CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07474/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 71/ RG 25412 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe in materia di stupefacenti emessa ex art. 444 [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile in quanto deduce il vizio di motivazione per mancata valutazione da parte del giudice dei fatti con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile cui segue per legge la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/01/2