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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06481/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11289-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 39/03/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il giorno 08/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito d'impresa emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'anno d'imposta 2010, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia confermava la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'atto impositivo per difetto di delega in capo al soggetto che l'aveva sottoscritto, rigettando l'appello principale proposto dal contribuente, per difetto di interesse essendo risultato totalmente vittorioso in primo grado, e quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo invalida la delega di firma prodotta in giudizio perché priva del nominativo del soggetto delegato.

2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR della Sicilia aveva errato nel ritenere che nella specie difettasse una valida delega di firma in capo al funzionario che aveva sottoscritto gli avvisi di accertamento.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Premesso che nella specie si verte indubitabilmente in tema di delega di firma e non di delega di funzioni (come ritiene la stessa CTR - cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e che, nella delega di firma, il "delegante", nell'esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, demanda al "delegato" la sola materiale sottoscrizione di un atto che è e resta direttamente imputabile al medesimo 'delegante", va preliminarmente ricordato che secondo questa Corte (cfr. Cass. n. 14815 del 2011 e Cass. n. 20628 del 2015) gli atti dell'Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché l'art. 5, comma 1, dei Regolamento di amministrazione, approvato, in attuazione dell'art. 66, commi 2 e 3, oel d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell'Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l'accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tate delega all'interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l'atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell'esecuzione dell'adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o comunque l'usurpazione dei potere di sottoscrizione (Cass. n. 2394 del 2019, non massirnata).

Profili, questi, che non vengono in rilievo nel caso di specie.

4. Si è quindi precisato, con specifico riferimento alla sottoscrizione degli atti impositivi da parte di un delegato del dirigente dell'Ufficio che «La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto» (Cass. n. 8814 del 2019; conf.

Cass. n. 11013 del 2019, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi anche di questa Sottosezione).

5. Deve altresì ricordarsi il principio, affermato da Cass. n. 22810 del 2015 e da ultimo ribadito da Cass. n. 5177 del 2020, secondo cui «In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla

I. n. 44 del 2012».

6. Orbene, nel caso in esame, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi atteso che nella specie, per come si desume dalla documentazione depositata nel giudizio di merito e riprodotta per autosufficienza nel ricorso, il Direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate di Agrigento aveva conferito le deleghe di firma ai vari Coordinatori e Capi area, con la direttiva n. 30/2011 (valevole fino al 31/12/2013), in cui peraltro risultava espressamente indicato il Coordinatore del team integrato di Controllo n. 6, dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto l'atto impugnato; delega confermata successivamente con l'ordine di servizio n. 7/2012.7.

Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11289-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 39/03/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata il giorno 08/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito d'impresa emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'anno d'imposta 2010, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia confermava la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'atto impositivo per difetto di delega in capo al soggetto che l'aveva sottoscritto, rigettando l'appello principale proposto dal contribuente, per difetto di interesse essendo risultato totalmente vittorioso in primo grado, e quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo invalida la delega di firma prodotta in giudizio perché priva del nominativo del soggetto delegato. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l'intimato. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR della Sicilia aveva errato nel ritenere che nella specie difettasse una valida delega di firma in capo al funzionario che aveva sottoscritto gli avvisi di accertamento. 2. Il motivo è fondato e va accolto. 3. Premesso che nella specie si verte indubitabilmente in tema di delega di firma e non di delega di funzioni (come ritiene la stessa CTR - cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e che, nella delega di firma, il "delegante", nell'esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, demanda al "delegato" la sola materiale sottoscrizione di un atto che è e resta direttamente imputabile al medesimo 'delegante", va preliminarmente ricordato che secondo questa Corte (cfr. Cass. n. 14815 del 2011 e Cass. n. 20628 del 2015) gli atti dell'Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché l'art. 5, comma 1, dei Regolamento di amministrazione, approvato, in attuazione dell'art. 66, commi 2 e 3, oel d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell'Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l'accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tate delega all'interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l'atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell'esecuzione dell'adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o comunque l'usurpazione dei potere di sottoscrizione (Cass. n. 2394 del 2019, non massirnata). Profili, questi, che non vengono in rilievo nel caso di specie. 4. Si è quindi precisato, con specifico riferimento alla sottoscrizione degli atti impositivi da parte di un delegato del dirigente dell'Ufficio che «La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto» (Cass. n. 8814 del 2019; conf. Cass. n. 11013 del 2019, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi anche di questa Sottosezione). 5. Deve altresì ricordarsi il principio, affermato da Cass. n. 22810 del 2015 e da ultimo ribadito da Cass. n. 5177 del 2020, secondo cui «In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla I. n. 44 del 2012». 6. Orbene, nel caso in esame, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi atteso che nella specie, per come si desume dalla documentazione depositata nel giudizio di merito e riprodotta per autosufficienza nel ricorso, il Direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate di Agrigento aveva conferito le deleghe di firma ai vari Coordinatori e Capi area, con la direttiva n. 30/2011 (valevole fino al 31/12/2013), in cui peraltro risultava espressamente indicato il Coordinatore del team integrato di Controllo n. 6, dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto l'atto impugnato; delega confermata successivamente con l'ordine di servizio n. 7/2012.7. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di
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