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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 34235/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14142-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA]- DAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamen- te domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 27920/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 31/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1). [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. e [OSCURATO:PERSONA]- lesano hanno proposto ricorso articolato in tre motivi per la revo- cazione della ordinanza n. 27920/2018 della Corte di Cassazione, del 31 ottobre 2018. 2).

L’intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha notificato controricorso. 3).

Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consi- glio nell’osservanza delle citate disposizioni.

I ricorrenti e la controricorrente hanno presentato memorie. 4) Questa Corte, con l’ordinanza n. 27920/2018, rigettò il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 16 gennaio 2016 n. 38/2016, che in riforma di ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. e successiva sentenza rese dal Tribunale di Palermo, aveva ride- terminato in € 1.089.903,21 la somma a titolo di risarcimento del danno cui la Axa MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata condannata a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione all'illegittima revoca di mandato di agenzia.

L’ordinanza n. 27920/2018 dichiarò inammissibile il primo motivo di ricorso, quanto al riconoscimento degli interessi e della rivalu- tazione monetaria dal marzo 1995 e non dalla data dell'illecito, cioè dal 21 settembre 1989, per la non riconducibilità ai parame- tri di cui all'art. 360, comma 1 c.p.c. di alcune doglianze ricom- prese nel motivo, per non aver indicato la statuizione della sen- tenza impugnata concretamente ritenuta lesiva e per non essersi confrontato con la ratio decidendi addotta dalla Corte d’appello, la quale, pur affermando la natura di debito di valore della posta risarcitoria, aveva condiviso l'operazione del Tribunale di rivalu- tazione della somma spettante alla [OSCURATO:SOCIETA].

"dal 1995 e non dalla data dell'illecito, giacché il danno era stato quantifi- cato in termini monetari rapportati a quell'epoca".

L’ordinanza revocanda dichiarò inammissibile anche il secondo motivo, con cui si deduceva l’omessa pronunciasulla domanda per l’ulteriore risarcimento del danno subito dal 26 aprile 1995 in poi, danno non valutato dal c.t.u.; questo motivo fu ritenuto carente di spe- cificità e fu comunque affermato che, stante il carattere struttu- ralmente unitario del diritto alrisarcimento del danno, la censura lamentava, in realtà, l’erronea individuazione di una domanda comunque esaminata.

L’ordinanza n. 27920/2018 dichiarò infine inammissibile il terzo motivo, che riproponeva le censure di cui al primo motivo, aggiungendo anche quella di "omissione di ele- menti decisivi della controversia (art. 112 cod. proc. civ.)", avendo riguardo alla detrazione dal quantum risarcitorio della somma ricevuta in forza dell'ordinanza ex art. 186 c.p.c.

"mag- giorata della rivalutazione e degli interessi legali": ciò senza “confrontarsi con la statuizione impugnata (p. 18 della senten- za)” da cui si evince che la somma da decurtarsi equivale a "quella già corrisposta", "maggiorata di rivalutazione e interessi legali", sicché non si trattava di “restituzione di somme, ma di contabilizzazione a deconto di quanto già corrisposto, a fronte di somme rivalutate all'attualità”. 5 Il ricorso per revocazione deduce al primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 380 bis c.p.c. e dei principi costitu- zionali del diritto di difesa e del giusto processo, in quanto il de- creto di fissazione dell’adunanza ex art. 380 bis c.p.c. comunica- to ai ricorrenti non conteneva la proposta del relatore.

Il secondo motivo del ricorso per revocazione deduce un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. per aver “percepito una realtà giuridica diversa da quella risultante dagli atti processali determinando un convincimento ed una decisione errata in meri- to agli interessi e rivalutazione decorrenti dal dì dell’evento”.

Il terzo motivo del ricorso per revocazione deduce un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. per aver “percepito una realtà giuridica diversa da quella risultante dagli atti processali determinando un convincimento ed una decisione errata sulla ri- chiesta dei danni successivi all’aprile 1995”.

6. I tre motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.

7. Iniziando con il primo motivo, il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione né l'errore di diritto, so- stanziale o processuale (quale, ad esempio, l’ipotizzata nullità della decisione), né l'errore di giudizio o di valutazione.

Né, con riguardo alla disciplina delle impugnazioni, la Costituzione impo- ne al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà per- sonale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irragionevole la scelta del legislatore di riconoscere alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, consi- derato essenzialmente che, quanto all'effettività della tutela giu- risdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale ri- conoscono la necessità che le decisioni, in un sistema strutturato su differenti impugnazioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare l'immuta- bilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti, a stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata am- ministrazione della giustizia (Cass. Sez.

Unite , 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez.

Unite, 27/12/2017, n. 30994 ; Cass. Sez. 6 - 3 , 29/04/2016, n. 8472; si veda anche Cass. Sez. 2 , 11/02/2022, n. 4521).

Neppure peraltro è configurabile in astratto il vizio di nullità adombrato nel primo motivo di ricorso: la trattazione del ricorso che venne deciso dall’ordinanza n. 27920/2018 era stata fissata dinanzi alla sezione semplice in camera di consiglio, a norma de- gli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., secondo il rito gene- ralmente stabilito dalla riforma realizzata dalla l. n. 197 del 2016 allorché la Corte non debba pronunciare su questione di diritto di particolare rilevanza.

Tale rito non contemplaaffatto una “ propo- sta” del relatore, né il decreto di fissazione del ricorso in camera di consiglio, da comunicare alle parti e al pubblico ministero, de- ve indicare che è stata ravvisata una ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso, sul modello di quanto invece previsto dall'art. 380-bis c.p.c.

8. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono altresì inammissi- bili sempre perché allegano vizi palesemente estranei all’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c., configurabile ex art. 391 bis comma 1 c.p.c. per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione.

L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. po- stula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pro- nuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

Deve, dunque, trattarsi di un errore me- ramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del pro- cesso.

L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre ri- guardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez.

U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez.

U, 28/05/2013, n. 13181).

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso per revocazione mirano, piuttosto, a reintrodurre il "thema decidendum" originario del precedente giudizio di legittimità, denunciando la erronea inter- pretazione e valutazione dei motivi del ricorso per cassazione.

E’, dunque, inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rap- presentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asserita- mente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass.22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez.

Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass.18/01/2012, n. 714; Cass. Sez.

Un. 30/10/2008, n. 26022).

In particolare, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secon- do cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all'assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sen- si dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - L, 03/04/2017, n. 8615; Cass. Sez. 6 -3, 15/06/2012, n. 9835).

Si è altresì già affermato che la configurabilità dell'errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti che la decisione dellaCorte di cassazione sia conseguenza di una prete- sa errata valutazione od interpretazione delle risultanze proces- suali, ovvero, in particolare di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del cosiddetto "principio di autosufficienza" in ordine ai motivi di ri- corso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass., Sez. 6 - 5, 31/08/2017, n. 20635; Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12154).

Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., i ricorrenti spiegano di aver inteso censurare l’errore di percezione “collegato al mancato esame di quanto risulta dagli atti processuali”, ovvero “una omissione inammissibile, un vuoto di conoscenza”, che avrebbe riguardato il fatto del “corretto e tempestivo esercizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA]- lesano dell'azione di risarcimento danni”.

Ed ancora, si assume in memoria che i fatti su cui sarebbe caduta la erronea percezione sono la richiesta del “riconoscimento degli interessi e della rivalu- tazione monetaria a far tempo dal 21 settembre 1989, data nella quale si è verificato l’evento illecito e di malafede, che ha deter- minato il danno”, dal che sarebbe derivato un “vuoto del dovuto risarcimento a titolo di svalutazione ed interessi riguardante il non breve periodo tra il 21/09/1989 ed il marzo 1995”; e così pure la richiesta del “risarcimento del danno subito dall’illecita revoca, decorrente dall’aprile 1995 (data della quantificazioneef- fettuata dal CTU del Tribunale) ad oggi”.

In tal modo, i ricorrenti perseverano nel già evidenziato erroneo presupposto interpreta- tivo dell’art. 395, n. 4, c.p.c.

Deve allora ripetersi che: a) per aversi il vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., è necessario che l’errore di fatto riveli un carattere commissivo, consistendo in una fallace valutazione espressa di esistenza o di inesistenza del fatto, e non in una mera negligenza dello stesso, ovvero in una inattività del giudice (non sono perciò vizirevocatori il “man- cato esame di quanto risulta dagli atti processuali”, né la “omis- sione inammissibile”; b) per aversi il vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., è necessario che il fatto erroneamente percepi- to non abbia costituito «un punto controverso sul quale la sen- tenza ebbe a pronunciare».

Il “riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria a far tempo dal 21 settembre 1989” e il “risarcimento del danno subito dall’illecita revoca, de- corrente dall’aprile 1995 … ad oggi” costituirono punti contro- versi su cui l’ordinanza n. 27920/2018 ebbe a pronunciare in ri- sposta al primo ed al secondo motivo del ricorso per cassazione, valutando la non specificità delle censure alla stregua del requisi- to di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in soli- do a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di re- vocazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, com- ma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revoca- zione dalla controricorrente, che liquida in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14142-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA]- DAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamen- te domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 27920/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 31/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1). [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. e [OSCURATO:PERSONA]- lesano hanno proposto ricorso articolato in tre motivi per la revo- cazione della ordinanza n. 27920/2018 della Corte di Cassazione, del 31 ottobre 2018. 2). L’intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha notificato controricorso. 3). Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consi- glio nell’osservanza delle citate disposizioni. I ricorrenti e la controricorrente hanno presentato memorie. 4) Questa Corte, con l’ordinanza n. 27920/2018, rigettò il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 16 gennaio 2016 n. 38/2016, che in riforma di ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ. e successiva sentenza rese dal Tribunale di Palermo, aveva ride- terminato in € 1.089.903,21 la somma a titolo di risarcimento del danno cui la Axa MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era stata condannata a corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione all'illegittima revoca di mandato di agenzia. L’ordinanza n. 27920/2018 dichiarò inammissibile il primo motivo di ricorso, quanto al riconoscimento degli interessi e della rivalu- tazione monetaria dal marzo 1995 e non dalla data dell'illecito, cioè dal 21 settembre 1989, per la non riconducibilità ai parame- tri di cui all'art. 360, comma 1 c.p.c. di alcune doglianze ricom- prese nel motivo, per non aver indicato la statuizione della sen- tenza impugnata concretamente ritenuta lesiva e per non essersi confrontato con la ratio decidendi addotta dalla Corte d’appello, la quale, pur affermando la natura di debito di valore della posta risarcitoria, aveva condiviso l'operazione del Tribunale di rivalu- tazione della somma spettante alla [OSCURATO:SOCIETA]. "dal 1995 e non dalla data dell'illecito, giacché il danno era stato quantifi- cato in termini monetari rapportati a quell'epoca". L’ordinanza revocanda dichiarò inammissibile anche il secondo motivo, con cui si deduceva l’omessa pronunciasulla domanda per l’ulteriore risarcimento del danno subito dal 26 aprile 1995 in poi, danno non valutato dal c.t.u.; questo motivo fu ritenuto carente di spe- cificità e fu comunque affermato che, stante il carattere struttu- ralmente unitario del diritto alrisarcimento del danno, la censura lamentava, in realtà, l’erronea individuazione di una domanda comunque esaminata. L’ordinanza n. 27920/2018 dichiarò infine inammissibile il terzo motivo, che riproponeva le censure di cui al primo motivo, aggiungendo anche quella di "omissione di ele- menti decisivi della controversia (art. 112 cod. proc. civ.)", avendo riguardo alla detrazione dal quantum risarcitorio della somma ricevuta in forza dell'ordinanza ex art. 186 c.p.c. "mag- giorata della rivalutazione e degli interessi legali": ciò senza “confrontarsi con la statuizione impugnata (p. 18 della senten- za)” da cui si evince che la somma da decurtarsi equivale a "quella già corrisposta", "maggiorata di rivalutazione e interessi legali", sicché non si trattava di “restituzione di somme, ma di contabilizzazione a deconto di quanto già corrisposto, a fronte di somme rivalutate all'attualità”. 5 Il ricorso per revocazione deduce al primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 380 bis c.p.c. e dei principi costitu- zionali del diritto di difesa e del giusto processo, in quanto il de- creto di fissazione dell’adunanza ex art. 380 bis c.p.c. comunica- to ai ricorrenti non conteneva la proposta del relatore. Il secondo motivo del ricorso per revocazione deduce un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. per aver “percepito una realtà giuridica diversa da quella risultante dagli atti processali determinando un convincimento ed una decisione errata in meri- to agli interessi e rivalutazione decorrenti dal dì dell’evento”. Il terzo motivo del ricorso per revocazione deduce un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. per aver “percepito una realtà giuridica diversa da quella risultante dagli atti processali determinando un convincimento ed una decisione errata sulla ri- chiesta dei danni successivi all’aprile 1995”. 6. I tre motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. 7. Iniziando con il primo motivo, il combinato disposto dell'art. 391 bis e dell'art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione né l'errore di diritto, so- stanziale o processuale (quale, ad esempio, l’ipotizzata nullità della decisione), né l'errore di giudizio o di valutazione. Né, con riguardo alla disciplina delle impugnazioni, la Costituzione impo- ne al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà per- sonale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non è irragionevole la scelta del legislatore di riconoscere alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, consi- derato essenzialmente che, quanto all'effettività della tutela giu- risdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale ri- conoscono la necessità che le decisioni, in un sistema strutturato su differenti impugnazioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare l'immuta- bilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti, a stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata am- ministrazione della giustizia (Cass. Sez. Unite , 11/04/2018, n. 8984; Cass. Sez. Unite, 27/12/2017, n. 30994 ; Cass. Sez. 6 - 3 , 29/04/2016, n. 8472; si veda anche Cass. Sez. 2 , 11/02/2022, n. 4521). Neppure peraltro è configurabile in astratto il vizio di nullità adombrato nel primo motivo di ricorso: la trattazione del ricorso che venne deciso dall’ordinanza n. 27920/2018 era stata fissata dinanzi alla sezione semplice in camera di consiglio, a norma de- gli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., secondo il rito gene- ralmente stabilito dalla riforma realizzata dalla l. n. 197 del 2016 allorché la Corte non debba pronunciare su questione di diritto di particolare rilevanza. Tale rito non contemplaaffatto una “ propo- sta” del relatore, né il decreto di fissazione del ricorso in camera di consiglio, da comunicare alle parti e al pubblico ministero, de- ve indicare che è stata ravvisata una ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso, sul modello di quanto invece previsto dall'art. 380-bis c.p.c. 8. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono altresì inammissi- bili sempre perché allegano vizi palesemente estranei all’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c., configurabile ex art. 391 bis comma 1 c.p.c. per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione. L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. po- stula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pro- nuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore me- ramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del pro- cesso. L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre ri- guardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U, 28/05/2013, n. 13181). Il secondo ed il terzo motivo del ricorso per revocazione mirano, piuttosto, a reintrodurre il "thema decidendum" originario del precedente giudizio di legittimità, denunciando la erronea inter- pretazione e valutazione dei motivi del ricorso per cassazione. E’, dunque, inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rap- presentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asserita- mente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass.22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass.18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). In particolare, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secon- do cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all'assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perché un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sen- si dell'art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - L, 03/04/2017, n. 8615; Cass. Sez. 6 -3, 15/06/2012, n. 9835). Si è altresì già affermato che la configurabilità dell'errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti che la decisione dellaCorte di cassazione sia conseguenza di una prete- sa errata valutazione od interpretazione delle risultanze proces- suali, ovvero, in particolare di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del cosiddetto "principio di autosufficienza" in ordine ai motivi di ri- corso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti su cui erano fondate le censure (Cass., Sez. 6 - 5, 31/08/2017, n. 20635; Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12154). Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., i ricorrenti spiegano di aver inteso censurare l’errore di percezione “collegato al mancato esame di quanto risulta dagli atti processuali”, ovvero “una omissione inammissibile, un vuoto di conoscenza”, che avrebbe riguardato il fatto del “corretto e tempestivo esercizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA]- lesano dell'azione di risarcimento danni”. Ed ancora, si assume in memoria che i fatti su cui sarebbe caduta la erronea percezione sono la richiesta del “riconoscimento degli interessi e della rivalu- tazione monetaria a far tempo dal 21 settembre 1989, data nella quale si è verificato l’evento illecito e di malafede, che ha deter- minato il danno”, dal che sarebbe derivato un “vuoto del dovuto risarcimento a titolo di svalutazione ed interessi riguardante il non breve periodo tra il 21/09/1989 ed il marzo 1995”; e così pure la richiesta del “risarcimento del danno subito dall’illecita revoca, decorrente dall’aprile 1995 (data della quantificazioneef- fettuata dal CTU del Tribunale) ad oggi”. In tal modo, i ricorrenti perseverano nel già evidenziato erroneo presupposto interpreta- tivo dell’art. 395, n. 4, c.p.c. Deve allora ripetersi che: a) per aversi il vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., è necessario che l’errore di fatto riveli un carattere commissivo, consistendo in una fallace valutazione espressa di esistenza o di inesistenza del fatto, e non in una mera negligenza dello stesso, ovvero in una inattività del giudice (non sono perciò vizirevocatori il “man- cato esame di quanto risulta dagli atti processuali”, né la “omis- sione inammissibile”; b) per aversi il vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., è necessario che il fatto erroneamente percepi- to non abbia costituito «un punto controverso sul quale la sen- tenza ebbe a pronunciare». Il “riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria a far tempo dal 21 settembre 1989” e il “risarcimento del danno subito dall’illecita revoca, de- corrente dall’aprile 1995 … ad oggi” costituirono punti contro- versi su cui l’ordinanza n. 27920/2018 ebbe a pronunciare in ri- sposta al primo ed al secondo motivo del ricorso per cassazione, valutando la non specificità delle censure alla stregua del requisi- to di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in soli- do a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di re- vocazione, liquidate in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, com- ma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revoca- zione dalla controricorrente, che liquida in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento,
Decreto Cassazione n. 34235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris