatta individuazione della data in cui si è verificata la scoperta del dolo, rilevante agli effetti della decorrenza del termine di impugnazione per revocazione e prescritta a pena di inammissibilità della domanda dall'art. 99, comma 1,

I. fall., deve essere dedotta e provata, proprio al fine di permettere di accertare l'osservanza del termine perentorio di impugnazione, integrando il thema probandum, in quanto consente di dare ingresso al giudizio rescindente.

Occorre rilevare, in particolare, come il diverso maturare della scoperta del comportamento doloso - rispetto alla distinta ipotesi della scoperta di documenti decisivi - non escluda affatto che, anche nella prima ipotesi, la progressione nell'acquisizione della conoscenza del dolo passi dalla scoperta di circostanze prima non conosciute: conoscenza, dunque, che deve essere allegata e provata dal ricorrente.

Tale momento di conoscenza del dolo della controparte, da cui decorre il termine, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per cassazione, ove motivato sulla base di argomentazioni plausibili e coerenti con il parametro legale della scoperta effettiva e completa (cfr. Cass. 20 gennaio 2020, n. 1102).

Se, pertanto, rileva la pluralità di elementi di progressiva acquisizione della conoscenza del dolo, tutti questi elementi vanno dedotti e provati innanzi al giudice del merito.

Onde sul punto il decreto impugnato non contiene errori di diritto.2.2. - Sotto il secondo profilo, il motivo è inammissibile, in quanto esso introduce un tema nuovo, quale quello della visione del fascicolo fallimentare, che non può essere per la prima volta allegato in sede di legittimità.

Occorre ricordare che qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr., e multis, Cass. 25 gennaio 2021, n. 1550; Cass.25 gennaio 2021, n. 1542; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1526; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1082; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28646, in motiv.; Cass. 11 marzo 2020, n. 7023, in motiv.; Cass. 10 febbraio 2020, n. 3133, in motiv.; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; ed altre).

Invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989).

3. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in C 9.200,00 complessivi, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto il contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] ere est.

Il Presidente (Lored a Nazzicone) ([OSCURATO:PERSONA] f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIBUNALE di ROMA, depositato il 27/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8 -bis I. n. 176/2020, del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma il 27 novembre 2015, il quale ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 98, comma 4, I. fall. - sull'assunto che esso sia stato determinato da dolo della creditrice - del provvedimento di accoglimento dell'istanza di ammissione del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per C 5.700.000,00, oltre interessi, in chirografo, allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ritenuto il giudice del merito che non sussistano i presupposti della revocazione del provvedimento di ammissione del credito, in quanto la domanda va proposta, ai sensi dell'art. 99 I. fall., entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o del documento, momento che è onere dell'istante provare: e, nella specie, tale prova non è stata data, avendo l'istante soltanto dedotto di avere scoperto il fatto 4-i doloso (consistente nella circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nel proporre domanda di ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha fraudolentemente taciuto di avere anche già intrapreso l'azione giudiziaria ex art. 2932 c.c. per il trasferimento di un terreno, obbligazione dalle parti voluta come alternativa a quella di pagamento del credito ammesso) il 22 novembre 2012, ma senza prova al riguardo. Resiste la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, mentre non svolgono difese gli altri intimati. Fissata l'adunanza innanzi alla Sezione VI-1, con ordinanza dell'11 gennaio 2018, n. 547 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha depositato altresì la memoria di cui all'art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con l'unico motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 326, 395, 398 c.p.c., e 98, comma 4, 99, comma 1, I. fall., in quanto il giudice del merito ha ritenuto non assolto l'onere probatorio relativo al momento della scoperta del dolo, senza considerare che, in tale figura, la scoperta del documento rilevante non conta di per sé, ma solo in quanto idonea a palesare l'inganno altrui: nella specie, la ricorrente non aveva l'onere di provare la data di conoscenza della sentenza del Tribunale di Roma dell'8 ottobre 2008, che ha pronunciato il trasferimento del terreno ex art. 2932 c.c., non essendo essa, in sé, un indice della piena cognizione del dolo. Invece, proprio con l'accesso al fascicolo della procedura fallimentare, a mezzo della istanza di accesso del 20 dicembre 2012, si era potuto apprendere di tale condotta dolosa, in quanto solo con esso si è avuta conferma dell'ammissione al passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. per il credito de quo.2. - Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile. Il giudice del merito ha ritenuto inammissibile l'istanza di revocazione, dovendo essa essere avanzata, ai sensi dell'art. 99 I. fall., entro trenta giorni dalla scoperta del fatto, momento che è onere dell'istante provare, ed avendo reputato che tale onere non sia stato, nella specie, assolto dall'istante, in quanto questi ha meramente allegato la scoperta del fatto doloso il 22 novembre 2012, ma senza offrirne nessuna prova. 2.1. - In generale, il ricorso per revocazione contro crediti ammessi, di cui all'art. 98, comma 4, I. fall., ha carattere di impugnazione straordinaria, volta a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a favore degli effettivi creditori (Cass. 27 dicembre 2013, n. 28666). Si è altresì precisato, con orientamento qui condiviso, che il richiamo al "dolo", tra i requisiti di proponibilità della revocazione fallimentare ex art. 98, comma, 4, I. fall., ben può attingere ai precedenti giurisprudenziali formatisi attorno agli analoghi, e solo più specificati, istituti del codice di rito, che fanno riferimento alla corrispondente impugnazione straordinaria per i casi in cui il provvedimento sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra (art. 395, comma 1, n. 1 c.p.c.) ovvero del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato (art. 395, comma 1, n. 6 c.p.c.) (così, in motivazione, Cass. 2 febbraio 2021, n. 2284). Ora, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ex art. 395, comma 2, n. 1, c.p.c., non basta la semplice violazione del dovere di lealtà e di probità, richiedendosi, invece, un'attività intenzionalmente fraudolenta, concretantesi in artifizi o raggiri, tali da pregiudicare o sviare la difesa avversaria, facendo apparire una situazione diversa da quella reale e, quindi, da impedire al giudice la conoscenza della verità (Cass. 21 gennaio 2020, n. 1207).Ciò posto, la parte istante non può limitarsi ad affermare di essere venuta a conoscenza del fatto dedotto a motivo di revocazione - nella specie, il dolo di controparte - per una determinata circostanza e in un determinato momento, ma ha l'onere di offrire anche la prova del fatto in tal modo allegato. L'esatta individuazione della data in cui si è verificata la scoperta del dolo, rilevante agli effetti della decorrenza del termine di impugnazione per revocazione e prescritta a pena di inammissibilità della domanda dall'art. 99, comma 1, I. fall., deve essere dedotta e provata, proprio al fine di permettere di accertare l'osservanza del termine perentorio di impugnazione, integrando il thema probandum, in quanto consente di dare ingresso al giudizio rescindente. Occorre rilevare, in particolare, come il diverso maturare della scoperta del comportamento doloso - rispetto alla distinta ipotesi della scoperta di documenti decisivi - non escluda affatto che, anche nella prima ipotesi, la progressione nell'acquisizione della conoscenza del dolo passi dalla scoperta di circostanze prima non conosciute: conoscenza, dunque, che deve essere allegata e provata dal ricorrente. Tale momento di conoscenza del dolo della controparte, da cui decorre il termine, costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è censurabile per cassazione, ove motivato sulla base di argomentazioni plausibili e coerenti con il parametro legale della scoperta effettiva e completa (cfr. Cass. 20 gennaio 2020, n. 1102). Se, pertanto, rileva la pluralità di elementi di progressiva acquisizione della conoscenza del dolo, tutti questi elementi vanno dedotti e provati innanzi al giudice del merito. Onde sul punto il decreto impugnato non contiene errori di diritto.2.2. - Sotto il secondo profilo, il motivo è inammissibile, in quanto esso introduce un tema nuovo, quale quello della visione del fascicolo fallimentare, che non può essere per la prima volta allegato in sede di legittimità. Occorre ricordare che qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - sia stata del tutto ignorata dal giudice di merito, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (cfr., e multis, Cass. 25 gennaio 2021, n. 1550; Cass.25 gennaio 2021, n. 1542; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1526; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass. 21 gennaio 2021, n. 1082; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28646, in motiv.; Cass. 11 marzo 2020, n. 7023, in motiv.; Cass. 10 febbraio 2020, n. 3133, in motiv.; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; ed altre). Invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, di modo che è preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli allegati nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass. 13 aprile 2004, n. 6989). 3. - Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in C 9.200,00 complessivi, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto il contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] ere est. Il Presidente (Lored a Nazzicone) ([OSCURATO:PERSONA] f
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