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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19315/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 3263/2017 depositata il 07/04/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dellaCampania, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte diEduardo [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento per l’anno 2008, notificatoglinella allegata qualità di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].,società sottoposta a controllo nell’ambito di una frode fiscale di ampioraggio, ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione finanziariaNumero registro generale 16338/2017Numero sezionale 4759/2026Numero di raccolta generale 19315/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso delcontribuente.2.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con il deposito dimemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.3.

Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992.2.

Osserva la ricorrente che la CTR, confermando la decisione di primogrado, riteneva non provata la qualità di socio di fatto della De.An. diEduardo [OSCURATO:PERSONA], in base ad unico elemento giudicato insufficiente,segnatamente il ritrovamento di documentazione inerente alla predettasocietà in una autovettura parcheggiata sul piazzale della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.,impresa facente capo all’attuale controricorrente.3.

L’Agenzia delle entrate deduce che la Commissione territorialeavrebbe omesso di considerare complessivamente le prove acquisitedall’Ufficio, ed in particolare l’attività e l’ambiente in cui operava EduardoPisco ed il suo comportamento in sede di verifica.4.

Il motivo è infondato.4.1.

L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora lasua intrinseca illogicità, implicano una violazione di leggecostituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error inprocedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimitàai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme postea presidio dell’obbligo motivazionale (Cass.

S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn.8053 e 8054).

In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogoalla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentaleNumero registro generale 16338/2017Numero sezionale 4759/2026Numero di raccolta generale 19315/2026Data pubblicazione 11/06/2026della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delleragioni poste a base della sentenza.4.2.

Va ancora rammentato che «La riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).4.3.

Sicché, nella vicenda all’esame – all’evidenza – deve escludersi chela sentenza impugnata possa dichiararsi nulla per difetto assoluto dimotivazione, avendo al contrario il collegio decidente spiegato le ragioni cheinducevano a ritenere non provato, alla luce della documentazione versatain atti, il ruolo di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in capoall’odierno controricorrente.4.4.

In particolare, dando atto di avere esaminato il materialeprobatorio, la CTR ha osservato che nell’accertamento in oggetto «sisostiene che i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avevano prodotto edutilizzato false attestazioni quali ordini di acquisto, lettere di vetturainternazionali, timbri e fogli intestati ad una società francese ma non vieneindicata alcuna documentazione dalla quale emerga che [OSCURATO:PERSONA] siaNumero registro generale 16338/2017Numero sezionale 4759/2026Numero di raccolta generale 19315/2026Data pubblicazione 11/06/2026interessato all’amministrazione della Dean e abbia compiuto qualche attivitàche consenta di ritenerlo socio di fatto della Dean».4.5.

Giova, ancora, ricordare che l'osservanza degli artt. 115 e 116c.p.c. non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte leprove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalleparti.

È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando leprove ritenute idonee a confortarla.

Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 520/2005).

In altre parole, ilgiudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singoloelemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultanogli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risultilogicamente coerente.4.6.

Quanto ai confini del controllo del giudice di legittimità sull'apparatodecisorio, si rammenta che è prevalente nella giurisprudenza di legittimitàl’orientamento che ne ammette la censurabilità solo nella misura in cuirisulti ciò dal testo della decisione gravata dal ricorso, posto che una diversarevisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e sirisolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice dilegittimità.

Ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del giudiziodi legittimità ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad unnuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione dellerisultanze degli atti di causa (Cass. n. 3161/2002).Diversamente opinando la stessa Corte inevitabilmente compirebbe unnon consentito giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con leNumero registro generale 16338/2017Numero sezionale 4759/2026Numero di raccolta generale 19315/2026Data pubblicazione 11/06/2026risultanze istruttorie - prendesse in considerazione fatti probatori diversi oulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento dellasua decisione. (Cass. n. 4766/2006).5.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n.1778).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campanian. 3263/2017 depositata il 07/04/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenzaindicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dellaCampania, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte diEduardo [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento per l’anno 2008, notificatoglinella allegata qualità di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA].,società sottoposta a controllo nell’ambito di una frode fiscale di ampioraggio, ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione finanziariaNumero registro generale 16338/2017Numero sezionale 4759/2026Numero di raccolta generale 19315/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso delcontribuente.2. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con il deposito dimemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.3. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992.2. Osserva la ricorrente che la CTR, confermando la decisione di primogrado, riteneva non provata la qualità di socio di fatto della De.An. diEduardo [OSCURATO:PERSONA], in base ad unico elemento giudicato insufficiente,segnatamente il ritrovamento di documentazione inerente alla predettasocietà in una autovettura parcheggiata sul piazzale della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.,impresa facente capo all’attuale controricorrente.3. L’Agenzia delle entrate deduce che la Commissione territorialeavrebbe omesso di considerare complessivamente le prove acquisitedall’Ufficio, ed in particolare l’attività e l’ambiente in cui operava EduardoPisco ed il suo comportamento in sede di verifica.4. Il motivo è infondato.4.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora lasua intrinseca illogicità, implicano una violazione di leggecostituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error inprocedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimitàai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme postea presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn.8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogoalla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentaleNumero registro generale 16338/2017Numero sezionale 4759/2026Numero di raccolta generale 19315/2026Data pubblicazione 11/06/2026della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delleragioni poste a base della sentenza.4.2. Va ancora rammentato che «La riformulazione dell'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»(Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).4.3. Sicché, nella vicenda all’esame – all’evidenza – deve escludersi chela sentenza impugnata possa dichiararsi nulla per difetto assoluto dimotivazione, avendo al contrario il collegio decidente spiegato le ragioni cheinducevano a ritenere non provato, alla luce della documentazione versatain atti, il ruolo di socio e amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. in capoall’odierno controricorrente.4.4. In particolare, dando atto di avere esaminato il materialeprobatorio, la CTR ha osservato che nell’accertamento in oggetto «sisostiene che i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avevano prodotto edutilizzato false attestazioni quali ordini di acquisto, lettere di vetturainternazionali, timbri e fogli intestati ad una società francese ma non vieneindicata alcuna documentazione dalla quale emerga che [OSCURATO:PERSONA] siaNumero registro generale 16338/2017Numero sezionale 4759/2026Numero di raccolta generale 19315/2026Data pubblicazione 11/06/2026interessato all’amministrazione della Dean e abbia compiuto qualche attivitàche consenta di ritenerlo socio di fatto della Dean».4.5. Giova, ancora, ricordare che l'osservanza degli artt. 115 e 116c.p.c. non richiede che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte leprove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalleparti. È, infatti, necessario e sufficiente che egli esponga, in manieraconcisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della suadecisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando leprove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicitodisattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure nonespressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata econ l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 520/2005). In altre parole, ilgiudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singoloelemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultanogli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risultilogicamente coerente.4.6. Quanto ai confini del controllo del giudice di legittimità sull'apparatodecisorio, si rammenta che è prevalente nella giurisprudenza di legittimitàl’orientamento che ne ammette la censurabilità solo nella misura in cuirisulti ciò dal testo della decisione gravata dal ricorso, posto che una diversarevisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e sirisolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione,contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice dilegittimità. Ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del giudiziodi legittimità ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad unnuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione dellerisultanze degli atti di causa (Cass. n. 3161/2002).Diversamente opinando la stessa Corte inevitabilmente compirebbe unnon consentito giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con leNumero registro generale 16338/2017Numero sezionale 4759/2026Numero di raccolta generale 19315/2026Data pubblicazione 11/06/2026risultanze istruttorie - prendesse in considerazione fatti probatori diversi oulteriori rispetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento dellasua decisione. (Cass. n. 4766/2006).5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n.1778). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità che liquida in euro 10.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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