CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 gennaio 1971
Cassazione n. 03760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6798/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05.01.1971, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano (Na) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 11, rappresentata e difesa, come da non depositato ricorso per cassazione, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) (avente quali recapiti il telefono e [OSCURATO:TELEFONO] e/o l’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e presso lo studio di questi elett.te dom.ta in Pagani (Sa) alla via Taurano n. 29, [OSCURATO:PERSONA]. D (c.a.p. 84016), quindi ex lege dom. in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentate e difes e dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n.3702/2024 depositata il 4.6.24. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 1