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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16722/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s)ptite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]) Ví.‘'InCt./14 ts' 01,2- c L1 CAM-Util^ r Z_ 1/14 -L i- . ctd r•tA (1, ucktin I d i fe,ps-6r-e Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Lecce ha confermato l'ordinanza del GIP di Lecce in data 21 giugno 2022 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere disposta a carico dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazione delinquere di stampo mafioso ed altro.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Daniele.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

Non vi sarebbe infatti alcuna forza di intimidazione della ipotizzata associazione e comunque la portata degli indizi e la limitata estensione nel tempo dell'attività (cinque mesi) avrebbero permesso anche riletture ragionevolmente alternative.

Si lamenta comunque la mancanza di un effettivo esame delle doglianze articolate in sede di riesame.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 4-5-6 dell'imputazione in quanto l'affermazione della gravità indiziaria e derivata da intercettazioni che il ricorrente ritiene di non certa portata.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 8 ancora una volta lamentando la presenza di intercettazioni di non certa portata.

2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla attualità delle esigenze cautelari in quanto il tempo trascorso (quattro anni) dai fatti permetterebbe di escludere la residua rilevanza delle esigenze cautelari per come indicate.

2.5. Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esistenza delle esigenze cautelari posto che la stessa estensione nel tempo dell'attività dell'ipotizzato sodalizio permetterebbe di escludere alcuna rilevanza della vicenda e la stessa operatività della presunzione prevista dall'art. 275 cod proc pen. 3.

La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto NOMEPG - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

La motivazione del provvedimento impugnato valorizza il fatto che il ricorrente ha ammesso in una conversazione (progr. 1226) con SCIARRA Fabio di avere - "l'altra volta" - sparato ("abbiamo sparato") senza che la cosa fosse uscita sui giornali e - in altra occasione - di avere "fatto" in relazione al "fatto della Opel" fornendo una cronaca dettagliata (progr. 1227) delle condotte tenute che risulta sovrapponibile alla condotta contestata.

2.1. L'interpretazione data alle intercettazioni richiamate a pag. 6 e ss. della ordinanza impugnata risulta logica e lineare in quanto esito di una valutazione complessiva delle conversazioni - precedenti e successive - oggetto di registrazione, rispettosa della portata letterale delle conversazioni medesime, coerente con la manifestata consapevolezza da parte degli interlocutori del carattere illecito delle condotte e della possibilità di essere intercettati ("non parlare in questa cazzo di macchina ... esci, compà, esci").

In particolare, il progr. 1227 fornisce una descrizione assolutamente dettagliata della condotta e della posizione degli obiettivi da non lasciare spazio a logiche interpretazioni alternative dovendosi sul punto considerare che appena prima era stato fatto il riferimento al "fatto della Opel" che legittimamente è stato considerato elemento che offre una chiave di lettura unitaria di tali conversazioni.

Peraltro, il fatto stesso che -in altra occasione ma in periodo di tempo prossimo - il [OSCURATO:PERSONA] aveva reiterato condotta similare.

3. Parimenti privo di fondamento il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza della gravità indiziaria rispetto a un episodio in cui lo stesso ricorrente ha avanzato le richieste estorsive ai danni del gestore di un gestore di una pescheria (CORSANO Vincenzo detto Chiavolla) così supportando la richiesta stessa.

Non può dubitarsi della sussistenza del fatto perché è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che lo descrive nella conversazione progr. 340 riportata a pag. 12 e 13 dell'ordinanza impugnata.

Il fatto poi che il [OSCURATO:PERSONA] riferisca di avere detto che i destinatari delle richieste erano in ritardo perché il denaro avrebbe dovuto essere consegnato anche se nessuno l'avesse richiesto è elemento che palesa e finanche ostenta la volontà e la forza intimidatrice di chi avanzava la richiesta.

4. Anche il primo motivo di ricorso, afferente alla contestazione associativa, è manifestamente infondato.

Come visto nell'esame del secondo e del terzo motivo, nessun dubbio sussiste in ordine alla partecipazione alle condotte estorsive.

Nemmeno oggetto di contestazione risultano la modalità mafiosa e la finalità agevolativa delle condotte.

La contestazione associativa è stata ritenuta sussistente non solo in relazione alla commissione dei richiamati reati fine ma anche per la esplicitata connessione tra l'attività del [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione capeggiata dal CANNALIRE.

La presenza di tale vincolo e di tale intraneità è stata congruamente desunto dalle stesse ammissioni del [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di avanzare le richieste patrimoniali "per Ivano".

Le contestazioni relative ai caratteri della associazione risultano tendenzialmente generiche e comunque prive di fondamento.

La motivazione del GIP sul punto è logica e lineare valorizzando un generale clima di omertà e assoggettamento esplicitata dalla ritenuta obbligatorietà - non ricollegantesi ad alcun rapporto personale o a situazioni di mutua solidarietà - da parte di ampia parte degli imprenditori della zona dei versamenti all'associazione diretta dal Cannalire.

Tale situazione di assoggettamento risulta anche da alcune delle intercettazioni che riguardano lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che rimprovera uno degli estorti perché ha aspettato la richiesta per pagare.

Sempre dalle intercettazioni riportate nella ordinanza impugnata risulta anche la gestione collettiva dei rapporti di dare e avere sulla base di indicazioni del CANNALIRE e della sua compagna.

Tale situazione si traduce anche in un concreto e programmato controllo del territorio che qualifica la condotta.

Nemmeno può dubitarsi del carattere qualificato che il [OSCURATO:PERSONA] offre alla compagine sia in conseguenza delle sue stesse affermazioni per come sopra riportate sia in relazione alla dichiarata stabilità dell'apporto sia in conseguenza della commissione dei richiamati reati scopo sia - infine - in relazione alla stabilità del ruolo assunto.

Infine, non può confondersi la stabilità del ruolo con il limitato periodo in cui i sodali sono stati sottoposti a intercettazioni telefoniche posto che - dagli elementi raccolti - risulta palese una stabilità di ruoli, vincoli e organizzazione che supera la stessa detenzione di alcuni dei membri.

5. Quanto alle doglianze di cui al quarto e al quinto motivo, deve rilevarsi innanzi tutto che la sussistenza delle esigenze cautelari emerge nel provvedimento impugnato (pag. 14) alla stregua di elementi (professionalità e stabilità) che ne evidenziano la permanenza nel tempo.

5.1. Per altro verso, deve segnalarsi che oggetto della presunzione ex art. 275 comma 3 cod proc pen presunzione risulta essere la sussistenza di esigenze cautelari per come descritte dall'art. 274 cod. proc. pen.

Di conseguenza, il carattere di concretezza delle esigenze medesime rientra nel fuoco della presunzione e avrebbe dovuto essere contrastato dalla difesa sulla base di allegazione di elementi già presenti in atti ovvero di elementi nuovi oggetto di deposito.

La sussistenza di una presunzione legale, inoltre, costituisce elemento che esonera il PM dal provare e il giudice dal motivare sull'esistenza del fatto presunto ricadendo sull'interessato l'onere di allegazione di elementi idonei a tA superare la stessa presunzione.

Coerentemente a tali premesse, la stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo espresso il principio (ritenuto alla stregua di diritto vivente dalle stesse sentenza della Corte Costituzionale - cfr.

Corte Cost 265/2010 e 231/2011) che il meccanismo connesso alla sussistenza della presunzione si ricollega all'onere motivazionale del giudice, che - in presenza di gravi indizi - può legittimamente limitarsi a constatare l'inesistenza di elementi - presenti nel fascicolo o introdotti dalla difesa - che "ictu oculi" possano farla ritenere superata.

Nel caso di specie, manca proprio l'allegazione di elementi effettivi che possano far ritenere che - al passaggio del tempo - si sia accompagnato - se non una dissociazione - almeno un esplicito distacco dalle attività della associazione e che quindi permettano di ritenere superabile la presunzione medesima.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s)ptite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]) Ví.‘'InCt./14 ts' 01,2- c L1 CAM-Util^ r Z_ 1/14 -L i- . ctd r•tA (1, ucktin I d i fe,ps-6r-e Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Lecce ha confermato l'ordinanza del GIP di Lecce in data 21 giugno 2022 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere disposta a carico dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazione delinquere di stampo mafioso ed altro. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Daniele. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Non vi sarebbe infatti alcuna forza di intimidazione della ipotizzata associazione e comunque la portata degli indizi e la limitata estensione nel tempo dell'attività (cinque mesi) avrebbero permesso anche riletture ragionevolmente alternative. Si lamenta comunque la mancanza di un effettivo esame delle doglianze articolate in sede di riesame. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 4-5-6 dell'imputazione in quanto l'affermazione della gravità indiziaria e derivata da intercettazioni che il ricorrente ritiene di non certa portata. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 8 ancora una volta lamentando la presenza di intercettazioni di non certa portata. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla attualità delle esigenze cautelari in quanto il tempo trascorso (quattro anni) dai fatti permetterebbe di escludere la residua rilevanza delle esigenze cautelari per come indicate. 2.5. Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esistenza delle esigenze cautelari posto che la stessa estensione nel tempo dell'attività dell'ipotizzato sodalizio permetterebbe di escludere alcuna rilevanza della vicenda e la stessa operatività della presunzione prevista dall'art. 275 cod proc pen. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto NOMEPG - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. La motivazione del provvedimento impugnato valorizza il fatto che il ricorrente ha ammesso in una conversazione (progr. 1226) con SCIARRA Fabio di avere - "l'altra volta" - sparato ("abbiamo sparato") senza che la cosa fosse uscita sui giornali e - in altra occasione - di avere "fatto" in relazione al "fatto della Opel" fornendo una cronaca dettagliata (progr. 1227) delle condotte tenute che risulta sovrapponibile alla condotta contestata. 2.1. L'interpretazione data alle intercettazioni richiamate a pag. 6 e ss. della ordinanza impugnata risulta logica e lineare in quanto esito di una valutazione complessiva delle conversazioni - precedenti e successive - oggetto di registrazione, rispettosa della portata letterale delle conversazioni medesime, coerente con la manifestata consapevolezza da parte degli interlocutori del carattere illecito delle condotte e della possibilità di essere intercettati ("non parlare in questa cazzo di macchina ... esci, compà, esci"). In particolare, il progr. 1227 fornisce una descrizione assolutamente dettagliata della condotta e della posizione degli obiettivi da non lasciare spazio a logiche interpretazioni alternative dovendosi sul punto considerare che appena prima era stato fatto il riferimento al "fatto della Opel" che legittimamente è stato considerato elemento che offre una chiave di lettura unitaria di tali conversazioni. Peraltro, il fatto stesso che -in altra occasione ma in periodo di tempo prossimo - il [OSCURATO:PERSONA] aveva reiterato condotta similare. 3. Parimenti privo di fondamento il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza della gravità indiziaria rispetto a un episodio in cui lo stesso ricorrente ha avanzato le richieste estorsive ai danni del gestore di un gestore di una pescheria (CORSANO Vincenzo detto Chiavolla) così supportando la richiesta stessa. Non può dubitarsi della sussistenza del fatto perché è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che lo descrive nella conversazione progr. 340 riportata a pag. 12 e 13 dell'ordinanza impugnata. Il fatto poi che il [OSCURATO:PERSONA] riferisca di avere detto che i destinatari delle richieste erano in ritardo perché il denaro avrebbe dovuto essere consegnato anche se nessuno l'avesse richiesto è elemento che palesa e finanche ostenta la volontà e la forza intimidatrice di chi avanzava la richiesta. 4. Anche il primo motivo di ricorso, afferente alla contestazione associativa, è manifestamente infondato. Come visto nell'esame del secondo e del terzo motivo, nessun dubbio sussiste in ordine alla partecipazione alle condotte estorsive. Nemmeno oggetto di contestazione risultano la modalità mafiosa e la finalità agevolativa delle condotte. La contestazione associativa è stata ritenuta sussistente non solo in relazione alla commissione dei richiamati reati fine ma anche per la esplicitata connessione tra l'attività del [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione capeggiata dal CANNALIRE. La presenza di tale vincolo e di tale intraneità è stata congruamente desunto dalle stesse ammissioni del [OSCURATO:PERSONA] che riferisce di avanzare le richieste patrimoniali "per Ivano". Le contestazioni relative ai caratteri della associazione risultano tendenzialmente generiche e comunque prive di fondamento. La motivazione del GIP sul punto è logica e lineare valorizzando un generale clima di omertà e assoggettamento esplicitata dalla ritenuta obbligatorietà - non ricollegantesi ad alcun rapporto personale o a situazioni di mutua solidarietà - da parte di ampia parte degli imprenditori della zona dei versamenti all'associazione diretta dal Cannalire. Tale situazione di assoggettamento risulta anche da alcune delle intercettazioni che riguardano lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che rimprovera uno degli estorti perché ha aspettato la richiesta per pagare. Sempre dalle intercettazioni riportate nella ordinanza impugnata risulta anche la gestione collettiva dei rapporti di dare e avere sulla base di indicazioni del CANNALIRE e della sua compagna. Tale situazione si traduce anche in un concreto e programmato controllo del territorio che qualifica la condotta. Nemmeno può dubitarsi del carattere qualificato che il [OSCURATO:PERSONA] offre alla compagine sia in conseguenza delle sue stesse affermazioni per come sopra riportate sia in relazione alla dichiarata stabilità dell'apporto sia in conseguenza della commissione dei richiamati reati scopo sia - infine - in relazione alla stabilità del ruolo assunto. Infine, non può confondersi la stabilità del ruolo con il limitato periodo in cui i sodali sono stati sottoposti a intercettazioni telefoniche posto che - dagli elementi raccolti - risulta palese una stabilità di ruoli, vincoli e organizzazione che supera la stessa detenzione di alcuni dei membri. 5. Quanto alle doglianze di cui al quarto e al quinto motivo, deve rilevarsi innanzi tutto che la sussistenza delle esigenze cautelari emerge nel provvedimento impugnato (pag. 14) alla stregua di elementi (professionalità e stabilità) che ne evidenziano la permanenza nel tempo. 5.1. Per altro verso, deve segnalarsi che oggetto della presunzione ex art. 275 comma 3 cod proc pen presunzione risulta essere la sussistenza di esigenze cautelari per come descritte dall'art. 274 cod. proc. pen. Di conseguenza, il carattere di concretezza delle esigenze medesime rientra nel fuoco della presunzione e avrebbe dovuto essere contrastato dalla difesa sulla base di allegazione di elementi già presenti in atti ovvero di elementi nuovi oggetto di deposito. La sussistenza di una presunzione legale, inoltre, costituisce elemento che esonera il PM dal provare e il giudice dal motivare sull'esistenza del fatto presunto ricadendo sull'interessato l'onere di allegazione di elementi idonei a tA superare la stessa presunzione. Coerentemente a tali premesse, la stessa giurisprudenza di legittimità ha da tempo espresso il principio (ritenuto alla stregua di diritto vivente dalle stesse sentenza della Corte Costituzionale - cfr. Corte Cost 265/2010 e 231/2011) che il meccanismo connesso alla sussistenza della presunzione si ricollega all'onere motivazionale del giudice, che - in presenza di gravi indizi - può legittimamente limitarsi a constatare l'inesistenza di elementi - presenti nel fascicolo o introdotti dalla difesa - che "ictu oculi" possano farla ritenere superata. Nel caso di specie, manca proprio l'allegazione di elementi effettivi che possano far ritenere che - al passaggio del tempo - si sia accompagnato - se non una dissociazione - almeno un esplicito distacco dalle attività della associazione e che quindi permettano di ritenere superabile la presunzione medesima. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 9
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