CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE che chiede l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 giugno 2021 il Tribunale di Firenze, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 2.800 euro di multa per i reati degli artt. 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895, per il porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica (capo A), e 4 I. 18 aprile 1975, n. 110e per il porto fuori della propria abitazione di uno sfollagente, fatti avvenuti a Firenze il 17 marzo 2018 (capo B). Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, un ispettore di polizia, transitando in orario notturno dinanzi ad un ristorante, aveva riconosciuto all'interno di esso l'imputato, che era vestito con la divisa della agenzia di vigilanza di cui era titolare. L'ispettore aveva sottoposto a controllo l'imputato, aveva accertato che lo stesso portava su di sé una pistola, regolarmente detenuta ma per uso sportivo, mentre nell'auto dell'imputato aveva rinvenuto un oggetto che l'imputazione ha definito "sfollagente". 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di violazione del principio di corrispondenza tra imputazione contestata e sentenza, perché l'oggetto di cui al capo b) non è uno sfollagente ma un manganello telescopico, e quindi non un oggetto il cui porto fuori della propria abitazione è sempre vietato ai sensi del comma 1 dell'art. 4, ma un oggetto il cui porto è vietato senza giustificato motivo ai sensi del comma 2 della stessa norma. Con il secondo motivo deduce motivazione manifestamente illogica o contraddittoria nella parte in cui la Corte d'appello ha illogicamente ritenuto che il portare una pistola in un ristorante in orario chiuso al pubblico cui il ricorrente aveva potuto avere accesso solo per la disponibilità dell'avente! diritto costituisse il reato oggetto dell'imputazione, e non quello di cui all'art. 699 cod. pen. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo, che è dedicato al reato di cui all'art. 4 I. 110 del 1975 citata, deduce la violazione del principio di corrispondenza tra imputazione contestata e sentenza. La sentenza di secondo grado ha respinto l'analogo motivo d'appello presentato dall'imputato con la seguente motivazione: "sin dall'origine, ossia sin dalla formulazione del capo di imputazione, si evinceva che il reato contestato era 9t(r quello previsto dall'articolo 4 legge 110 del 1975; inoltre occorre notare che in dibattimento proprio grazie alle domande poste dal difensore dell'imputato al teste di PG Castaldo era emersa con precisione la natura del manganello, che era stato precisamente descritto; addirittura il difensore ha avuto anche la possibilità di visionare direttamente il corpo del reato e quindi ha potuto apprezzarne personalmente le attitudini all'offesa; in questo senso non è condivisibile quindi la doglianza circa la visione del diritto di difesa garantito all'imputato". In ricorso si deduce che l'oggetto rinvenuto nell'auto dell'imputato non sarebbe uno sfollagente, come ritenuto in sentenza, ma un manganello telescopico, e quindi non un oggetto il cui porto fuori della propria abitazione è sempre vietato ai sensi del primo comma dell'art. 4, ma un oggetto il cui porto è vietato soltanto senza giustificato motivo ai sensi del secondo comma della stessa norma. Il motivo è infondato. La differenza tra la fattispecie del primo comma e quella del secondo comma dell'art. 4 consiste nel "giustificato motivo" del porto dell'oggetto, che nel primo caso non rileva, nel secondo, invece, esclude la rilevanza penale della condotta. Ne consegue che, pur essendo soggette alla stessa pena, la fattispecie incriminatrice del primo comma è più rigorosa„ perché non ammette che l'imputato sia provato a fornire il giustificato motivo del porto. Una condanna ai sensi del primo comma per il porto di un oggetto che debba, invece, ritenersi far parte soltanto della elencazione residuale del secondo comma può comportare, quindi, un difetto di correlazione della sentenza rispetto al fatto, perché in tal modo l'imputato non sarebbe stato ammesso a provare in giudizio l'esistenza del giustificato motivo. Nel caso in esame, però, la contestazione era formulata in questi termini: "per aver portato senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione all'interno della propria autovettura Clio uno sfollagente estensibile metallico con manico in plastica strumento chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona". La contestazione del caso di specie, quindi, era già stata strutturata sulla fattispecie del secondo comma, petché attribuiva rilievo al suo interno anche all'esistenza o meno del giustificato motivo. Ne consegue che, con questo tipo di contestazione, a prescindere dal fatto che in essa l'arma portata sia stata definita "sfollagente" (e non "manganello", come vorrebbe il ricorrente), l'imputato era stato ammesso a provare il giustificato motivo, talchè la sua pretesa di riqualificare il fatto ai sensi del secondo comma della norma era già stata accolta dall'imputazione.2. E' infondato anche il secondo motivo, dedicato al porto in luogo pubblico della pistola detenuta per uso sportivo. La sentenza di appello aveva condannato l'imputato per il porto in luogo pubblico sostenendo che: "il ristorante non solo può essere ritenuto astrattamente un luogo aperto al pubblico ma nel caso di specie sicuramente lo era; questa affermazione si fonda sulla circostanza che l'odierno imputato veniva trovato all'interno del locale, non solo al suo esterno; peraltro non si comprende esattamente la ragione della presenza dell'imputato presso l'esercizio, infatti se anche egli avesse svolto attività di vigilanza a lui interdetta non avrebbe avuto motivo di stare dentro il ristorante ma sarebbe rimasto all'esterno semmai apponendo un bigliettino attestante il controllo svolto; del resto l'imputato non ha nemmeno allegato di essersi dovuto introdurre nel ristorante per qualche specifico motivo relativo alla vigilanza". In ricorso si sostiene che la pronuncia d'appello ha illogicarnente ritenuto che un ristorante in orario chiuso al pubblico, cui il ricorrente aveva potuto avere accesso solo per la disponibilità dell'avente diritto, possa costituire luogo aperto al pubblico ai sensi della norma in esame, al più sarebbe stato integrato soltanto il diverso reato di cui all'art. 699 cod. pen. del porto fuori della propria abitazione. Il motivo non è fondato, perché la norma degli artt. 4 e 7 I. 895 del 1967 citata sanziona in modo indifferente il porto sia in luogo pubblico che aperto al pubblico, ed il luogo pubblico è, in conformità alla giurisprudenza risalente delle Sezioni Unite, un "luogo (ad esempio piazza, strada), su cui ogni persona può liberamente transitare e trattenersi senza che occorra in via normale il permesso della autorità" (Sez. U, Sentenza n. 8 del 31/03/1951, [OSCURATO:PERSONA]. 097110). Poiché, per giungere dal luogo in cui deteneva la pistola fino al ristorante in cui è stato trovato, l'imputato deve pur aver percorso la pubblica via, il quesito di diritto posto nel motivo di ricorso diventa irrilevante, perché la condotta di porto della pistola sarebbe comunque sanzionabile per il tratto di strada percorso fino all'arrivo nel luogo in cui è stato trovato. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r