CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22729/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 21 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di riciclaggio e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e travisamento della prova, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente affrontati con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 4 ha evidenziato le incongruenze del racconto autoaccusatorio reso dall'imputato, anche relativamente al profilo, censurato nel ricorso, della chiave del veicolo, ribadendo come questi non potesse considerarsi autore del furto dell'auto bensì della successiva attività di riciclaggio; considerato che la Corte di appello ha correttamente applicato il principio secondo il quale, ai fini della operatività della clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen. e dall'art. 648-bis cod. pen., l'evidenza della detenzione, per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto, deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della "immediata" - nel senso letterale di "non mediata" - riconducibilità della detenzione al furto, elementi fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato, quando siano circostanziate e attendibili (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264), circostanza esclusa dalla stessa Corte nel caso di specie con ampia e logica motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nondé, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il